Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 - Testo storico

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale.

(B.U. 14 dicembre 1993, n. 53)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d’Aosta favorisce, nell’ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle imprese industriali l’attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi nonché l’introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con le normative nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori.

Art. 2

(Investimenti per la ricerca e sviluppo)

1. Sono ammissibili a contributo, per attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi, le spese sostenute per:

a) personale impiegato per la ricerca;

b) attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto utilizzate nella ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il programma di ricerca;

c) materiali per la ricerca;

d) commesse interne;

e) prestazioni di sviluppo tecnologico presso terzi;

f) spese generali di ricerca.

Art. 3

(Oggetto degli interventi per la qualità)

1. L’intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l’obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese industriali di metodologie per l’adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa comunitaria, è finalizzato:

a) alla realizzazione di progetti aziendali per l’attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;

b) alla certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi.

Art. 4

(Attività per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale)

1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema aziendale di qualità, inteso come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.

2. Le iniziative comprendono sia la fase dell’elaborazione del manuale di qualità, sia la fase di attuazione e dell’avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, l’impiego di apparecchiature di prova, controllo e collaudo, di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione del personale coinvolto.

3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato.

4. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme vigenti ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all’articolo 9.

Art. 5

(Spese ammissibili per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale)

1. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale le spese sostenute per:

a) studi ed analisi;

b) consulenze esterne;

c) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;

d) formazione;

e) interventi di laboratori esterni;

f) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell’ambito della qualità;

g) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;

h) apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo, documentabile tramite dichiarazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Art. 6

(Spese per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi)

1. La Regione finanzia la spesa che le imprese industriali devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni del proprio sistema di qualità e dei propri prodotti e/o processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

2. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.

3. L’ottenimento della certificazione è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all’articolo 10.

Art. 7

(Beneficiari)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) per gli investimenti di cui all’articolo 2, le imprese industriali che rispondono ai seguenti requisiti:

1) numero di dipendenti non inferiore a dieci e non superiore a duecentocinquanta;

2) capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, non superiore a 10 milioni di ECU;

b) per gli investimenti di cui agli articoli 5 e 6, le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci e non superiore a duecentocinquanta.

Art. 8

(Contributi per la ricerca e sviluppo)

1. Per gli investimenti di cui all’articolo 2 possono essere concessi contributi nella misura massima del 35% della spesa considerata ammissibile.

2. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare l’importo di trecento milioni annui per impresa e la durata massima di cinque anni.

Art. 9

(Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale)

1. I contributi sulle spese di cui all’articolo 5 possono essere concessi fino ad un massimo di centocinquantamilioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del 35% della spesa considerata ammissibile per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale. Essi possono essere aumentati fino al 45% della spesa quando si tratta di un unico progetto che prevede una rilevante collaborazione che impegna continuativamente più imprese, non appartenenti allo stesso gruppo industriale, per tutta la durata del progetto. In questo caso il tetto massimo è elevato a duecento milioni.

Art. 10

(Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi)

1. I contributi nelle spese di cui all’articolo 6 possono essere concessi fino ad un massimo di cinquanta milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del 35% della spesa considerata ammissibile.

Art. 11

(Procedure)

1. Le domande di contributo devono essere presentate al Servizio dell’industria, artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio ed artigianato.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta, fino a quando non sarà utilizzabile il personale dipendente istruttore, in collaborazione con consulenti esterni e/o con "Finaosta S.p.A."

3. Le modalità per la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda sono determinate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 12

(Comitato tecnico)

1. Per l’esame e la valutazione delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, è costituito presso l’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato un Comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:

a) l’Assessore regionale dell’industria, commercio e artigianato, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) un esperto indicato dalla "Finaosta S.p.A.";

c) un esperto di organizzazione aziendale segnalato dall’Associazione Valdostana Industriali;

d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;

e) un esperto di economia industriale;

f) un esperto di ingegneria industriale;

g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;

h) il capo Servizio valutazione e controllo investimenti dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato.

2. Il Comitato tecnico viene nominato ogni tre anni su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, commercio ed artigianato.

3. I compiti di segreteria del Comitato sono assicurati da un funzionario dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio ed artigianato.

