Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(B.U. del 13 luglio 2020, n. 42)

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

Art. 1 - Aggiornamento dei residui

Art. 2 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019

Art. 3 - Equilibri di bilancio

Art. 4 - Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

Art. 5 - Costituzione di un fondo di accantonamento per minori entrate

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID-19

CAPO I

ENTRATE E TRIBUTI

Art. 6 - Rateazione di debiti tributari. Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

Art. 7 - Rientri da FINAOSTA S.p.A.

Art. 8 - Disciplina contabile delle operazioni di acquisizioni patrimoniali da società partecipate

Art. 9 - Disposizioni urgenti per la revisione delle società partecipate. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

Art. 10 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

CAPO II

SANITA'

Art. 11 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 12 - Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Art. 13 - Assunzioni in casi di rilevante carenza di personale

Art. 14 - Indennità sanitaria valdostana

Art. 15 - Indennità una-tantum per i lavoratori dell'Azienda USL coinvolti nell'emergenza COVID-19

Art. 16 - Sospensione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo

Art. 17 - Rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa

Art. 18 - Gratuità della retta per gli ospiti dei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza che hanno contratto il virus per i giorni di positività

CAPO III

ENTI LOCALI

Art. 19 - Rideterminazione per l'anno 2020 delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 20 - Servizi per la prima infanzia

Art. 21 - Disposizioni in materia di interventi per la disabilità

Art. 22 - Indennità COVID-19 una-tantum per i lavoratori delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19

Art. 23 - Gratuità della retta per gli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali che hanno contratto il virus per i giorni di positività

Art. 24 - Finanziamento straordinario al Comune di Courmayeur per la riduzione dei rischi idrogeologici del comprensorio del Plan Checrouit

Art. 25 - Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'attività del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta

Art. 26 - Progetto "VDA dehors"

Art. 27 - Incremento di risorse per le case rifugio

CAPO IV

ISTRUZIONE

Art. 28 - Potenziamento degli organici del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2020/2021

Art. 29 - Misure urgenti per l'assegnazione delle supplenze

Art. 30 - Disposizioni per l'istruzione e il diritto allo studio

Art. 31 - Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l'emergenza COVID-19

Art. 32 - Interventi a favore di collegi, convitti e servizi di doposcuola

CAPO V

AGRICOLTURA

Art. 33 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo. Modificazioni alla l.r. 1/2020

Art. 34 - Rifinanziamento di misure di sostegno del settore agricolo e agroalimentare

CAPO VI

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 35 - Disposizioni urgenti per la riprogrammazione delle opere pubbliche

Art. 36 - Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune

Art. 37 - Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo

Art. 38 - Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16

CAPO VII

CULTURA, SPORT E TURISMO

Art. 39 - Contributo straordinario all'Associazione Forte di Bard

Art. 40 Contributi straordinari a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi organizzati in Valle d'Aosta

Art. 41 - Disposizioni in materia di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale

Art. 42 - Contributo straordinario alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche

CAPO VIII

AMBIENTE

Art. 43 - Interventi a sostegno dell'ARPA

CAPO IX

PROGRAMMI EUROPEI

Art. 44 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 45 - Rideterminazione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano di politiche del lavoro

CAPO X

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Art. 46 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Art. 47 - Fornitura di dispositivi di protezione per il personale regionale

Art. 48 - Disposizioni in materia di elezioni regionali e comunali

Art. 49 - Contributi straordinari alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19

CAPO XI

MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 50 - Bonus alle imprese per la ripresa delle attività

Art. 51 - Bonus ai bed & breakfast

Art. 52 - Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati

Art. 53 - Sospensione delle rate di mutui agevolati a favore degli operatori del settore turistico-ricettivo. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4

Art. 54 - Contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza COVID-19 per i rifugi alpini

Art. 55 - Contributi straordinari all'AVMS e all'UVGAM per fronteggiare l'emergenza COVID-19

Art. 56 - Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore dell'industria, dell'artigianato, delle attività professionali e della formazione professionale

Art. 57 - Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore agricolo

Art. 58 - Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità

Art. 59 - Bonus a favore dell'editoria locale

Art. 60 Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato

Art. 61 - Rinvio

CAPO XII

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 62 - Misure a sostegno dell'occupazione nelle PMI

Art. 63 - Istituzione dell'elenco regionale "Disoccupazione COVID-19"

Art. 64 - Misure per favorire i tirocini curricolari

Art. 65 - Misure per sostenere la frequenza dei percorsi di formazione professionale

Art. 66 - Misure a sostegno della realizzazione di percorsi di Formazione a Distanza (FAD)

CAPO XIII

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

Art. 67 - Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020

Art. 68 - Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020

Art. 69 - Concessione di agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale

Art. 70 - Misure in materia di mobilità sostenibile

Art. 71 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO III

VARIAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 72 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 73 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 74 - Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 75 - Ratifica di variazioni di bilancio

Art. 76 - Allegati

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE E SBUROCRATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 77 - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Art. 78 - Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi

Art. 79 - Proroga di termini in materia urbanistica

Art. 80 - Contributi per i permessi di costruire

Art. 81 - Ulteriori semplificazioni

Art. 82 - Proroga della durata dei contratti di fornitura di servizi logistici negli incubatori di impresa

Art. 83 - Disposizioni in materia di cura, sostegno e pieno sviluppo della persona durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 84 - Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune

Art. 85 - Proroghe e semplificazioni in materia di agricoltura e commercio

Art. 86 - Semplificazioni per il sostegno delle attività culturali

Art. 87 - Ulteriori disposizioni per la sospensione dei mutui regionali agevolati

Art. 88 - Disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Modificazione all'articolo 14 della l.r. 7/2006

Art. 89 - Ulteriori disposizioni a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 90 - Disposizioni in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 91 - Disposizioni urgenti in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini

Art. 92 - Semplificazioni delle procedure per l'accertamento linguistico conseguito con diplomi DELF e DALF

Art. 93 - Misure urgenti per l'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure concorsuali, straordinarie e ordinarie, bandite per l'anno 2020 per il personale docente

Art. 94 - Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per la conclusione delle procedure sospese

Art. 95 - Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali negli enti locali

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 96 - Disposizioni in materia di formazione del personale sanitario. Modificazioni alla l.r. 11/2017

Art. 97 - Accordi interregionali o transfrontalieri nell'ambito della gestione dell'emergenza COVID-19

Art. 98 - Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali. Modificazione alla l.r. 5/2000

Art. 99 - Unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla l.r. 5/2000

Art. 100 - Sorveglianza epidemiologica dell'Azienda USL. Modificazioni alla l.r. 5/2000

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 102 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

Art. 1

(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dall'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020/2022), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 236.976.674,16.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 125.135.496,05.

