Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo (*).

(B.U. 14 dicembre 1993, n. 53)

Art. 1

(Oggetto e finalità) (1)

1. Al fine di sviluppare le attività produttive locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste favorisce interventi atti a promuovere nelle imprese le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.

Art. 2

(Investimenti per la ricerca e lo sviluppo) (2)

1. Sono ammissibili a contributo, per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, le spese sostenute per:

a) il personale impiegato per il progetto di ricerca;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il progetto di ricerca;

c) i materiali per la ricerca;

d) le consulenze di ricerca;

e) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;

f) le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.

Articolo 3 (3)

Articolo 4 (3a)

Articolo 4bis (3b)

Articolo 5 (3c)

Articolo 6 (3d)

Art. 7

(Beneficiari dei contributi) (4)

1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:

a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci, se presentano progetti individuali, e le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a cinque ciascuna, se presentano progetti in collaborazione fra loro; (4a)

b) i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque;

c) i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque. (4b)

cbis) le reti di impresa, composte da almeno tre imprese, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1.

Art. 8

(Contributi per la ricerca e lo sviluppo) (5)

1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

2.

3.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i massimali di importo dei contributi concedibili ad ogni impresa, per ogni progetto, devono essere inferiori alle soglie di notifica stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5.

5bis.

6.

7.

8. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Può inoltre essere concessa un'anticipazione del contributo, nella percentuale massima stabilita nel bando di gara, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

9. Una parte significativa dell'attività di ricerca deve essere svolta nell'ambito del territorio regionale. (5a)

10.

11.

Articolo 8bis (6)

Articolo 9 (6a)

Articolo 10 (6b)

Art. 11

(Procedure) (7)

1. I contributi di cui all'articolo 8 sono concessi tramite procedimento a bando.

2.

3.

4. Il bando di gara definisce i contenuti, i termini per la presentazione delle domande, i massimali di contributo, se necessario differenziati per zone, e le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

5. I contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte di una commissione tecnica. I contributi sono erogati sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca, condotti da FINAOSTA S.p.A. o dalla struttura competente.

6. La commissione tecnica è nominata per ciascuna procedura con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

7.

8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12

(8)

Art. 13

(Controlli) (9)

1. Ai fini della valutazione in merito alla corretta utilizzazione dei contributi, i beneficiari provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria, entro i termini stabiliti dal bando di gara, una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti, valutata, secondo le indicazioni contenute nel bando di gara, da FINAOSTA S.p.A. o dalla struttura regionale competente in materia di industria.

Art. 14

(Revoca dei contributi) (10)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) mancata presentazione o valutazione negativa della relazione tecnica di cui all'articolo 13;

b) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;

c) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;

d) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro tre anni dalla conclusione del progetto;

e) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

f) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali, per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese dalla conclusione del progetto;

g) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto.

2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 15

(Cumulo) (11)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 15bis

(Contributi per ricercatori) (11a)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può approvare bandi per attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo. Il bando stabilisce, inoltre, criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi, anche in deroga a quanto previsto per gli altri interventi di cui alla presente legge.

Art. 16

(Funzioni amministrative)

1. Per l'espletamento delle attività amministrative connesse con l'attuazione della presente legge e delle attività amministrative demandate al Servizio industria, artigianato ed energia della legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale è aumentata di quattro unità, con l'istituzione di n. 2 posti di ingegnere (8° livello - ruolo del personale tecnico) e n. 2 posti di istruttore analista di investimenti (8° livello - ruolo del personale tecnico).

2. (12).

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e per gli incarichi di consulenza di cui all'articolo 12 è autorizzata, per l'anno 1993, una spesa complessiva di lire 4.000.000.000 il cui onere grava sui capitoli di nuova istituzione n. 46850 (per lire 1.600 milioni), n. 46855 (per lire 1.000 milioni), n. 46860 (per lire 1.000 milioni) e n. 46865 (per lire 400 milioni).

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sulla disponibilità dell'accantona-mento previsto all'allegato numero 8 al bilancio per l'anno finanziario 1993, area "Sviluppo economico", nel modo seguente:

a) per lire 500.000.000 dal fondo D.1.1.1. (Servizi per lo sviluppo dei settori produttivi - Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi)

b) per lire 1.500.000.000 dal fondo D.5. (Sviluppo economico - Interventi nel settore dell'energia)

c) per lire 2.000.000.000 dal fondo D.6.2.1. (Interventi settoriali - Industria - Assistenza Tecnologica alle imprese industriali).