4. Ai componenti del Comitato tecnico, con esclusione dei funzionari regionali, è corrisposto per ogni giornata di riunione un compenso lordo pari a lire 200.000 (duecentomila) oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale.

Art. 13

(Controlli)

1. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, entro tre mesi dalla realizzazione dei programmi approvati, provvedono a presentare all’Assessorato dell’industria, commercio e artigianato una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l’avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti.

2. Nel caso di contributi per la certificazione di qualità, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, l’avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall’attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato.

3. L’Assessorato dell’industria, commercio e artigianato svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la corretta destinazione del medesimo utilizzando eventualmente anche la consulenza di enti ed istituti specializzati e di professionisti esterni all’Amministrazione regionale.

4. L’Assessorato dell’industria, commercio e artigianato dispone altresì verifiche periodiche, successive all’erogazione del contributo, sull’effettivo mantenimento nel tempo da parte dei beneficiari del sistema di qualità aziendale ammesso al finanziamento.

Art. 14

(Revoca dei contributi)

1. La mancata presentazione della documentazione prevista dall’articolo 14, commi 1 e 2, comporta la revoca del contributo concesso, che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi legali.

Art. 15

(Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi statali e regionali per gli stessi interventi.

Art. 16

(Funzioni amministrative)

1. Per l’espletamento delle attività amministrative connesse con l’attuazione della presente legge e delle attività amministrative demandate al Servizio industria, artigianato ed energia della legislazione vigente, la dotazione organica dell’Amministrazione regionale è aumentata di quattro unità, con l’istituzione di n. 2 posti di ingegnere (8° livello - ruolo del personale tecnico) e n. 2 posti di istruttore analista di investimenti (8° livello - ruolo del personale tecnico).

2. Dopo il n. 3 bis del comma 2 dell’art. 78 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

"3 ter) Diploma di laurea in economia e commercio, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio anche equipollente:

Istruttore analista di investimenti".

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e per gli incarichi di consulenza di cui all’articolo 12 è autorizzata, per l’anno 1993, una spesa complessiva di lire 4.000.000.000 il cui onere grava sui capitoli di nuova istituzione n. 46850 (per lire 1.600 milioni), n. 46855 (per lire 1.000 milioni), n. 46860 (per lire 1.000 milioni) e n. 46865 (per lire 400 milioni).

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sulla disponibilità dell’accantonamento previsto all’allegato numero 8 al bilancio per l’anno finanziario 1993, area "Sviluppo economico", nel modo seguente:

a) per lire 500.000.000 dal fondo D.1.1.1. (Servizi per lo sviluppo dei settori produttivi - Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi)

b) per lire 1.500.000.000 dal fondo D.5. (Sviluppo economico - Interventi nel settore dell’energia)

c) per lire 2.000.000.000 dal fondo D.6.2.1. (Interventi settoriali - Industria - Assistenza Tecnologica alle imprese industriali).

3. Per gli esercizi futuri l’onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

4. Per il pagamento degli stipendi e degli altri onere fissi derivanti dall’applicazione dell’articolo 16 della presente legge, nonché dei contributi a carico dell’Ente sui medesimi, è autorizzata, a decorrere dal 1994, una spesa annua di lire 201.200.000 il cui onere graverà sui capitoli seguenti:

a) n. 30500 (per lire 155.000.000)

b) n. 30501 (per lire 46.200.000)

5. Per l’esercizio 1994 e successivi, l’onere di cui al comma 4, sarà rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 18

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993, sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 4.000.000.000

b) in aumento

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46850 (di nuova istituzione)

"Contributi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale"

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 8,

lire 1.600.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46855 (di nuova istituzione)

"Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale"

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 9,

lire 1.000.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Cap. 46860 (di nuova istituzione)

"Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi"

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 10

lire 1.000.000.000

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05

Cap. 46865 (di nuova istituzione)

"Spese per l’affidamento di incarichi di consulenza e per il funzionamento del Comitato tecnico"

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 12, 2° comma

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 13, 4° comma

l.r. 7 dicembre 1993 n. 84, art. 14, 3° comma

lire 400.000.000

Art. 19

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.