Art. 2

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2019, è quantificato in euro 369.396.899,10.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2020 è pari a euro 56.281.774,09. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 136.491.123,49, di cui euro 21.500.000 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 21.406.381,57 per la copertura di residui perenti, euro 57.250.452,81 per il Fondo perdite società partecipate, euro 15.050.398,11 per il Fondo contenzioso e euro 21.283.891 per altri accantonamenti. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 è determinata in euro 176.624.001,52.

Art. 3

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2020/2022 e per la gestione di cassa per l'anno 2020, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui all'articolo 76.

Art. 4

(Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2019 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari ad euro 56.281.774,09, sono stati reiscritti nell'annualità 2020 del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022:

a) per euro 21.007.108,80, mediante l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2020/2022 e successivamente confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 31 gennaio 2020;

b) per euro 35.274.665,29, con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 29 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011.

Art. 5

(Costituzione di un fondo di accantonamento per minori entrate)

1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio in seguito alla previsione di minori entrate sul bilancio regionale derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione della difficoltà di imputarne precisamente gli effetti sui singoli capitoli di entrata, per l'anno 2020, è costituito, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2020/2022, un accantonamento di euro 38.070.000.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID-19

CAPO I

ENTRATE E TRIBUTI

Art. 6

(Rateazione di debiti tributari. Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. L'articolo 43bis della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

"Art. 43bis

(Rateazione di debiti tributari)

1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateale del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di trentasei rate mensili.

2. Il debitore deve presentare istanza di rateazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. La rateazione è concessa dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi in ragione dell'ammontare del debito, secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. Sulle somme dilazionate, dovute a titolo di tributo, si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. L'importo di ogni rata non può essere inferiore a euro 30. Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

6. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia inferiore a euro 270. La rateazione può essere concessa anche per debiti di importo pari ad almeno euro 150, se il contribuente, persona fisica, versi in situazione di difficoltà economica, da comprovarsi mediante la presentazione di un ISEE in corso di validità non eccedente l'importo di euro 15.000.

7. L'omesso pagamento della prima rata entro il termine stabilito nel piano rateale autorizzato, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Non si ha decadenza in caso di inadempimento dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

8. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateale calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione decade anche dalla possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione.

9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una nuova rateazione prima del decorso del termine di tre anni dalla data di decadenza.".

Art. 7

(Rientri da FINAOSTA S.p.A.)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022 sono introitate nel Titolo 3, Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), già oggetto di graduale integrazione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), come di seguito indicate:

a) anno 2020 euro 9.585.587,78;

b) anno 2021 euro 1.000.000,00;

c) anno 2022 euro 1.000.000,00.

Art. 8

(Disciplina contabile delle operazioni di acquisizioni patrimoniali da società partecipate)

1. Al fine di dare completa rappresentazione nel bilancio regionale delle operazioni di acquisizione al patrimonio regionale di beni immobili, mobili o di quote societarie, detenute in nome proprio e per conto della Regione da enti strumentali o da società dalla stessa partecipate, a fronte della restituzione del relativo credito, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni entrata-spesa al bilancio regionale, con vincolo di destinazione, per le necessarie regolarizzazioni contabili in applicazione dei principi di cui al d.lgs. 118/2011. Le predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.

Art. 9

(Disposizioni urgenti per la revisione delle società partecipate. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), è aggiunta la seguente:

"bbis) la produzione di servizi di interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza.".

Art. 10

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la tabella di cui all'allegato A alla l.r. 31/2007 è sostituita dalla seguente:

- "Allegato A (articolo 23, comma 1):

Tipologia di rifiuto Tributo euro/ton

Rifiuti inerti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2003, non soggetti a caratterizzazione analitica 2,00**

Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna A, tabella 1, allegata all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 10,00**

Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna B, tabella 1, allegata all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 5,00**

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani 18,00

Rifiuti urbani da spazzamento delle strade 5,17

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani da spazzamento delle strade 10,00

Sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate 5,17

Rifiuti speciali non pericolosi del settore metallurgico smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi 5,17

Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione 10,00

Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione 25,82

Rifiuti urbani 18,00*

Per ogni tipologia di rifiuto conferita in discarica non ricompresa in tabella si applica il valore massimo del tributo previsto dalla normativa vigente.

* L'effettivo importo per i rifiuti urbani è definito annualmente a partire dall'importo base di 18,00 euro/ton applicando la maggiorazione o detrazione di cui all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 sulla base della percentuale di raccolta differenziata conseguita dal singolo SubATO

** per il conferimento è consentito di applicare un rapporto di conversione convenzionale peso/volume pari a 1,5 tonnellate per metro cubo."."

CAPO II

SANITA'

Art. 11

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 1/2020 in euro 262.877.967,45 per l'anno 2020, è incrementata di euro 14.187.981 e rideterminata in euro 277.065.948,45 per l'anno 2020, per i maggiori oneri sostenuti e da sostenere per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2020, già determinato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 261.030.467,45 per l'anno 2020, è incrementato di euro 14.187.981 e rideterminato in euro 275.218.448,45 per l'anno 2020. Tale incremento è destinato:

a) per euro 500.000, all'attivazione, sul territorio regionale, di unità socio-sanitarie residenziali ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), in relazione ai fabbisogni determinati con deliberazione della Giunta regionale;

b) per euro 500.000 destinati all'istituzione di un'unica direzione medico-sanitaria che supporti, monitori e dia indicazioni uniformi alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, anche nell'ambito della riorganizzazione della rete assistenziale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

c) per euro 2.600.000, all'attuazione di un programma strutturato di effettuazione di tamponi e test sierologici e per l'espletamento delle attività di sorveglianza epidemiologica;

d) per euro 5.032.500, al finanziamento delle misure previste dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 18;

e) per euro 5.393.481, al finanziamento dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

f) per euro 162.000 al finanziamento dell'intervento di cui al comma 7, di cui 150.000 per l'acquisto di vaccini antinfluenzali e 12.000 per l'attività di informazione e sensibilizzazione.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), previo parere della Commissione consiliare competente.