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

4. Per il pagamento degli stipendi e degli altri onere fissi derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 della presente legge, nonché dei contributi a carico dell'Ente sui medesimi, è autorizzata, a decorrere dal 1994, una spesa annua di lire 201.200.000 il cui onere graverà sui capitoli seguenti:

a) n. 30500 (per lire 155.000.000)

b) n. 30501 (per lire 46.200.000)

5. Per l'esercizio 1994 e successivi, l'onere di cui al comma 4, sarà rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 18

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1993, sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 4.000.000.000

b) in aumento

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46850 (di nuova istituzione)

"Contributi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale"

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 8,

lire 1.600.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46855 (di nuova istituzione)

"Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale"

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 9,

lire 1.000.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46860 (di nuova istituzione)

"Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi"

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 10

lire 1.000.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05

Cap. 46865 (di nuova istituzione)

"Spese per l'affidamento di incarichi di consulenza e per il funzionamento del Comitato tecnico"

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 12, 2° comma

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 13, 4° comma

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 14, 3° comma

lire 400.000.000

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

_______________________

(*) Titolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Il titolo della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 1, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità."

Nella formulazione originaria, il titolo della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84 recitava:

"Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale.".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

L'articolo 1 era stato già modificato nel modo seguente dall'art. 19, comma 1, della L.R. 12 novembre 2001, n. 31:

"(Finalità)

La Regione Valle d'Aosta favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle imprese l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi [nonché l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori.]".

e, precedentemente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"(Finalità)

La Regione Valle d'Aosta favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle imprese l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi nonché l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 1 recitava:

"(Finalità)

La Regione Valle d'Aosta favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle imprese industriali l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi nonché l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con le normative nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

Nella formulazione originaria, l'articolo 2 recitava:

"(Investimenti per la ricerca e sviluppo)

1. Sono ammissibili a contributo, per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi, le spese sostenute per:

a) personale impiegato per la ricerca;

b) attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto utilizzate nella ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il programma di ricerca;

c) materiali per la ricerca;

d) commesse interne;

e) prestazioni di sviluppo tecnologico presso terzi;

f) spese generali di ricerca.".

(3) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

L'articolo 3 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 1, comma 1, della L.R. 18 aprile 2000, n. 11:

"(Oggetto degli interventi per la qualità)

1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese industriali di metodologie e di sistemi per l'adeguamento della qualità aziendale è finalizzato:

a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;

b) alla certificazione della conformità di sistemi di qualità aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale e comunitaria;

c) al mantenimento della certificazione della conformità di sistemi di qualità."

e precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 3, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"(Oggetto degli interventi per la qualità)

1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese di metodologie e di sistemi per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva, è finalizzato:

a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;

b) alla certificazione della conformità di sistemi di qualità aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale e comunitaria;

c) al mantenimento della certificazione della conformità di sistemi di qualità.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 3 recitava:

"(Oggetto degli interventi per la qualità)

1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese industriali di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa comunitaria, è finalizzato:

a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;

b) alla certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi.".

(3a) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera b), della L.R. 12 novembre 2001, n. 21.

L'art. 4 era stato precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"(Attività per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale)

1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema aziendale di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.

2. Le iniziative comprendono:

a) gli studi di valutazione per l'eventuale introduzione di un sistema di qualità;

b) l'elaborazione del manuale di qualità;

c) l'attuazione e l'avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, la formazione del personale coinvolto, l'impiego di apparecchiature per prove, controlli e collaudi e di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico;

d) la valutazione della conformità del sistema di qualità;

e) la certificazione della conformità del sistema di qualità;

f) il mantenimento del sistema di qualità.

3. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme vigenti ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'art. 9.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava:

"(Attività per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale)

1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema aziendale di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.

2. Le iniziative comprendono sia la fase dell'elaborazione del manuale di qualità, sia la fase di attuazione e dell'avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, l'impiego di apparecchiature di prova, controllo e collaudo, di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione del personale coinvolto.

3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato.

4. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme vigenti ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'articolo 9.".

