Legge regionale 7 marzo 1973, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 07 03 1973

Bollettino ufficiale 16 3 1973 n. 5

MODIFICAZIONI ALLE RETRIBUZIONI E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA A RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AL CONVITTO REGIONALE IN COMUNE DI CHATILLON

Art. 1

Con effetto dal 1-1-1972 al 28-2-1973 e dal 1-3-1973 la tabella allegato B alla legge regionale 26-6-1972 n. 11 ed il relativo trattamento economico del personale addetto ai servizi di segreteria, di assistenza e del personale ausiliario presso il Convitto Regionale di Chātillon č abrogata e sostituita dalla nuova tabella allegato A della presente legge.

Con decorrenza 1-1-1972 competono al predetto personale aumenti periodici biennali dello stipendio o salario, in numero illimitato, nella misura del 4 percento del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalitą previste dall’articolo 5 della legge regionale 10-11-1966 n. 13.

Art. 2

Sarą inquadrato a ruolo in via straordinaria, ai posti tuttora vacanti a decorrere dal 1-9-1972, il personale di assistenza ed ausiliario di cui al precedente articolo che risulti in servizio alla data del 1-3-1972.

Per la sistemazione a ruolo del predetto personale, si applicano le norme transitorie del Cap. IV della legge regionale 10-11-1966 n. 13, concernente la sistemazione straordinaria a ruolo del personale avventizio, giornaliero ed incaricato alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale, prescindendo dal limite di etą.

Art. 3

La maggiore spesa annua di Lire 11.800.000 derivante dalla applicazione della presente legge, sarą finanziata sull’apposito capitolo 630 (" Stipendi, indennitą e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei Convitti regionali ecc. ... ") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973, il cui stanziamento viene aumentato della somma di Lire 11.800.000, da prelevare dal capitolo 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento -Spese correnti -Allegato E ").

Art. 4

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla Legge Regionale 7 marzo 1973, n. 8: TABELLE DI SVILUPPO DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI, DI ASSISTENZA ED AUSILIARI DEL CONVITTO REGIONALE DI CHATILLON.

Carriera di concetto (ruolo del personale di segreteria e di assistenza).

Stipendi annui lordi dal primo gennaio 1972 al 28 febbraio 1973 e dal primo marzo 1973 per le qualifiche: //

Segretario ed istitutore, L. 3.330.000 dopo 16 anni; L. 2.830.000

dopo 14 anni; L. 2.450.000

dopo 8 anni; L. 2.120.000 dopo 4 anni;

L. 1.830.000 iniziale.

Lo stipendio annuo lordo dal primo marzo 1973 per le qualifiche di segretario e di istitutore č di L. 3.800.000 dopo 20 anni.

Carriera ausiliaria speciale (ruolo del personale di cucina). Stipendi annui lordi dal primo gennaio 1972 al 28 febbraio 1973 e dal primo marzo 1973 per le qualifiche: //

Cuoco, L. 3.330.000 dopo 14 anni; L. 2.830.000 dopo 8 anni;

L. 2.450.000 dopo 4 anni; L. 2.120.000 iniziale; //

Aiuto cuoco, L. 3.330.000 dopo 16 anni; L. 2.830.000 dopo 14 anni; L. 2.430.000 dopo 8 anni; L. 2.120.000 dopo 4 anni; L. 1.830.000 iniziale.

Lo stipendio annuo lordo dal primo marzo 1973 per le qualifiche di cuoco e di aiuto cuoco č di L. 3.800.000, rispettivamente dopo 16 anni e 20 anni.

Carriera ausiliaria.

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di operaio: // Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.230.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni L. 1.890.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.630.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.400.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.220.000.