4. La Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, con propria deliberazione, le economie conseguenti agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per il finanziamento dei maggiori costi di cui al comma 2, lettera e).

5. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già determinata in euro 13.081.164,17 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 15, comma 12, della l.r. 1/2020, è rideterminata, per l'anno 2020, in euro 15.568.164,17, di cui euro 400.000 per l'implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attivazione di sistemi di telemedicina e telepsichiatria, per i maggiori oneri sostenuti e da sostenere per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

6. In ragione dell'urgenza di procedere, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 34/2020, alla riorganizzazione della rete assistenziale territoriale e ospedaliera per rispondere alla domanda sanitaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'acquisizione di forniture, servizi e lavori a ciò finalizzata può avvenire, per le procedure avviate tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 17 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

7. La Regione, al fine di favorire l'identificazione precoce dei nuovi casi di infezione da CODID-19, attiva, per l'anno 2020, un programma di vaccinazioni antinfluenzali promuovendo l'adesione all'iniziativa da parte dei cittadini attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla stampa quotidiana e periodica locale, nonché sulle emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

8. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato, per l'anno 2020, in euro 14.187.981, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 5 è determinato, per l'anno 2020, in euro 2.487.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese di investimento).

10. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1. L'onere di cui al comma 2, lettera d), trova copertura, per i rispettivi importi, con le modalità indicate dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.

Art. 12

(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Al fine di far emergere e trattare, ove possibile precocemente, eventuali patologie conseguenti al contagio da COVID-19, i residenti in Valle d'Aosta risultati contagiati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sono esonerati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente al 2020, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 100.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 13

(Assunzioni in casi di rilevante carenza di personale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), al fine di rafforzare l'offerta sanitaria regionale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 luglio 2022, nelle specialità in cui si constati, con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, una rilevante carenza di personale sanitario cui non sia possibile far fronte attingendo dalle graduatorie di cui al predetto articolo 42, l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) può assumere, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a ventiquattro o trentasei mesi, personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, senza il preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che detto personale si impegni:

a) a frequentare, fuori dall'orario di servizio, i corsi per l'apprendimento della lingua mancante, organizzati e finanziati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Azienda USL e a sostenere, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato. Il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto in caso di mancato superamento della prova entro il predetto termine di trentasei mesi dalla data di assunzione a tempo determinato;

b) a partecipare, nei tre anni successivi alla data di superamento della prova di conoscenza della lingua francese o italiana, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi, per la medesima o equipollente specialità, dall'Azienda USL;

c) a prestare servizio, in caso di assunzione all'esito dei concorsi di cui alla lettera b), presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di tre anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, ai fini del riconoscimento dell'indennità di attrattività.

2. L'indennità di bilinguismo di cui alla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non è corrisposta al personale di cui al comma 1 fino a che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che non rispetti gli impegni di cui al comma 1 è tenuto a versare all'Azienda USL un importo pari:

a) al costo pro-capite determinato, forfetariamente, dall'Azienda USL per l'organizzazione del corso per l'apprendimento della lingua mancante, in caso di violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera b);

b) una mensilità retributiva, in caso di violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera c).

4. All'articolo 25 della l.r. 5/2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"fbis) almeno un rappresentante della categoria dei medici ospedalieri e medici territoriali, delle professioni sanitarie di comparto, dei tecnici di laboratorio, che partecipano a titolo gratuito.";

b) dopo la lettera e) del comma 3 è aggiunta la seguente:

"ebis) una volta all'anno, effettua, tramite appositi strumenti di indagine, la valutazione del clima organizzativo delle strutture aziendali.".

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 10.000 per ciascun anno del triennio 2020/2022, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 14

(Indennità sanitaria valdostana)

1. Al fine di mantenere e rafforzare l'offerta sanitaria regionale necessaria a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e le sue conseguenze, al personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta convenzionati con l'Azienda USL compete, dalla data di sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3 e sino al 31 dicembre 2020, un'indennità sanitaria valdostana.

2. L'Azienda USL individua, con proprio atto e previa concertazione con le organizzazioni sindacali, il personale destinatario e la quantificazione di tale indennità, tenendo conto dello stanziamento complessivo.

3. Per beneficiare dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti destinatari devono sottoscrivere un impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL per un periodo minimo da stabilire in sede di concertazione sindacale, nel quale sia prevista una penale, non inferiore al 30 per cento di quanto complessivamente percepito per l'indennità di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto dell'impegno sottoscritto.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 1.500.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 15

(Indennità una-tantum per i lavoratori dell'Azienda USL coinvolti nell'emergenza COVID-19)

1. Al personale dell'Azienda USL, di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale, compresi i somministrati, e al personale convenzionato che abbia prestato attività lavorativa nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in strutture o servizi operanti in forma diretta o indiretta per l'emergenza da COVID-19 spetta un'indennità di disagio una-tantum.

2. L'Azienda USL, di concerto con l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, individua, con proprio atto, il personale destinatario dell'indennità e le relative modalità di erogazione.

3. Ai fini della determinazione dell'indennità di cui ai commi 1 e 2, l'assenza per infortunio da COVID-19 è equiparata all'aver prestato attività lavorativa.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 3.400.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo I (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 16

(Sospensione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo)

1. L'applicazione dell'articolo 21, comma 9, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), è sospesa per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. L'applicazione dell'articolo 22, commi 14 e 15, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), è sospesa per il periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 450.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1, a valere sulle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2020.

Art. 17

(Rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa)

1. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è sostituito dal seguente:

"8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta a carico degli assistiti non esenti, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), una quota fissa non superiore a euro 2 a confezione fino a un massimo di euro 4 a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto e una quota fissa non superiore a euro 2 a ricetta di assistenza integrativa, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Il comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è abrogato.

3. Il comma 9bis dell'articolo 15 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"9bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 gli assistiti:

a) esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione;

b) esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente;

c) con ISEE inferiore a euro 10.000. Tale importo può essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione della deliberazione di Giunta regionale che ne definisce le modalità di attuazione.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 530.000 per il triennio 2020/2022, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1, a valere sulle risorse previste dall'articolo 15, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2020.