(3b) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera c) della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7, l'articolo 4bis recitava:

"(Spese ammissibili per la realizzazione di studi di valutazione)

1. Sono ammissibili a contributo gli studi di valutazione effettuati dalle imprese che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di qualità, a fronte di spese sostenute per:

a) consulenze esterne;

b) studi e analisi.".

(3c) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera d), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 5 era già stata abrogata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7.

La lettera d), del comma 1, dell'articolo 5 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 2, comma 2, della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7:

"d) formazione, compreso il costo orario del personale;".

Nella formulazione originaria, l'articolo 5 recitava:

"(Spese ammissibili per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale)

1. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale le spese sostenute per:

a) studi ed analisi;

b) consulenze esterne;

c) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;

d) formazione;

e) interventi di laboratori esterni;

f) attivazione di forme di collaborazione e partenariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;

g) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;

h) apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo, documentabile tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.".

(3d) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera e), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Il comma 1 dell'articolo 6 era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 5, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle imprese per il primo rilascio della certificazione del proprio sistema di qualità, nonché per il mantenimento della certificazione stessa per i primi cinque anni, e per la certificazione dei propri prodotti e processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava:

"(Spese per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi)

1. La Regione finanzia la spesa che le imprese industriali devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni del proprio sistema di qualità e dei propri prodotti e/o processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

2. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.

3. L'ottenimento della certificazione è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'articolo 10.".

(4) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

L'articolo 7 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 6, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"(Beneficiari)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) per gli investimenti di cui all'art. 2, le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;

b) per gli investimenti di cui agli art. 4 bis, 5 e 6, le seguenti imprese:

1) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma di cooperativa;

2) le imprese artigiane e le piccole e medie imprese di servizi, anche in forma di cooperativa;

3) le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e alberghiere anche in forma di cooperativa;

4) i consorzi e le società consortili fra imprese di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) le società consortili miste, a condizione che le imprese abbiano la maggioranza all'interno del consorzio.

2. Sono considerate piccole e medie imprese quelle rispondenti ai criteri fissati dalle direttive comunitarie in vigore al momento della presentazione delle domande."

Nella formulazione originaria, l'articolo 7 recitava:

"(Beneficiari)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) per gli investimenti di cui all'articolo 2, le imprese industriali che rispondono ai seguenti requisiti:

1) numero di dipendenti non inferiore a dieci e non superiore a duecentocinquanta;

2) capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, non superiore a 10 milioni di ECU;

b) per gli investimenti di cui agli articoli 5 e 6, le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci e non superiore a duecentocinquanta.".

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 7 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18 aprile 2000, n. 11:

"a) per gli investimenti di cui all'art. 2:

1) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;

2) i consorzi fra imprese industriali;

3) i centri di ricerca il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al settanta per cento da imprese industriali.".

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 7 era già stata modificata dall'art. 3, comma 1, della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7 che sostituiva nel modo seguente il numero 2 di tale lettera:

"2. fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU;".

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 era stata abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera f), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 era stata sostituita nel modo seguente dall'art. 3, comma 2, della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7:

"b) per gli investimenti di cui agli art. 5 e 6, le seguenti imprese:

1) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma di cooperativa;

2) le imprese artigiane e le piccole e medie imprese di servizi, anche in forma di cooperativa;

3) i consorzi e le società consortili fra imprese di cui ai numeri 1) e 2);

4) le società consortili miste, a condizione che le imprese abbiano la maggioranza all'interno del consorzio."

Dopo il comma 1 dell'articolo 7, è stato aggiunto il seguente comma 1bis dall'art. 3, comma 3, della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7:

"1 bis. Ai fini di cui al comma 1, lett. b), sono considerate piccole e medie imprese quelle rientranti nei limiti dimensionali di cui al decreto del Ministro del tesoro del 12 ottobre 1993 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa ai fini degli interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 dicembre 1993, n. 286."

Il comma 2 dell'articolo 7 è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera g), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

La lettera cbis), del comma 1, dell'articolo 7 è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

(4a) lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;".

(4b) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 17.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'art. 7 recitava:

"c) i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali.".

(5) L'articolo 8 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

L'articolo 8 era già stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 18 aprile 2000, n. 11, nel modo seguente:

"(Contributi per la ricerca e lo sviluppo)

1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

a) del cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di ricerca industriale come definita nell'allegato I alla comunicazione 96/C 45/06 della Commissione (Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) C/45 del 17 febbraio 1996;

b) del venticinque per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di attività di sviluppo precompetitiva come definito nell'allegato I alla sopracitata comunicazione 96/C 45/06.

