Legge regionale 30 agosto 1961, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 30 08 1961

Bollettino ufficiale 31 8 1961

Assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino e presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze e iniziative di interesse regionale.

Art. 1

È autorizzata l’assunzione, presso la Cassa di Risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell’importo di lire due miliardi, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità e provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 9, in data 7 aprile 1961.

È autorizzata l’assunzione, presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell’importo di Lire un miliardo, da impiegare per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1 luglio

1961 - 30 giugno 1962, delle spese straordinarie di cui al precedente comma.

Art. 2

Gli importi dei mutui passivi di cui al precedente articolo potranno essere riscossi con uno o più prelevamenti di somme e saranno ammortizzati in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal 1 gennaio 1963, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sei e cinquanta per cento all’anno.

Per il finanziamento delle spese, - previste in annue Lire 243.336.192 - per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1 luglio 1962 30 giugno 1963 e dei bilanci degli esercizi finanziari seguenti, per tutta la durata dell’ammortamento dei mutui. Alla copertura delle relative spese annue si provvederà mediante il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione e, comunque, con eventuale riduzione delle spese straordinarie dell’Amministrazione regionale.

Art. 3

L’ammortamento dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta.

Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l’impossibilità o la insufficienza della garanzia dell’ammortamento sui predetti cespiti delegati, l’ammortamento dei mutui sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonché su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.

Art. 4

I proventi dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli saranno introitati su appositi istituendi capitoli della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Le spese per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative da finanziare con il provento dei mutui passivi saranno impegnate su appositi istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1 luglio 1961 - 30 giugno 1962, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961. Le spese per gli interessi passivi relativi ai prelevamenti di somme che saranno effettuati prima della decorrenza del piano di ammortamento graveranno sul capitolo 13 della parte SPESA del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1 luglio 1961-30 giugno 1962, (Cap. 13: " Interessi passivi su mutui e su anticipazioni di cassa ").

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione degli atti notarili per l’assunzione dei mutui passivi, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonché in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento dei contratti di mutuo concordate con gli Istituti bancari mutuanti e approvate con deliberazioni della Giunta regionale. Con deliberazioni della Giunta regionale saranno pure approvate le stipulande convenzioni aggiuntive al vigente contratto di tesoreria regionale per vincolare e dare in carico al Tesoriere regionale le necessarie tangenti di entrate regionali a garanzia dell’ammortamento dei mutui passivi.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di Risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3 a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui passivi

di cui alla presente legge.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.