Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 82 - Testo storico

Legge regionale n. 82 del 23 12 1991

Bollettino ufficiale 30 12 1991 n. 57

Programma triennale conoscitivo nel settore forestale.

Art. 1

1. La Regione promuove un programma triennale di indagine rivolto alla conoscenza più approfondita del patrimonio boschivo e al miglioramento delle produzioni dei vivai forestali, come specificato nell’articolo 2.

Art. 2

1. Il programma comprende le seguenti tre direttrici di ricerca:

a) individuare la reale consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio forestale, da attuarsi con metodologie inventariali che prevedono il perfezionamento e l’infittimento del reticolo di rilevamento utilizzato per l’inventario forestale nazionale, nonché predisporre piani di gestione selvicolturali dei singoli comprensori forestali;

b) aggiornare la conoscenza sullo stato vegetativo delle formazioni boschive e perfezionare la rete per il monitoraggio fitosanitario in rapporto alle condizioni ambientali;

c) ottimizzare le produzioni vivaistiche forestali attraverso una specializzazione delle linee di produzione e di miglioramento del postime in fitocelle mediante micorrizazione delle stesse.

2. Il servizio forestazione e risorse naturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali deve elaborare un programma operativo che sviluppi le direttrici di ricerca di cui al comma uno, che è approvato dalla Giunta regionale.

3. Lo svolgimento del programma operativo deve essere sottoposto a verifiche semestrali da effettuarsi da parte del Servizio competente.

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti di spesa di cui alla presente legge, a stipulare con la Società " IPLA SpA " di Torino apposite convenzioni intese a disciplinare l’affidamento degli incarichi concernenti il programma.

2. La Società " IPLA spa " deve avvalersi preferibilmente, per la predisposizione degli studi di cui al programma, della collaborazione di liberi professionisti del settore forestale residenti nella regione Valle d’Aosta.

Art. 4

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge viene determinata sino al 1994 la seguente spesa:

a) lire 100.000.000 per l’anno 1991;

b) lire 850.000.000 per l’anno 1992;

c) lire 850.000.000 per l’anno 1993;

d) lire 600.000.000 per l’anno 1994.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000 per l’anno 1991, graverà sul capitolo del bilancio di previsione per l’anno in corso, come specificato all’articolo 5.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede per l’anno 1991 mediante riduzione di lire 100.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 43710 " Contributi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità ", del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991, che presenta la necessaria disponibilità.

4. A decorrere dall’anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante " Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

5. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all’articolo 5.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 43710 " Contributi straordinari nel settore dell’agricoltura per risarcimento dei danni causati dalla siccità " lire 100.000.000

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.07

" Forestazione e difesa dei boschi "

codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.11.04

cap. 38905 (di nuova istituzione)

" Spese per programma di indagine conoscitiva del patrimonio forestale " lire 100.000.000

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.