Legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81 - Testo storico

Legge regionale n. 81 del 27 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Inquadramento a ruolo e norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente del Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

Art. 1

La pianta organica dei posti e del personale non docente del Convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta è determinata, alla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, dalla tabella A annessa alla presente legge.

Le variazioni della predetta tabella sono disposte con le procedure indicate nell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, e in conformità dei criteri previsti dalla tabella B annessa alla presente legge.

Nel caso di aumento del numero dei convittori e semiconvittori all’inizio dell’anno scolastico, l’Assessore alla pubblica istruzione provvede con le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, nel rispetto dei criteri previsti dalla citata tabella B.

Art. 2

Lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l’orario di servizio del personale non docente del Convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta, sono regolati dalle vigenti norme regionali sul personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Tali disposizioni si estendono anche alle qualifiche della carriera esecutiva e ausiliaria di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non contemplate dalla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

Per ciascuna qualifica il trattamento economico iniziale e le successive classi di stipendio risultano dalla tabella C annessa alla presente legge.

Le funzioni e le mansioni del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dagli artt. 5, 6 e 7 del DPR 31 maggio 1974, n. 420.

I concorsi per la nomina nei posti e alle qualifiche previsti dall’allegata tabella A sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

In particolare, le assunzioni nei posti di infermiere e di cuciniere sono effettuate secondo le modalità di cui al primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64; per i guardarobieri, custodi, aiutanti cucinieri, aiutanti guardarobieri e accudienti si osservano le disposizioni di cui al 2° e 3° comma dell’articolo 2 della citata legge regionale.

Per la nomina nei posti di infermiera e di cuciniere è richiesto un titolo finale d’istruzione secondaria di primo grado, integrato da titoli di specializzazione specifica; per l’ammissione ai posti di guardarobiere, custode, aiutante cuciniere, aiutante guardarobiere e accudiente è richiesto il proscioglimento dall’obbligo scolastico integrato, ove necessario, da titoli professionali.

Le competenze di cui al primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, sono esercitate, per il personale non insegnante del Convitto regionale " Federico Chabod ", rispettivamente dal Sovraintendente agli studi e dal rettore.

Parimenti nei confronti del personale non docente di cui alla presente legge le competenze attribuite dalla legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 al direttore didattico o preside, sono esercitate dal rettore.

Art. 3

Il personale non insegnante appartenente ai ruoli statali, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio presso il Convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta, è inquadrato, a domanda, nei ruoli regionali: l’inquadramento determina l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 65 del TU 10 gennaio 1957, n. 3.

Il predetto personale sarà inquadrato nei ruoli regionali entro i limiti d’organico, sulla base della qualifica posseduta nell’amministrazione di provenienza, con il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica dei ruoli regionali.

L’inquadramento nei ruoli regionali degli aventi titolo, ad eccezione del personale di cui al successivo comma, decorrerà a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196.

L’inquadramento nei ruoli regionali del personale immesso nei ruoli statali ai sensi dell’articolo 18 della legge 9 agosto 1978, n. 463, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196 e, ai fini economici, dall’entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del presente articolo sarà riconosciuta ai fini economici e di carriera per intero l’anzianità maturata nell’amministrazione dello Stato, fatte salve le condizioni di maggior favore eventualmente derivanti dall’applicazione di disposizioni regionali.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei posti rimasti disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti commi è inquadrato, a domanda, con le stesse decorrenze previste per il personale di cui al quarto comma del presente articolo, il personale non docente non di ruolo, nominato in posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, presso il Convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta e in servizio nei posti medesimi alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463. Le relative domande dovranno essere presentate nel termine indicato nel precedente sesto comma.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi del presente articolo è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall’Amministrazione regionale, sentite le Organizzazioni sindacali.

Per il personale non insegnante del Convitto proveniente dai ruoli dello Stato, assunto e inquadrato nel ruolo regionale ai sensi del presente articolo, l’anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli artt. 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dalla data effettiva di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 4

Ultimate le operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 3, il personale non docente appartenente ai ruoli regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge sia distaccato a prestare servizio presso il Convitto regionale " Federico Chabod " può essere inquadrato, a domanda, nel posto ricoperto per comando, purché sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti per la nomina nel posto medesimo.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti eventualmente disponibili dopo gli inquadramenti di cui all’articolo 3 e al precedente primo comma saranno ricoperti mediante concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate dalla presente legge, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente non di ruolo, iscritto nelle graduatorie regionali degli aspiranti a nuovo incarico del personale non docente del Convitto regionale " Federico Chabod " per gli anni scolastici 1977/ 78 e 1978/ 79 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio presso il Convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta per almeno sei mesi, anche non consecutivi, è ammesso, in deroga ai limiti di età, ai concorsi per la nomina ai posti dell’Amministrazione regionale di carriera corrispondente a quella nella quale il servizio fu prestato.

