Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 85 - Testo storico

Legge regionale n. 85 del 21 12 1990

Bollettino ufficiale 27 12 1990 n. 52

Interventi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità.

Art. 1

(Finalità e stanziamenti)

1. Per far fronte ai gravi danni causati dalla siccità conseguente all’eccezionale contingenza di assenza di precipitazioni venutasi a creare nella Regione nel corso dell’anno 1990, sono previsti interventi straordinari nei settori dell’agricoltura.

2. Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000, così suddivisa:

a) Lire 5.000.000.000 per il 1990;

b) Lire 10.000.000.000 per il 1991.

Art. 2

(Modalità di erogazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli agricoltori, ai coltivatori diretti, alle cooperative di conduzione agricola, agli affittuari ed ai piccoli proprietari che assicurano la normale coltivazione del proprio fondo, contributi finanziari per le finalità di cui all’articolo 1 con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, (" Interventi regionali in occasione del verificarsi di interventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche ").

2. Per le finalità di cui alla presente legge la percentuale dei contributi previsti al secondo comma dell’articolo 21 della citata LR 37/1986, è stabilita nella misura dell’80 percento.

3. I contributi, non cumulabili con altri interventi per le medesime finalità, verranno concessi per danni per i quali la somma da erogare risulti superiore alle lire 100.000.

4. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi è stabilita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in complessive 15 miliardi, graverà per lire 5 miliardi sul cap. 35330 (di nuova istituzione) - " Contributi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità " - del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 e per lire 10 miliardi sul corrispondente capitolo di bilancio per l’anno 1991.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede come segue: per l’anno 1990 mediante iscrizione di maggiore entrata sul cap. 1300 - " Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690 " - del bilancio di previsione per l’anno in corso; per l’anno 1991 mediante utilizzo per lire 10 miliardi delle risorse disponibili iscritte al programma regionale 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1990/1992.

3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.

Art. 4

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

in aumento

Cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 5.000.000.000

Parte Spesa

in aumento

Programma regionale: 2.2.2.07 " Interventi a favore dell’agricoltura colpita da avversità naturali ". Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.10.04

Cap. 35330 (di nuova istituzione)

" Contributi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità "

LR 21 dicembre 1990, n. 85 " L. 5.000.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.