Legge regionale 30 marzo 1994, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 30 marzo 1994, n. 8

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16(Costituzione della Societą finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta), gią modificata dalle leggi regionali 19 giugno 1984, n. 24, 2 gennaio 1989, n. 1 e 4 settembre 1991, n. 39.

(B.U. 12 aprile 1994, n. 17)

Art. 1

1. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Societą finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta), gią modificato dall'art. 4 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 24 e dall'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 39, č sostituito dal seguente:

"La Finaosta s.p.a. č amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri".

Art. 2

1. Dopo il secondo comma dell'art. 12 della l.r. 16/1982, come modificato dall'art. 4 della l.r. 24/1984, sono inseriti i seguenti:

"I membri del Consiglio di amministra-zione nominati o designati dalla Regione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;

b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di societą o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo o di societą di capitali nel settore industriale.

Il Presidente del Consiglio di ammini-strazione deve essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;

b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di societą o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di societą di capitali nel settore industriale;

c) almeno tre anni di attivitą professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico o finanziario o di attivitą manageriali nel settore industriale."

Art. 3

1. Il quinto comma dell'art. 13 della l.r. 16/1982, come introdotto dall'art. 5 della l.r. 39/1991, č sostituito dal seguente:

"Il Presidente ed i membri del Collegio sindacale nominati o designati dalla Regione devono essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri e, nei loro confronti, non deve sussistere alcuna delle cause di incompatibilitą previste dall'art. 12."

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.