Art. 18

(Gratuità della retta per gli ospiti dei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza che hanno contratto il virus per i giorni di positività)

1. Sono esentati dal pagamento della retta, per i giorni di positività a far data dal giorno di esecuzione del tampone, poi risultato positivo, fino alla ricezione dell'ultimo tampone con esito negativo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, gli utenti contagiati da COVID-19 in trattamento TD 2 dei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza (NRTD), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 12 marzo 2018.

2. I mancati introiti di cui al comma 1 sono compensati da parte dell'Azienda USL mediante versamento dei corrispettivi agli enti gestori dei nuclei NRTD.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 22.500, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

CAPO III

ENTI LOCALI

Art. 19

(Rideterminazione per l'anno 2020 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2020 è incrementato, per l'anno 2020, di euro 35.091.571,27, di cui euro 27.335.992,45 in aumento a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2020 e euro 7.755.578,82, di cui euro 8.004.007,55 in aumento e euro 248.428,73 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera k).

2. L'incremento delle risorse finanziarie di euro 27.335.992,45, relative ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione, è destinato:

a) per euro 16.235.992,45, a spese correnti, incluse le spese per interventi in favore della mobilità sostenibile in ambito locale, in particolare per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola, a piedi e in bicicletta, nonché in favore di attività estive/autunnali di animazione culturale e di conoscenza del territorio, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate tributarie ed extra-tributarie registrate nell'anno 2020 sui bilanci comunali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ripartito tra i Comuni in proporzione all'importo dovuto per l'anno 2020 a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 12 della l.r. 1/2020;

b) per euro 11.100.000 a spese di investimento per la realizzazione di interventi esclusivamente destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria e sociale, inclusi gli interventi di edilizia scolastica, ed è assegnato, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, in un importo pari a euro 150.000 per ciascun Comune, con obbligo di comunicare, entro il 31 agosto 2020, alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'elenco degli investimenti finanziati o che si intendono finanziare con le risorse assegnate.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a), è disposta mediante una compensazione, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 30/2009, tra il credito vantato dalla Regione nei confronti dei Comuni ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 1/2020 e il debito della Regione nei confronti dei Comuni, ai sensi del comma 2, lettera a).

4. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 35.340.000 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione, per il triennio 2020/2022:

a) per euro 1.664.007,55, a valere sulla Missione 12 - Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 20;

b) per euro 800.000, a valere sulla Missione 12 - Programma 02 (Interventi per la disabilità) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 21;

c) per euro 2.450.000, a valere sulla Missione 12 - Programma 03 (Interventi per gli anziani) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 22 e 23;

d) per euro 2.600.000, a valere sulla Missione 9 - Programma 01 (Difesa del suolo) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 24;

e) per euro 90.000, a valere sulla Missione 12 - Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 27;

f) per euro 100.000, a valere sulla Missione 11 - Programma 01 (Sistema di protezione civile) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 25;

g) per euro 300.000, a valere sulla Missione 18 - Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 26;

h) per euro 27.335.992,45, a valere sulla Missione 18 - Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) in relazione all'incremento di cui al comma 2.

5. Per l'anno 2020, l'importo dovuto dai Comuni, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 1/2020, è versato alla Regione entro il 31 dicembre 2020.

6. Al finanziamento dell'incremento dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale, si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 20

(Servizi per la prima infanzia)

1. Per sostenere il sistema dei servizi per la prima infanzia e contrastare gli effetti negativi derivanti dai mancati introiti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il trasferimento di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), è incrementato, per l'anno 2020, di euro 1.064.007,55 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Al fine di sostenere le famiglie che fruiscono del sistema dei servizi per la prima infanzia, il trasferimento di cui alla l.r. 11/2006 è incrementato, per l'anno 2020, di euro 500.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), da destinarsi alla diminuzione delle rette relative all'accesso al servizio.

3. La spesa per l'acquisto di servizi connessi all'inserimento in strutture per minori, giovani e genitore/bambino è incrementata, per l'anno 2020, di euro 100.000, a copertura dei maggiori costi a carico dei gestori per l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 12, Programma 01, Titolo 1.

4. La ripartizione dei trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è definita previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 21

(Disposizioni in materia di interventi per la disabilità)

1 La spesa per l'acquisto di servizi destinati agli interventi e al sostegno delle persone con disabilità è incrementata, per l'anno 2020, di euro 200.000, a copertura dei maggiori costi a carico dei gestori per l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La spesa per il finanziamento dei contributi per ausili, attrezzature e eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), è incrementata, per l'anno 2020, di euro 350.000, per far fronte alle maggiori richieste conseguenti all'indebolimento della fascia della popolazione interessata in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. La spesa per i contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente di cui all'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è incrementata, per l'anno 2020, di euro 250.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti). Limitatamente al 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della l.r. 23/2010 e delle relative disposizioni attuative, la concessione delle agevolazioni è estesa anche alle persone con disabilità cognitive.

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 22

(Indennità COVID-19 una-tantum per i lavoratori delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta coinvolti nell'emergenza COVID-19)

1. La struttura regionale competente in materia di servizi per anziani trasferisce alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta l'importo di euro 1.100.000 (lordo Unités e Comune) da ripartire, quale indennità COVID-19 una-tantum, a tutto il personale degli enti locali sopra citati, di qualsiasi profilo professionale e tipologia contrattuale (OSS e altri profili professionali), che abbia prestato servizio in presenza nelle microcomunità per anziani e nel servizio di assistenza domiciliare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Alla ripartizione di tali fondi provvedono i sopra citati enti locali, secondo le modalità definite in apposita intesa tra l'Amministrazione regionale, tali enti locali e le competenti organizzazioni sindacali.

2. Le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta individuano, con proprio atto, il personale destinatario delle indennità di cui al comma 1, tenuto conto della citata intesa.

3. Ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, l'assenza per infortunio da COVID-19 è equiparata all'aver prestato attività lavorativa.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.100.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per anziani), Titolo 1 (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 23

(Gratuità della retta per gli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali che hanno contratto il virus per i giorni di positività)

1. Sono esentati dal pagamento della retta, per i giorni di positività, a far data dal giorno di esecuzione del tampone poi risultato positivo, fino alla ricezione dell'ultimo tampone con esito negativo, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, gli ospiti contagiati da COVID-19 delle microcomunità per anziani pubbliche e delle strutture per anziani private convenzionate con la Regione.