2. Per le piccole e medie imprese la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di dieci punti.

3. Per le imprese insediate nelle aree per le quali vige la deroga dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, pubblicato in GUCE C/340 del 10 novembre 1997, la misura massima percentuale può essere aumentata di cinque punti.

4. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare, fatta eccezione, fino al 31 dicembre 2004, per le imprese che si insedieranno nell'area industriale "Cogne" di Aosta:

a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese;

b) l'importo di 300 milioni annui per le piccole e medie imprese.

5. La durata massima del progetto di ricerca è fissata in cinque anni.".

e, precedentemente, dall'art. 7, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, nel modo seguente:

"(Contributi per la ricerca e lo sviluppo)

1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

a) del cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di ricerca industriale come definita nell'allegato I alla comunicazione 96/C 45/06 della Commissione (Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo);

b) del venticinque per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di attività di sviluppo precompetitiva come definita nell'allegato I alla sopracitata comunicazione 96/C 45/06.

2. Per le piccole e medie imprese la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di dieci punti.

3. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare:

a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese;

b) l'importo di 300 milioni annui per le piccole e medie imprese.

4. La durata massima del progetto di ricerca è fissata in cinque anni.

5. Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad attività di ricerca svolta da grandi imprese a decorrere dal 1' gennaio 1996, purché il relativo progetto sia stato presentato alla Regione prima di tale data.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 8 recitava:

"(Contributi per la ricerca e sviluppo)

1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi nella misura massima del 35% della spesa considerata ammissibile.

2. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare l'importo di trecento milioni annui per impresa e la durata massima di cinque anni.".

Il comma 1 dell'articolo 8 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 1 dell'articolo 8 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25:

"1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

a) del 50 per cento della spesa ammissibile se si tratta di ricerca industriale, come definita dalla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

b) del 25 per cento della spesa ammissibile se si tratta di sviluppo sperimentale, come definito dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.".

Il comma 2 dell'articolo 8 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, il comma 2 dell'articolo 8 recitava:

"2. La misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di 10 e di 20 punti rispettivamente per le medie e per le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.".

Il comma 3 dell'articolo 8 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, il comma 3 dell'articolo 8 recitava:

"3. Oltre all'incremento previsto dal comma 2, la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di ulteriori 15 punti, fino ad un massimo di intensità di aiuto pari all'80 per cento:

a) in caso di collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01;

b) in caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.".

Il comma 4 dell'articolo 8 è stato così sostituito dalla lettera a), del comma 1, dell'art. 30 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Il comma 4 dell'art. 8 era già stato sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 2, comma 2, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16, nel modo seguente:

"4. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno e per ogni progetto i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 500.000 euro;

b) per le medie imprese, 250.000 euro;

c) per le piccole imprese, 125.000 euro."

e dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, nel modo seguente:

"4. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 1.000.000 di euro;

b) per le medie imprese, 500.000 euro;

c) per le piccole imprese, 250.000 euro.".

e dall'art. 14, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, nel modo seguente:

"4. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, i contributi non possono superare, fatta eccezione, fino al 31 dicembre 2005, per le imprese che si insedieranno nell'area industriale Cogne di Aosta:

a) per le grandi imprese, l'importo di 600.000 euro;

b) per le piccole e medie imprese, l'importo di 180.000 euro.".

Si ricorda che l'art. 59 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 prorogava al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 8, comma 4. Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 3 della L.R. 18 aprile 2000, n. 11.

Si ricorda, infine, che l'art. 14, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, aveva inserito dopo il comma 4 il comma 4bis, non più presente a seguito della sostituzione dell'intero articolo 8 da parte della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

La formulazione del comma 4bis era la seguente:

"4bis. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle grandi imprese è concesso un contributo annuo non superiore a 516.456 euro e alle piccole e medie imprese un contributo annuo non superiore a 155.937 euro. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilità residue del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti, gli importi disponibili sono impiegati per concedere alle imprese la quota residua di contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite tra i progetti, in proporzione al contributo teoricamente concedibile.".