Art. 5

Per il conferimento di incarichi e supplenze e per la copertura dei posti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 1 della presente legge, si provvede con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

All’articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: " Nel caso in cui, per alcune qualifiche non vi siano posti disponibili da mettere a concorso, al conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale scolastico non docente si provvede sulla base di graduatorie regionali annuali compilate per soli titoli ".

Art. 6

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura in via provvisoria dei posti di organico rimasti disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, conservano validità sino al completo espletamento dei concorsi previsti dal precedente articolo 4 le nomine conferite dal rettore su posti vacanti al personale non docente non di ruolo in servizio presso il convitto regionale " Federico Chabod " alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fuori dell’ipotesi prevista dal precedente comma, al conferimento delle supplenze per il corrente anno scolastico si provvede, sino ad espletamento dei concorsi previsti dal precedente articolo 4, mediante l’utilizzazione delle seguenti graduatorie:

a) graduatorie di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 per i posti relativi a qualifiche previste dall’articolo 1 della legge medesima;

b) graduatorie regionali dei bidelli previste dall’articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64 per i posti di custode e accudiente;

c) graduatorie compilate in base a disposizioni impartite dall’ufficio scolastico regionale, valide alla data di entrata in vigore della presente legge, per i posti relativi alle restanti qualifiche.

Al personale non docente non di ruolo in servizio nel convitto regionale " Federico Chabod " alla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposto il trattamento economico iniziale corrispondente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

Art. 7

L’onere a carico della Regione per l’anno 1979 per l’applicazione della presente legge, previsto in L. 547.000.000, graverà:

a) per la parte relativa agli arretrati dovuti dal 1° giugno al 31 dicembre 1978, previsti in L. 187.000.000, sul cap. 540 della parte spesa del bilancio per l’anno 1979;

b) per L. 360.000.000 a titolo di retribuzione per l’anno 1979, sul cap. 6621 che si istituisce nella parte spesa del bilancio stesso.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma, si provvede:

1) quanto a L. 428.000.000 mediante utilizzazione di pari importo della somma dovuta dallo Stato ai sensi dell’articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e che viene iscritta al cap. 530 che si istituisce nella parte entrata del bilancio per l’anno 1979;

2) quanto a L. 119.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1925 della parte Spesa del bilancio della Regione per l’anno 1979.

Per gli anni successivi, i relativi oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

:

Variazione in aumento

Cap. 530 - (di nuova istituzione) - Somme dovute dallo Stato per il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196 (articolo 49 legge 16 maggio 1978, n. 196) L. 428.000.000

PARTE SPESA

:

Variazione in diminuzione

Cap. 1925 - Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e anticipazioni di cassa L. 119.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 540 - Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 187.000.000

Cap. 6621 - (di nuova istituzione) - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale " Federico Chabod " (articolo 31, legge 16 maggio 1978, n. 196 e legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81) L. 360.000.000

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Tabella allegato A

Pianta organica relativa alle qualifiche del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari del Convitto regionale " Federico Chabod "

TABELLA RISTRUTTURATA

Qualifica: Segretario, posti di ruolo n. 1; carriera di concetto; //

qualifica: Coadiutore, posti di ruolo n. 2, carriera esecutiva; //

qualifica: Magazziniere, posti di ruolo n. 1, carriera esecutiva; //

qualifica: Infermiere, posti di ruolo n. 1, carriera esecutiva; //

qualifica: Cuciniere, posti di ruolo n. 1, carriera esecutiva; //

qualifica: Guardarobiere, posti di ruolo n. 1, carriera ausiliaria; //

qualifica: Bidello, posti di ruolo n. 5, carriera ausiliaria; //

qualifica: Custode, posti di ruolo n. 4, carriera ausiliaria; //

qualifica: Aiutante cuciniere, posti di ruolo n. 2, carriera ausiliaria; //

qualifica: Aiutante guardarobiere, posti di ruolo n. 2, carriera ausiliaria; //

qualifica: Accudiente, posti di ruolo n. 20, carriera ausiliaria.

Tabella allegato B

Organico del personale non insegnante del Convitto Regionale " Federico Chabod " di Aosta

Fino a 25 convittori e semiconvittori: //

Segretari 1; //

Coadiutore 1; //

Bidelli 3; //

Magazzinieri 1; //

Custodi 4; //

Guardarobieri 1; //

Aiutanti guardarobieri 1; //

Cucinieri 1; //

Aiutanti cucinieri 2; //

Accudienti (b) 4

(b) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100; //

Infermieri 1.