2. I mancati introiti di cui al comma 1 sono compensati mediante versamento, agli enti locali gestori e ai gestori delle strutture per anziani private convenzionate con la Regione, dell'intera quota giornaliera prevista a carico dell'assistito.

3. La spesa per il finanziamento dei contributi di cui all'articolo 19 della l.r. 23/2010 è incrementata, per l'anno 2020, di euro 300.000, per far fronte alle maggiori richieste conseguenti all'indebolimento della fascia della popolazione interessata in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l'anno 2020, in euro 1.350.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), di cui euro 1.050.000 per gli interventi di cui al comma 2 e euro 300.000 per gli interventi di cui al comma 3.

5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 24

(Finanziamento straordinario al Comune di Courmayeur per la riduzione dei rischi idrogeologici del comprensorio del Plan Checrouit)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di riduzione dei rischi idrogeologici della pista di collegamento tra il Plan Checrouit e la frazione Dolonne, in considerazione del rilevante interesse che riveste l'intero comprensorio sciistico Courmayeur Mont-Blanc, è autorizzato, per l'anno 2020, un trasferimento straordinario al Comune di Courmayeur di euro 2.600.000, finanziato mediante risorse derivanti dai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera d), a valere sulla Missione 9, Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo II (Spese di investimento), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 25

(Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'attività del personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco della Valle d'Aosta)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attività del personale volontario dei distaccamenti dei Comuni della Valle d'Aosta del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco per gli interventi di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli stanziamenti relativi ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), per l'anno 2020, sono aumentati di euro 100.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 26

(Progetto "VDA dehors")

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 rispetto alle restrizioni poste in essere dalle varie procedure sanitarie relativamente alla possibilità di somministrare alimenti e bevande, per l'anno 2020, i Comuni possono sviluppare singoli progetti "VDA dehors" trasformando temporaneamente gli spazi pubblici comunali in luoghi di somministrazione di alimenti e bevande al fine di permettere ai titolari di locali pubblici, nel rispetto delle normative vigenti, il ripristino dell'originale offerta commerciale.

2. I Comuni possono beneficiare di un contributo sino ad un massimo di euro 10.000 per ogni singolo progetto realizzato.

3. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 300.000 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 27

(Incremento di risorse per le case rifugio)

1. Al fine di garantire, a fronte dell'aumento dei casi di violenza domestica durante l'emergenza da COVID-19, il rafforzamento della capacità ricettiva del centro antiviolenza di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere), la Regione è autorizzata a destinare ai gestori del centro un finanziamento aggiuntivo, per il 2020, per la creazione di nuovi posti in case rifugio pari a euro 90.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

CAPO IV

ISTRUZIONE

Art. 28

(Potenziamento degli organici del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzato il potenziamento, in deroga ai criteri vigenti di costituzione, dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2020/2021 del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

2. La Regione verifica che anche in tutte le scuole paritarie del territorio regionale vi sia un adeguato potenziamento dell'organico di personale docente ed educativo da effettuare per l'anno 2020/2021, al fine di garantire l'attuazione delle misure derivanti dall'emergenza COVID-19, senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione.

3. Per il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, è istituito un fondo straordinario nell'ambito della Missione 20 (Fondi riserva), Programma 03 (Altri fondi), per un importo complessivo di euro 2.700.000, di cui euro 900.000 per l'anno 2020 e euro 1.800.000 per l'anno 2021.

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 29

(Misure urgenti per l'assegnazione delle supplenze)

1. Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale e della realizzazione della piattaforma informatica, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 4ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo, è posticipata all'anno scolastico 2021/2022; nell'anno scolastico 2020/2021, restano, pertanto, valide le graduatorie d'istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/2021, entro il 14 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 70.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 30

(Disposizioni per l'istruzione e il diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica, i fondi di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), sono aumentati di euro 503.000 da destinare:

a) al trasferimento di risorse alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione per l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

b) ad interventi diretti dell'Amministrazione regionale, per il supporto alle attività di didattica a distanza, per la realizzazione di proposte didattiche ed educative che coinvolgono studenti e personale scolastico per la prevenzione e il controllo nella gestione del COVID-19, a valere sulla Missione 4, Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Per far fronte alla situazione emergenziale sanitaria, sono, inoltre, incrementati di euro 10.000 i fondi destinati agli interventi a supporto della didattica a distanza attraverso la realizzazione di materiali didattici innovativi, a valere sulla Missione 4, Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 31

(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in attuazione degli articoli 7ter e 8 del decreto-legge 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 41/2020, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta), i Sindaci e il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in deroga alla disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza.

2. La Regione verifica che, anche in tutte le scuole paritarie presenti nel territorio regionale, la ripresa delle attività scolastiche dell'anno 2020/2021 avvenga, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, nel rispetto delle norme previste per l'emergenza COVID-19.

3. Ai commissari straordinari compete l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione degli interventi di edilizia scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire la ripresa e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza, nonché per l'avvicendamento delle sedi scolastiche necessario all'esecuzione di lavori concernenti i plessi regionali e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono anche all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, d'intesa, in caso di progetti di competenza degli enti locali, con il Presidente della Regione.

4. Nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, il Presidente della Regione si avvale, per le attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, al controllo, all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari, nonché per l'istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019, di una struttura dirigenziale di primo livello di supporto al commissario, il cui dirigente assume le funzioni di soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai sensi del comma 6, lettera a), tra le strutture regionali, cui può essere assegnato ulteriore personale di altre strutture non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica. Per lo svolgimento di tali attività, compreso l'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP), la predetta struttura può avvalersi, su disposizione del commissario, anche di soggetti esterni, con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie degli interventi da realizzare.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, i Sindaci possono avvalersi, per le attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento, al controllo, all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari, nonché ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019, degli uffici tecnici comunali e degli uffici tecnici delle Unités des Communes. Per lo svolgimento di tali attività, compreso l'incarico di RUP, i predetti uffici possono avvalersi, su disposizione del commissario, anche di soggetti esterni, con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie degli interventi da realizzare.

6. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, i Sindaci e il Presidente della Regione, con ordinanza:

a) individuano la struttura dirigenziale di primo livello e l'ufficio tecnico, con funzioni di supporto al commissario, di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 5, disciplinano il loro funzionamento, attribuiscono le risorse finanziarie e definiscono l'organico minimo del personale da assegnare per lo svolgimento di dette funzioni;

b) approvano, sentito l'Assessore all'Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, il piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, con l'individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo;

c) stabiliscono le specifiche deroghe alle disposizioni di legge regionale e statale in materia di contratti pubblici per ciascuno degli interventi di cui alla lettera b);

d) nominano il RUP per gli interventi di cui alla lettera b);

e) dispongono ogni altra misura necessaria a garantire l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo.

7. Con riferimento agli interventi di edilizia scolastica di competenza della Regione, il piano straordinario di cui al comma 6, lettera b), prevede i seguenti interventi urgenti, strettamente necessari a garantire l'avvio delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, per i quali è designato un solo RUP:

a) l'utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da destinare, previa individuazione e acquisizione in disponibilità delle aree idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo grado e ai relativi servizi, per sopperire alla carenza di spazi necessari all'erogazione della didattica in condizioni di sicurezza e in presenza;

b) interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado e dei convitti, nonché dei relativi servizi alle nuove esigenze connesse all'erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali per gli studenti.

8. Al fine di valorizzare, anche durante la fase di gestione dell'emergenza, il ruolo fondamentale dello spazio e della comunità circostante nel processo di apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono, comunque, individuate in prossimità del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di minimizzare i costi di occupazione, dando priorità alla presenza di adeguati servizi, di spazi di socializzazione e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le zone contaminate.

9. In relazione alla necessità di ampliamento degli spazi per le scuole secondarie di secondo grado, per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di recupero e ristrutturazione, con eventuale ampliamento, dell'edificio scolastico avente sede in via Torino, in Comune di Aosta, al fine di valutare gli interventi necessari alla sua destinazione a sede scolastica provvisoria o definitiva. Le procedure necessarie all'affidamento dell'incarico per il predetto progetto competono alla struttura di cui al comma 6, lettera a).

10. All'articolo l della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 15 (Disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair, in comune di Quart), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle eventuali spese, fino ad un massimo di euro 5.555.044,11, non rendicontabili da parte del Comune al Ministero dell'istruzione, entro i termini previsti.".

11. L'onere derivante dall'applicazione del comma 7, lettera a), è determinato in euro 2.500.000 per l'anno 2020, euro 2.000.000 per l'anno 2021 ed euro 2.000.000 per l'anno 2022, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti). L'onere derivante dall'applicazione del comma 7, lettera b), è determinato in euro 250.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 4, Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese di investimento). L'onere derivante dall'applicazione del comma 9 è determinato in euro 330.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 4, Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese di investimento).

12. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l).

13. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 32

(Interventi a favore di collegi, convitti e servizi di doposcuola)

1. In considerazione della necessità di garantire la continuità delle funzioni educative, la struttura regionale competente in materia di politiche sociali è autorizzata a liquidare i voucher di cui all'articolo 11 della l.r. 23/2010 concessi a minori e giovani adulti, a favore di collegi, convitti e servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati, frequentati dagli stessi beneficiari fino alla data del 9 marzo 2020, a parziale copertura del mancato introito delle rette non pagate dalle famiglie.

2. Gli importi dei trasferimenti finanziari non superano quelli già definiti dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali con i provvedimenti di concessione dei voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola di cui all'articolo 11 della l.r. 23/2010, dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020. I soggetti di cui al comma 1 sono, in ogni caso, tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dal trasferimento, la documentazione idonea a comprovare le spese sostenute durante la sospensione dell'attività dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Nel caso in cui le spese documentate risultino inferiori all'importo del trasferimento, le somme eccedenti devono essere restituite.

3. L'erogazione dei voucher alle famiglie per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola di cui all'articolo 11 della l.r. 23/2010 è interrotta dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, intendendosi sostituita dai trasferimenti finanziari di cui al comma 1.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 153.428,73 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) ed è finanziato mediante le risorse non utilizzate per l'erogazione dei voucher di cui al comma 2.

5. Per l'anno 2020, è autorizzato il trasferimento di finanziamenti aggiuntivi e straordinari a copertura delle minori entrate derivanti dal mancato introito di rette a carico delle famiglie e dalla mancata erogazione di servizi a pagamento, determinati, sulla base di idonea documentazione giustificativa, dalle strutture regionali competenti, in favore:

a) dell'Institut agricole régional di Aosta e della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon per complessivi euro 120.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti);

b) del Convitto regionale Federico Chabod di Aosta, del Collegio Istituto S. Giuseppe di Aosta e dell'Istituto A. Gervasone di Châtillon, per un ammontare complessivo massimo di euro 161.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti);

c) del Don Bosco di Châtillon per un ammontare complessivo massimo di euro 45.000, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti).

6. L'importo corrispondente alle rate delle rette per la frequenza di alunni e studenti dei collegi e convitti di cui al comma 5 erogata ai predetti collegi e convitti dalla struttura regionale competente in materia di politiche educative è proporzionalmente decurtato per il periodo di sospensione dei servizi.

7. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

CAPO V

AGRICOLTURA

Art. 33

(Disposizioni urgenti per il settore agricolo. Modificazioni alla l.r. 1/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 quale quota di cofinanziamento regionale, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 3.500.000;

b) anno 2021 euro 2.500.000;

c) anno 2022 euro 4.000.000.".

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

"3. Per le attività di gestione del Programma di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2020/2022, in euro 680.000 (Missione 16 - Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 160.000;

b) anno 2021 euro 260.000;

c) anno 2022 euro 260.000.".

