Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 84 - Testo storico

Legge regionale n. 84 del 23 12 1991

Bollettino ufficiale 30 12 1991 n. 57

Modifiche della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62 e 13 giugno 1991, n. 19.

Art. 1

1. I commi tre e quattro dell’articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotti dall’articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, sono così sostituiti:

" 3. Il contributo regionale sulla spesa ammessa è concesso nelle seguenti misure:

a) 50 percento per opere eseguite da proprietari di aziende agricole, singoli od associati;

b) 95 percento per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario e consorterie.

4. Qualora le opere siano di rilevante importanza ai fini dell’esercizio dell’agricoltura, possono, su richiesta dei consorzi, essere eseguite dalla Regione, con spesa a totale carico del bilancio regionale ".

Art. 2

1. Il comma quattro dell’articolo 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotto dall’articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, è così modificato:

" 4. Le spese di gestione ammissibili per i benefici di cui al comma tre sono le spese di amministrazione e di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione, con esclusione di quelle relative alla retribuzione del personale ".

Art. 3

1. Il comma uno dell’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così sostituito:

" 1. Per facilitare il ricorso al credito agrario di miglioramento è autorizzata dal Consiglio regionale la concessione della fidejussione della Regione a garanzia dei mutui agevolati, con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture collettive fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire 10 miliardi ".

2. Dopo il comma uno dell’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 3 è inserito il seguente comma uno bis:

" 1 bis. All’inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, con proprio provvedimento, ridetermina l’importo di ogni garanzia concessa, tenendo conto del piano di ammortamento che gli istituti di credito garantiti fanno pervenire contestualmente al ricevimento della garanzia stessa, determinando inoltre il residuo concedibile sul limite massimo di finanziamenti di cui al comma uno ".

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.