Il comma 5 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 30 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Il comma 5 dell'art. 8 era stato modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6, nel modo seguente:

"5. Per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e per quelle insediate nell'area ex Ilssa Viola, situata nel comune di Pont-Saint-Martin, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7."

e dall'art. 1, comma 1, della L.R. 12 ottobre 2010, n.33, nel modo seguente:

"5. Per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e per quelle insediate nell'edificio denominato Pépinière d'entreprises, situato nel comune di Pont-Saint-Martin, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. "

e dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, nel modo seguente:

"5. Nei limiti degli specifici stanziamenti del bilancio regionale, per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta, fino al 31 dicembre 2007, non si applicano massimali di contributo.".

Il comma 5bis è stato abrogato dall'art. 66, comma 1, della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 settembre 2001, n. 24, il comma 5bis recitava:

"5bis. I progetti di ricerca possono essere sviluppati parzialmente all'esterno del territorio regionale per un periodo massimo di 18 mesi, a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio o nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto.".

Il comma 6 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 30 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Il comma 6 era stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16, nel modo seguente:

"Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i contributi concedibili ad ogni impresa di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni progetto i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 600.000 euro;

b) per le medie imprese, 400.000 euro;

c) per le piccole imprese, 250.000euro.".

e, precedentemente, dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 ottobre 2010, n. 33, nel modo seguente:

"6. I contributi concessi alle imprese di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni impresa i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 3.000.000 di euro;

b) per le medie imprese, 1.500.000 euro;

c) per le piccole imprese, 750.000 euro."

e dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, nel modo seguente:

"6. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i contributi concessi alle imprese di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni impresa i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 3.000.000 di euro;

b) per le medie imprese, 1.500.000 euro;

c) per le piccole imprese, 750.000 euro.".

Il comma 7 dell'articolo 8 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, modificata nel modo seguente dall'art. 1, comma 3, della L.R. 12 ottobre 2010, n. 33, il comma 7 dell'articolo 8 recitava:

"7. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle imprese di cui al comma 5 è concesso un contributo annuo in misura non superiore ai massimali di importo di cui al comma 4. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilità residue del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti e nel rispetto dei massimali di importo di cui al comma 6, gli importi disponibili sono impiegati per concedere alle imprese la quota residua di contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite tra i progetti in proporzione al contributo teoricamente concedibile.".

Il comma 7 dell'articolo 8 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25:

"7. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di bilancio, alle imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta è concesso un contributo annuo in misura non superiore ai massimali di importo di cui al comma 4. Alla fine di ogni anno, valutate le disponibilità residue del bilancio regionale sui corrispondenti stanziamenti e nel rispetto dei massimali di importo di cui al comma 6, gli importi disponibili sono impiegati per concedere alle imprese la quota residua di contributo. Nel caso in cui i predetti importi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le risorse sono ripartite tra i progetti in proporzione al contributo teoricamente concedibile.".

Il comma 8 dell'articolo 8 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

Nella formulazione originaria il testo del comma 8 dell'articolo 8 recitava:

"I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Può inoltre essere anticipato un importo pari al massimo al 20 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.".

Il comma 10 dell'articolo 8 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, il comma 10 dell'articolo 8 recitava:

"10. Per accedere ai contributi, le grandi imprese devono dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto.".

Il comma 11 dell'articolo 8 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25, il comma 11 dell'articolo 8 recitava:

"11. I progetti di ricerca che comportano la concessione di aiuti di importo superiore a quello previsto dalla comunicazione n. 2006/C 323/01 sono sottoposti al preventivo esame della Commissione europea.".

(5a) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 8 recitava:

"9. Una parte significativa dell'attività di ricerca deve essere svolta nell'ambito del territorio regionale. I progetti di ricerca possono avere una durata massima di tre anni.".

(6) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera h), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Nella formulazione precedente, introdotta dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7, l'articolo 8bis recitava:

"(Contributi per la realizzazione di studi di valutazione)

1. I contributi sulle spese di cui all'art. 4 bis possono essere concessi fino ad un importo massimo di lire 10.000.000 e possono coprire un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Nel caso in cui allo studio di valutazione non consegua la realizzazione del sistema di qualità, il contributo di cui all'art. 4 bis non può eccedere l'importo massimo di lire 5.000.000 e non può coprire un importo superiore al venticinque per cento della spesa ritenuta ammissibile.".