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2020, in euro 3.500.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 34

(Rifinanziamento di misure di sostegno del settore agricolo e agroalimentare)

1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, una maggiore spesa di euro 3.197.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), così ripartita:

a) euro 50.000, per le operazioni di identificazione del bestiame;

b) euro 300.000, per la gestione delle infrastrutture comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario;

c) euro 410.000, per i canoni di locazione sostenuti dalle imprese di trasformazione e commercializzazione;

d) euro 437.000, per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero-casearie delle imprese di trasformazione e commercializzazione al centro essiccamento di Saint-Marcel;

e) euro 2.000.000, per la monticazione dei capi bovini in alpeggio.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

CAPO VI

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 35

(Disposizioni urgenti per la riprogrammazione delle opere pubbliche)

1. In relazione agli effetti negativi nel settore delle costruzioni causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione promuove un piano straordinario di interventi, al fine di riattivare la filiera dell'edilizia e i processi produttivi del territorio, fornendo opportunità lavorative per il settore delle imprese edili e dei professionisti tecnici. Il piano di interventi è finalizzato a garantire la riconversione ecologica dell'economia regionale ed è predisposto in base ai criteri dell'utilità per i cittadini e i territori, del miglioramento della sicurezza sismica, idrogeologica e sanitaria, dell'innovazione nel sistema della mobilità, di un minore consumo delle risorse naturali e di materia, della transizione energetica.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2020, in euro 933.000, di cui:

a) euro 400.000, per la manutenzione ordinaria degli immobili regionali, a valere sulla Missione 1, Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti);

b) euro 400.000, per interventi sulle biblioteche regionali, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese di investimento);

c) euro 110.000, per interventi di manutenzione ordinaria di immobili regionali adibiti ad uso scolastico, a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 1 (Spese correnti);

d) euro 23.000, per interventi di ristrutturazione di beni immobili di proprietà regionale, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 36

(Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune)

1. Al fine di incentivare l'economia montana e la realizzazione di interventi sui comprensori sciistici, di mantenere l'offerta sciistica e trasportistica mediante impianti a fune e di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il finanziamento degli investimenti previsti dalle leggi regionali 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)), sono incrementati, per l'anno 2020, rispettivamente, di euro 3.891.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento), e di euro 8.619.000, a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento). L'incremento di cui al primo periodo è destinato a finanziare interventi di adeguamento dei soli impianti a fune già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 37

(Disposizioni a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei costi fissi sostenuti dai gestori per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo nonostante la chiusura anticipata degli impianti funiviari e dei comprensori sciistici per effetto dei provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli stanziamenti relativi ai finanziamenti regionali di cui alle leggi regionali 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), sono aumentati di euro 2.550.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 38

(Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Contributi per la progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro-mobilità elettrica)

1. In deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione concede contributi a fondo perduto agli enti locali, singoli e associati, nella misura massima di 50.000 euro, per la progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro-mobilità elettrica.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione del presente articolo.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 700.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese d'investimento).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

CAPO VII

CULTURA, SPORT E TURISMO

Art. 39

(Contributo straordinario all'Associazione Forte di Bard)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 è concesso un contributo straordinario di euro 1.163.000 in favore dell'Associazione Forte di Bard per il rilancio e la valorizzazione dell'offerta turistico-culturale del Forte di Bard, con particolare riguardo alla ricaduta sul territorio e sulla conoscenza dei beni culturali e ambientali della Bassa Valle.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 40

(Contributi straordinari a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi organizzati in Valle d'Aosta)

1. Al fine di far fronte agli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui settori culturale e sportivo, per l'anno 2020, in deroga alle norme di settore, è concesso un contributo straordinario a favore degli enti organizzatori di eventi culturali e sportivi già calendarizzati e svolti nell'anno 2019 nella misura del 40 per cento della spesa prevista per un massimo di euro 15.000.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a favore di enti, associazioni e società, imprese e comitati organizzatori operanti nei settori della cultura e dello sport con sede legale, costituiti e operanti in Valle d'Aosta.

3. Le modalità di assegnazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

4 Nel caso in cui i beneficiari degli aiuti siano società o imprese si applica quanto previsto dall'articolo 60 relativamente alla disciplina in materia di aiuti di stato.

5. L'onere, per l'anno 2020, derivante dall'erogazione del contributo di cui al presente articolo è stabilito in euro 150.000, di cui euro 75.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), ed euro 75.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 41

(Disposizioni in materia di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 i contributi agli investimenti agli enti locali per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi di cui alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), sono incrementati di 150.000 euro a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese di investimento).

2. Il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e il relativo elenco annuale sono conseguentemente modificati, come descritto nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera l).

3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 conseguenti alla sospensione delle attività e delle pratiche sportive, il finanziamento della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della medesima legge, è incrementato, per l'anno 2020, di euro 150.000, a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 42

(Contributo straordinario alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche)

1. In conformità con gli obiettivi previsti dall'articolo 1 della l.r. 3/2004, in considerazione della grave situazione economica derivante dall'emergenza COVID-19, sono previste misure straordinarie di contribuzione per l'anno 2020 a sostegno delle diverse tipologie di beneficiari aventi la finalità prevista all'articolo 2, comma 1, della medesima legge. L'intervento è rivolto allo sport dilettantistico, con particolare attenzione alle piccole realtà e all'attività giovanile, al fine di scongiurare la chiusura definitiva per mancanza di liquidità, concorrendo alle spese correnti di funzionamento e di gestione ordinaria degli impianti e delle attività sportive.

2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al 2020, alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche affiliate per l'anno 2019-2020 alle federazioni sportive nazionali (FSN) o ad un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI, con sede legale od operativa in Valle d'Aosta, è concesso un contributo straordinario finalizzato al sostegno dell'attività sportiva, in particolare giovanile, compresa quella sviluppata nell'ambito dei programmi ufficiali delle FSN riconosciute dal CONI, così come individuato all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 3/2004 ad esclusione delle sezioni valdostane del CAI.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 agosto 2020, e sono ripartiti secondo i criteri per la definizione dei piani di riparto dei contributi a sostegno dell'attività sportiva ordinaria svolta ai sensi della l.r. 3/2004.

4. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 600.000 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

CAPO VIII

AMBIENTE

Art. 43

(Interventi a sostegno dell'ARPA)

1. Al fine di sostenere i maggiori costi per le ulteriori attività derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, un incremento di 230.000 euro dei trasferimenti correnti all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti).

2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

CAPO IX

PROGRAMMI EUROPEI

Art. 44

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2022, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 18.612.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 8.960.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 4.020.389,36, di cui euro 3.552.189,26 già autorizzati per il periodo 2014/2019 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.525.011,35;

b) anno 2021 euro 1.298.578,62;

c) anno 2022 euro 196.799,39.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 5.950.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.080.000;

b) anno 2021 euro 1.890.000;

c) anno 2022 euro 1.980.000.".