Fino a 50 convittori e semiconvittori: // Segretari 1; //

Coadiutori 1; //

Bidelli 3; //

Magazzinieri 1; //

Custodi 4; //

Guardarobieri 1; //

Aiutanti guardarobieri 1; //

Cucinieri 1; //

Aiutanti cucinieri 2; //

Accudienti (b) 4

(b) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100; //

Infermieri 1.

Fino a 75 convittori e semiconvittori: // Segretari 1; //

Coadiutori 1; //

Bidelli 3; //

Magazzinieri 1; //

Custodi 4; //

Guardarobieri 1; //

Aiutanti guardarobieri 1; //

Cucinieri 1; //

Aiutanti cucinieri 2; //

Accudienti (b) 9

(b) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100; //

Infermieri 1.

Fino a 100 convittori o semiconvittori: // Segretari 1; //

Coadiutori 2; //

Bidelli 4; //

Magazzinieri 1; //

Custodi 4; //

Guardarobieri 1; //

Aiutanti guardarobieri 2; //

Cucinieri 1; //

Aiutanti cucinieri 2; //

Accudienti (b) 12

(b) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre u 100; //

Infermieri 1.

Fino a 125 convittori e semiconvittori: // Segretari 1; //

Coadiutori 2; //

Bidelli 4; //

Magazzinieri 1; //

Custodi 4; //

Guardarobieri 1; //

Aiutanti guardarobieri 2; //

Cucinieri 1; //

Aiutanti cucinieri 2; //

Accudienti (b) 13

(b) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100; //

Infermieri 1.

Fino a 150 convittori e semiconvittori: // Segretari 1; //

Coadiutori 2; //

Bidelli 5; //

Magazzinieri 1; //

Custodi 4; //

Guardarobieri 1; //

Aiutanti guardarobieri 2; //

Cucinieri 1; //

Aiutanti cucinieri 2; //

Accudienti (b) 14

(b) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100; //

Infermieri 1.

Fino a 175 convittori o semiconvittori: // Segretari 1; //

Coadiutori 3; //

Bidelli 5; //

Magazzinieri 1; //

Custodi 4; //

Guardarobieri 1; //

Aiutanti guardarobieri 2; // Cucinieri 1; //

Aiutanti cucinieri 3; //

Accudienti (b) 15

(b) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100; //

Infermieri 1.

Fino a 200 convittori e semiconvittori: // Segretari 1; //

Coadiutori 3; //

Bidelli 6; //

Magazzinieri 1; //

Custodi 4; //

Guardarobieri 1; //

Aiutanti guardarobieri 2; //

Cucinieri 1; //

Aiutanti cucinieri 3; //

Accudienti (b) 17

(b) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100; //

Infermieri 1.

Qualora il numero dei convittori e semiconvittori

superi le 200 unità, il numero degli applicati, degli accudienti di convitto e degli aiutanti guardarobieri aumenta di una unità per ogni gruppo

di 50 convittori e semiconvittori.

Tabella allegato C

Tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale non docente addetto al Convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta.

RUOLO DEI SEGRETARI

SVILUPPO DEL RUOLO APERTO

Stipendio annuo lordo L. 3.800.000 dopo 20 anni; //

stipendio annuo lordo L. 3.330.000 dopo 16 anni; //

stipendio annuo lordo L. 2.830.000 dopo 12 anni; //

stipendio annuo lordo L. 2.450.000 dopo 8 anni; //

stipendio annuo lordo L. 2.120.000 dopo 4 anni; //

stipendio annuo lordo L. 1.830.000 iniziale.

RUOLO DEI COADIUTORI, MAGAZZINIERI,

INFERMIERI E CUCINIERI

SVILUPPO DEL RUOLO APERTO

Stipendio annuo lordo L. 2.790.000 dopo 20 anni; //

stipendio annuo lordo L. 2.420.000 dopo 16 anni; //

stipendio annuo lordo L. 2.050.000 dopo 12 anni; //

stipendio annuo lordo L. 1.770.000 dopo 8 anni; //

stipendio annuo lordo L. 1.530.000 dopo 4 anni; //

stipendio annuo lordo L. 1.300.000 iniziale.

RUOLO DEI GUARDAROBIERI, BIDELLI,

CUSTODI, AIUTANTI CUCINIERI, AIUTANTI GUARDAROBIERI E ACCUDIENTI

SVILUPPO DEL RUOLO APERTO

Stipendio annuo lordo L. 2.230.000 dopo 16 anni; //

stipendio annuo lordo L. 1.890.000 dopo 12 anni; //

stipendio annuo lordo L. 1.630.000 dopo 8 anni; //

stipendio annuo lordo L. 1.410.000 dopo 4 anni; //

stipendio annuo lordo L. 1.220.000 iniziale.