(6a) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera i), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:

"(Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale)

1. I contributi sulle spese di cui all'articolo 5 possono essere concessi fino ad un massimo di centocinquantamilioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del 35% della spesa considerata ammissibile per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale. Essi possono essere aumentati fino al 45% della spesa quando si tratta di un unico progetto che prevede una rilevante collaborazione che impegna continuativamente più imprese, non appartenenti allo stesso gruppo industriale, per tutta la durata del progetto. In questo caso il tetto massimo è elevato a duecento milioni.".

(6b) Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera j), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:

"(Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi)

1. I contributi nelle spese di cui all'articolo 6 possono essere concessi fino ad un massimo di cinquanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del 35% della spesa considerata ammissibile.".

(7) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28.

L'articolo 11 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 5, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25:

"(Procedure)

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 8 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria.

2. I contributi sono concessi, previa istruttoria svolta da Finaosta S.p.a. e successivo esame e valutazione da parte del comitato tecnico di cui all'articolo 12, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente al trasferimento delle risorse necessarie. Finaosta S.p.a. eroga i contributi sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

3. I criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale può prevedere, ove necessario, criteri e modalità per la formazione di apposite graduatorie.".

e precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 18 aprile 2000, n. 11:

"(Procedure)

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

3. I contributi previsti dall'articolo 8 sono autorizzati, previa istruttoria svolta dalla Finaosta S.p.A., con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente al trasferimento delle risorse necessarie. La Finaosta S.p.A. provvede all'erogazione dei contributi sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

4. I contributi previsti dagli articoli 8bis, 9 e 10 sono concessi con provvedimento dirigenziale.

5. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.".

e precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 8, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"(Procedure)

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta, per i contributi relativi alla ricerca ed allo sviluppo, in collaborazione con consulenti esterni e/o con Finaosta s.p.a.

3. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme europee in materia di qualità, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.

4. Le modalità per la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 11 recitava:

"(Procedure)

1. Le domande di contributo devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio ed artigianato.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta, fino a quando non sarà utilizzabile il personale dipendente istruttore, in collaborazione con consulenti esterni e/o con "Finaosta S.p.A."

3. Le modalità per la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.".

Il comma 1 dell'articolo 11 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 1 dell'articolo 11 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"1. I contributi di cui all'articolo 8 sono concessi tramite procedimento a sportello o, nel caso di finanziamento di progetti relativi a specifici settori tecnologici, tramite procedimento a bando.".

Il comma 2 dell'articolo 11 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n, 28, il comma 2 dell'articolo 11 recitava:

"2. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.".

Dopo il comma 2 dell'articolo 11 è stato aggiunto il seguente comma 2bis dall'art. 6, comma 1, della L.R. 21 febbraio 1996, n. 7:

"2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme europee in materia di qualità, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.".

Il comma 3 dell'articolo 11 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28, il comma 3 dell'articolo 11 recitava:

"3. Nei casi di cui al comma 2, i contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 12. I contributi sono erogati dalla società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.".

Il comma 4 dell'articolo 11 è stato così modificato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Il comma 4 dell'art. 11 era già stato modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16, nel modo seguente:

"4. Il bando di gara definisce i contenuti, i termini per la presentazione delle domande e le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.".

Il comma 4 dell'articolo 11 era stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera k), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Il comma 5 dell'articolo 11 è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

Il comma 5 dell'art. 11 era già stato sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16, nel modo seguente:

"5. I contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte di una commissione tecnica. I contributi sono erogati da Finaosta S.p.A., sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca."

e precedentemente sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28 nel modo seguente:

"5. Nel caso di attivazione di procedure a bando, i contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte di una commissione tecnica. I contributi sono erogati da Finaosta S.p.A., sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.".

Il comma 5 dell'articolo 11 era stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera l), della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Il comma 6 dell'articolo 11 è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera d), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 6 dell'articolo 11 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"6. La commissione tecnica è nominata per ciascuna procedura con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande [, ed è composta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, con funzioni di presidente, e da non più di quattro soggetti esperti nel settore cui il bando si riferisce.]".

Il comma 7 dell'articolo 11 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28, il comma 7 dell'articolo 11 recitava:

"7. A seguito della concessione dei contributi, al Comitato tecnico di cui all'articolo 12 compete il monitoraggio dei progetti e la verifica dei risultati.".

