Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 82 - Testo storico

Legge regionale n. 82 del 30 12 1992

Bollettino ufficiale 30 12 1992 n. 56

Ulteriore modificazione dell'articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, recante disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62.

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, recante disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62, č sostituito dal seguente:

" Ai concessionari, ad eccezione delle imprese operanti nel settore del trasporto a fune che non beneficiano dei contributi in conto esercizio di cui all'articolo 47 della suddetta legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, č fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite. "

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.