Legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 - Testo storico

Legge regionale n. 85 del 28 12 1981

Bollettino ufficiale 30 12 1981 n. 17

Norme per favorire l’inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.

Art. 1

(Finalità )

La Regione promuove e sostiene, nelle materie di propria competenza, ogni intervento rivolto a consentire il mantenimento nel proprio contesto sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali e a favorirne il pieno inserimento nella vita pubblica.

Tali obiettivi sono realizzati attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, mediante l’assegnazione privilegiata o la realizzazione di alloggi, l’adeguamento dei trasporti, la promozione delle attività ricreative e sportive ed ogni altra iniziativa non espressamente prevista dall’ordinamento scolastico e dalle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 47, e 11 agosto 1981, n. 54.

Art. 2

(Enti pubblici)

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge debbono essere recepite nei regolamenti edilizi comunali e nei piani urbanistici le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

La Regione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adegua la propria legislazione in materia urbanistica, turistica, scolastica, di lavori pubblici, di trasporti e di edilizia pubblica, alle finalità e ai contenuti della presente legge.

Art. 3

(Abitazioni civili)

Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessori devono avere una luce netta minima di 1,50 metri.

Le zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi, rispettivamente ciascuna zona, per una profondità di 1.50 metri.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 centimetri.

Negli edifici con più di tre piani fuori terra l’ascensore, ove sia previsto, deve presentare le seguenti caratteristiche:

una cabina di dimensioni minime di 1,50 metri di lunghezza e 1,37 metri di larghezza;

la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 centimetri;

una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 1,50 metri.

L’ascensore deve, altresì, possedere tutte quelle altre caratteristiche atte a consentire il trasporto degli invalidi su poltrona a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con l’accesso.

Le norme di cui al presente articolo si applicano dopo tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Edifici a carattere collettivo e sociale)

Le strutture da adibirsi a pubblico spettacolo ed a pubblici esercizi, nonché a sale e luoghi per riunioni, devono essere realizzate secondo gli standards tipologici di abolizione della barriere architettoniche previste dalle vigenti norme.

Gli accessi da adibirsi ad esercizi pubblici in genere, compresi quelli per attività commerciali, devono uniformarsi, ove tecnicamente possibile, alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 3.

Art. 5

(Privati)

Ai privati che costruiscono alloggi di abitazione o esercizi di qualsiasi genere aperti al pubblico o che provvedano al loro adattamento in conformità alle norme di cui al DPR 27 aprile 1978, n. 384, sono concesse agevolazioni finanziarie secondo norme regolamentari da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Mezzi di locomozione)

La Giunta regionale è autorizzata:

- ad erogare contributi nelle spese per gli adattamenti degli autoveicoli e nelle spese per il pagamento degli interessi su mutui per l’acquisto di autoveicoli, a favore di persone titolari di patente automobilistica di categoria F, residenti in Valle d’Aosta;

- a stipulare convenzioni con autisti di piazza e autonoleggiatori per il trasporto di persone non deambulanti.

Le condizioni, le modalità, i requisiti per fruire dei predetti benefici, nonché gli importi dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Mezzi di trasporto pubblici)

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle società di trasporto urbano ed extraurbano che adattino i loro mezzo per consentirvi l’accesso di persona impedite nei movimenti, anche su sedie a rotelle.

Nell’ambito della legislazione regionale concernente interventi a favore di aziende concessionarie di autoservizi di linea, potranno essere inserite norme che prevedano tariffe agevolate per persone anziane e handicappate.

Art. 8

(Attività ricreative e sportive)

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con le federazioni sportive del CONI, con centri di avviamento allo sport, con circoli ricreativi e culturali, per favorire la pratica sportiva o ricreativa da parte delle persone handicappate.

Art. 9

(Commissione consultiva e di proposta)

È istituita una apposita consulta regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della Regione per i problemi concernenti le persone handicappate.

La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) da tre Consiglieri regionali, con rappresentanza della minoranza, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) da un rappresentante dell’associazione dei sindaci della Valle d’Aosta;

c) da un funzionario di tutti gli assessorati regionali, designati dai rispettivi assessori;

d) dal presidente dell’unità sanitaria locale della Valle d’Aosta;

e) dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale della Valle d’Aosta;

f) da un rappresentante dell’ufficio regionale della motorizzazione civile;

g) da un rappresentante del corpo dei vigili del fuoco;

h) da un rappresentante dell’ufficio autonomo per le case popolari;

i) da sei rappresentanti designati dalle associazioni locali degli handicappati.

Art. 10

(Oneri)

Per gli oneri finanziari derivanti dagli impegni previsti dalla presente legge, vi provvederà un apposito provvedimento legislativo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.