Il comma 8 dell'articolo 11è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

Il comma 8 dell'articolo 11 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, sentita la Commissione consiliare competente.".

(8) Articolo abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

L'articolo 12 era già stato sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28, nel modo seguente:

Art. 12

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria, è istituito un Comitato tecnico-scientifico a supporto delle strategie di sviluppo delle attività produttive.

2. I compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. I compiti di segreteria del Comitato tecnico-scientifico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni.

5.

6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto, per ogni riunione, un compenso lordo pari a quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 2, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.

7. Per l'individuazione dei componenti del Comitato tecnico-scientifico e della commissione tecnica di cui all'articolo 11, comma 6, la struttura regionale competente in materia di industria può istituire appositi albi."

e, precedentemente, dall'art. 6, comma 1, della L.R. 11ottobre 2007, n. 25, nel modo seguente:

"(Comitato tecnico)

1. Per l'esame e la valutazione delle domande di contributo, nonché per il successivo monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati, è costituito un comitato tecnico nominato con deliberazione della Giunta regionale e composto da:

a) il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un esperto individuato da Finaosta S.p.a.;

c) un esperto di organizzazione aziendale individuato da Confindustria Valle d'Aosta;

d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;

e) un esperto di economia industriale;

f) un esperto di ingegneria industriale;

g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;

h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa.

2. Il comitato tecnico è nominato ogni tre anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria.

3. I compiti di segreteria del comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto per ogni riunione un compenso lordo pari a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.".

e dall'art. 9, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33, nel modo seguente:

"(Comitato tecnico)

1. Per l'esame e la valutazione delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, è costituito un comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) un esperto indicato dalla Finaosta s.p.a.;

c) un esperto di organizzazione aziendale segnalato dall'Associazione valdostana industriali;

d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;

e) un esperto di economia industriale;

f) un esperto di ingegneria industriale;

g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;

h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa.

2. Il comitato tecnico viene nominato ogni tre anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria.

3. I compiti di segreteria del comitato sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione dei funzionari regionali, è corrisposto per ogni giornata di riunione un compenso lordo pari a lire 200.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 12 recitava.

"(Comitato tecnico)

1. Per l'esame e la valutazione delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:

a) l'Assessore regionale dell'industria, commercio e artigianato, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) un esperto indicato dalla "Finaosta S.p.A.";

c) un esperto di organizzazione aziendale segnalato dall'Associazione Valdostana Industriali;

d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;

e) un esperto di economia industriale;

f) un esperto di ingegneria industriale;

g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;

h) il capo Servizio valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

2. Il Comitato tecnico viene nominato ogni tre anni su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, commercio ed artigianato.

3. I compiti di segreteria del Comitato sono assicurati da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio ed artigianato.

4. Ai componenti del Comitato tecnico, con esclusione dei funzionari regionali, è corrisposto per ogni giornata di riunione un compenso lordo pari a lire 200.000 (duecentomila) oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.".

La rubrica dell'articolo 12 è stata così modificata dall'art. 2, comma 4, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 12 recitava:

"(Comitato tecnico)".

Il comma 1 dell'articolo 12 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 1 dell'articolo 12 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria è istituito un Comitato tecnico per l'esame e la valutazione delle domande di contributo, per il monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati dei progetti medesimi.".

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 14, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31:

"a) il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;".

e precedentemente modificata nel modo seguente dall'art. 9 della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"a) l'assessore regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzione di presidente;".

Il comma 2 dell'articolo 12 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 2 dell'articolo 12 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto:

a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due esperti con competenza tecnico-scientifica in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

c) da due esperti con competenza ed esperienza in materia di industria.".

Il comma 3 dell'articolo 12 è stato così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 3 dell'articolo 12 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"3. I compiti di segreteria del Comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.".

Il comma 4 dell'articolo 12 è stato così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 4 dell'articolo 12 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"4. Il Comitato tecnico dura in carica tre anni.".

Il comma 5 dell'articolo 12 è stato abrogato dall'art. 2, comma 6, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28, il comma 5 dell'articolo 12 recitava:

"5. Il Comitato tecnico si riunisce ogni due mesi, entro il quindicesimo giorno del mese.".

