Legge regionale 30 novembre 1993, n. 81 - Testo storico

Legge regionale 30 novembre 1993, n. 81

Concessioni di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo.

(B.U. 7 dicembre 1993, n. 52)

Art. 1

(Generalità)

1. La Regione concede contributi a favore di persone, associazioni, enti pubblici e privati al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di iniziative di carattere promozionale nel settore agricolo.

Art. 2

(Presentazione domande)

1. Per l’ottenimento dei contributi di cui all’art. 1 gli interessati devono presentare all’Assessorato regionale dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali apposita domanda corredata di:

a) relazione descrittiva delle caratteristiche, delle modalità organizzative e delle finalità dell’iniziativa o dell’intervento promozionale;

b) previsione dettagliata delle spese e delle eventuali entrate.

Art. 3

(Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese di organizzazione ritenute ammissibili.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata fino al 90% solo in caso di manifestazioni di particolare importanza promozionale, le modalità organizzative delle quali siano direttamente concordate con l’Assessorato regionale dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali.

3. Le iniziative di cui all’art. 1 consistono:

a) nell’effettuazione e promozione di studi e ricerche;

b) nella pubblicazione di documenti, libri pieghevoli e manifesti;

c) nell’organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti;

d) nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale;

e) nell’organizzazione di iniziative di carattere promozionale inerenti il settore agricolo e zootecnico.

Art. 4

(Istruttoria e concessione dei contributi)

1. I Servizi agrari ed affari generali o il Servizio assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell’Assessorato, in base al settore di competenza, provvedono all’istruttoria delle domande, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, valutando l’ammissibilità delle singole voci di spesa preventivate.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

(Liquidazione ed erogazione)

1. I contributi concessi a norma dell’art. 4 sono liquidati, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle eventuali entrate.

2. Sul contributo concesso possono essere liquidati acconti in relazione a particolari esigenze organizzative, fino alla percentuale massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il rapporto tra l’ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l’ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Art. 6

(Resoconti e controlli)

1. I soggetti beneficiari dei contributi, ad ultimazione dell’iniziativa per la quale è stato erogato il finanziamento, sono tenuti a presentare all’Assessorato regionale dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali una relazione sull’attività svolta, corredata di un resoconto complessivo delle spese sostenute e a trasmettere tempestivamente al medesimo ogni ulteriore elemento che venisse richiesto ai fini del controllo sull’effettiva destinazione dei fondi erogati.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in lire 400.000.000, per l’anno 1993, grava sul capitolo 42090, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 (Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse agricolo) e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 400.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 42080 (Contributi per lo sviluppo dell’agricoltura e per l’incremento dei prodotti tipici).

3. A decorrere dall’anno 1994 gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).

Art. 8

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione

Cap. 42080 "Contributi per lo sviluppo dell’agricoltura e per l’incremento dei prodotti tipici"

lire 400.000.000;

b) in aumento

programma regionale 2.2.2.03.

codificazione 2.1.1.6.2.2.10.10.04

Cap. 42090 (di nuova istituzione)

"Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo"

lire 400.000.000.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.