Il comma 6 dell'articolo 12 è stato così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 6 dell'articolo 12 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"6. Ai componenti del Comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto, per ogni riunione, un compenso lordo pari a quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 2, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.".

Il comma 7 dell'articolo 12 è stato così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 7 dell'articolo 12 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 28:

"7. Per l'individuazione dei componenti del Comitato tecnico e della commissione tecnica di cui all'articolo 11, comma 6, la struttura regionale competente in materia di industria può istituire appositi albi.".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

L'articolo 13 era già stato sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25 nel modo seguente:

"(Controlli)

1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare a Finaosta S.p.a. una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. Finaosta S.p.a., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo."

e precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 20, comma 1, della L.R. 12 novembre 2001, n.31:

"1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 2, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare alla Finaosta S.p.A. una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. La Finaosta S.p.A., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo. [I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 4, dopo la realizzazione dei progetti approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione che illustri le modalità di svolgimento degli interventi e i risultati conseguiti. Tale relazione sarà accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione.]".

e precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 5, comma 1, della L.R. 18 aprile 2000, n.11:

"1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 2, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare alla Finaosta S.p.A. una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. La Finaosta S.p.A., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 4, dopo la realizzazione dei progetti approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione che illustri le modalità di svolgimento degli interventi e i risultati conseguiti. Tale relazione sarà accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione.".

e precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 10, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"(Controlli)

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 2, entro tre mesi dalla realizzazione dei programmi approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione tecnica accompagnata da idonea documentazione che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti.

2. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 della presente legge dopo la realizzazione dei progetti approvati provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione tecnica accompagnata da idonea documentazione che illustri le modalità di svolgimento del progetto di certificazione, i risultati conseguiti e sia accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 13 recitava:

"(Controlli)

1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei programmi approvati, provvedono a presentare all'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti.

2. Nel caso di contributi per la certificazione di qualità, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, l'avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato.

3. L'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo utilizzando eventualmente anche la consulenza di enti ed istituti specializzati e di professionisti esterni all'Amministrazione regionale.

4. L'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato dispone altresì verifiche periodiche, successive all'erogazione del contributo, sull'effettivo mantenimento nel tempo da parte dei beneficiari del sistema di qualità aziendale ammesso al finanziamento.".

(10) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25.

L'articolo 14 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 11, comma 1, della L.R. 2 settembre 1997, n. 33:

"(Revoca dei contributi)

1. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 13, comma 1, comporta la revoca del contributo concesso, che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi legali.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 14 recitava:

"(Revoca dei contributi)

1. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'articolo 14, commi 1 e 2, comporta la revoca del contributo concesso, che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi legali.".

Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 5, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16:

"1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13;

b) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;

c) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;

d) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro tre anni dalla conclusione del progetto;

e) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

f) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali, per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese dalla conclusione del progetto;

g) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto.";

Il comma 1 dell'articolo 14 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25:

"1. Comportano la revoca del contributo concesso:

a) la mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13;

b) la messa in liquidazione volontaria o la cessazione volontaria dell'attività da parte del beneficiario nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca;

c) l'ingiustificata interruzione del progetto.".

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 14 è stata così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6.

Il comma 3 dell'articolo 14 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 3 dell'articolo 14 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 8, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25:

"3. La revoca comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi legali, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La mancata restituzione entro tale termine comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.".

(11) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art.1 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

L'articolo 15 era già stato sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 27 maggio 2016, n. 6, nel modo seguente:

Art. 15

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni di qualunque fonte pubblica per gli stessi costi ammissibili.".

E precedentemente dall'art. 9, comma 1, della L.R. 11 ottobre 2007, n. 25 nel modo seguente:

"(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste per gli stessi interventi dalla normativa comunitaria, statale o regionale vigente."

Nella formulazione originaria, l'articolo 15 recitava:

"(Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi statali e regionali per gli stessi interventi.".

(11a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 24 aprile 2019, n.4.

(12) L'art. 56, comma 5, lettera hh), del R.R. 11 dicembre 1996, n. 6, dispone, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, e a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, la cessazione dell'efficacia del presente comma.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 16 recitava:

"2. Dopo il n. 3 bis del comma 2 dell'art. 78 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

"3 ter) Diploma di laurea in economia e commercio, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio anche equipollente:

Istruttore analista di investimenti".".