2. Il comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di cui al comma 7, è autorizzata, per il triennio 2020/2022, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 10.834.228,06, così suddivisa:

a) euro 3.566.746,72, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2020 euro 2.200.926,94;

2) anno 2021 euro 1.085.736,63;

3) anno 2022 euro 280.083,15;

b) euro 7.267.481,34, quale quota di risorse aggiuntive regionali, così suddivisa:

1) anno 2020 euro 1.364.760;

2) anno 2021 euro 2.734.760;

3) anno 2022 euro 3.167.961,34.".

3. Al comma 12 dell'articolo 19 della l.r. 1/2020, le parole: "euro 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100.000".

4. Il comma 20 dell'articolo 19 della l.r. 1/2020 è sostituito dal seguente:

"20. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2020/2022, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono rideterminati in complessivi euro 404.185,41, annualmente così suddivisi:

a) anno 2020 euro 74.756,60;

b) anno 2021 euro 163.163,31;

c) anno 2022 euro 166.265,50.".

5. Il maggior onere derivante dal comma 1 è determinato, per l'anno 2020, in euro 271.400,71, a valere, per euro 239.854,92, sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività), Titolo 2 (Spese di investimento), e per euro 31.545,79 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese di investimento).

6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 45

(Rideterminazione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 1/2020 è rideterminata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 8.245.000, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.075.000;

b) anno 2021 euro 2.060.000;

c) anno 2022 euro 4.110.000.

(Programma 15.01- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro parz.; Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz.; Programma 04.05 - Istruzione tecnica superiore - parz.).

CAPO X

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Art. 46

(Servizi istituzionali, generali e di gestione)

1. Per gli interventi straordinari correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di pulizia e di sanificazione degli immobili regionali adibiti a sede di uffici, è autorizzata una maggiore spesa di euro 150.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 1, Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge, finalizzate alla copertura degli infortuni di soggetti paucisintomatici oppure asintomatici affetti da COVID-19, privi delle condizioni per effettuare la quarantena domiciliare, che siano inseriti in apposite strutture, anche non di proprietà regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato, per l'anno 2020, in euro 25.000, a valere sulla Missione 1, Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Al personale, regionale e degli enti locali, compreso quello degli Uffici stampa, che abbia prestato a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa presso la struttura regionale di primo livello denominata Dipartimento Protezione Civile e Vigili del fuoco, nei mesi di marzo e aprile 2020, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta un'indennità di disagio una tantum, pari a euro 20 euro lordo busta, per ogni giornata effettivamente lavorata nel predetto periodo.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato, per l'anno 2020, in euro 80.000, a valere sulla Missione 1, Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 47

(Fornitura di dispositivi di protezione per il personale regionale)

1. Per l'acquisto di dispositivi di protezione e di ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il personale regionale, è autorizzata la spesa di euro 191.028,07, per l'anno 2020, di cui euro 183.028,07, a valere sulla Missione 1, Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti), e euro 8.000, a valere sulla Missione 5, Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti). La fornitura è disposta in forma centralizzata dalla struttura regionale competente in materia di personale, sulla base delle necessità individuate dai dirigenti datori di lavoro del personale appartenente agli organici della Giunta regionale.

2. Al fine di consentire il regolare avvio dei cantieri forestali, è autorizzata, per l'anno 2020, una maggiore spesa di euro 25.000 da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione e di ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui:

a) 6.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti);

b) 14.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti);

c) 5.000 euro, a valere sulla Missione 9, Programma 05, Titolo 2 (Spese di investimento).

3. Ai fini dell'adeguamento dei mobili e arredi destinati agli immobili di interesse culturale, artistico e storico è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000, per consentire la fruizione dei musei, dei castelli, dei siti archeologici e delle sedi espositive aperti al pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sulla Missione 5, Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 48

(Disposizioni in materia di elezioni regionali e comunali)

1. L'articolo 14 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nell'anno 2020)

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale), e 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, e le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali sono indette nella medesima data, in una domenica compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre 2020, tenuto conto dell'evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Le elezioni sono fissate dal Presidente della Regione, con proprio decreto, da pubblicare non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

2. Le operazioni elettorali restano disciplinate dalla normativa regionale vigente per le singole consultazioni, salvo quanto previsto, per le elezioni comunali, dalle seguenti disposizioni:

a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli stabiliti per le elezioni regionali, che costituiscono altresì i termini utili per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p) e q), della l.r. 4/1995;

b) i termini e le modalità delle operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature sono quelli stabiliti per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale per le elezioni regionali;

c) la data di pubblicazione del manifesto delle candidature è quella stabilita per le elezioni regionali;

d) dopo la chiusura della votazione, si procede, nell'ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

e) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazzette delle schede votate per le elezioni comunali sono consegnati dal vicepresidente dell'Ufficio di sezione, accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine, al Presidente o al vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito;

f) le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni regionali precedono quelle delle elezioni comunali, alle quali si provvede, dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio, tra le ore 7 e le ore 8 del giorno successivo alle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali; la riunione dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni è rinviata al giorno successivo allo scrutinio delle elezioni regionali e quella dell'Ufficio centrale all'ulteriore giorno successivo;

g) la maggiorazione prevista per gli onorari spettanti ai Presidenti, agli scrutatori e ai segretari, in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali, è raddoppiata;

h) le spese per l'arredamento dei seggi, il trasporto del materiale elettorale, la compilazione delle liste elettorali di sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, l'allestimento degli Uffici di scrutinio, nonché quelle per il pagamento degli onorari spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e dell'Ufficio centrale sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

3. Qualora la data fissata per le elezioni regionali e comunali coincida con quella del referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto disposto dagli articoli 47 della l.r. 4/1995 e 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

b) dopo la chiusura della votazione, si procede alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni regionali e, a seguire, delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni comunali;

c) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera b), si procede, nell'ordine, a effettuare prima le operazioni preliminari allo scrutinio relative al referendum confermativo, successivamente quelle relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

d) completate le operazioni di cui alla lettera c), si procede, senza interruzione, allo scrutinio relativo al referendum. Le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali sono rinviate al giorno successivo rispetto al giorno di conclusione delle operazioni di scrutinio relativo al referendum e le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali all'ulteriore giorno successivo.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.".

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato.

3. In relazione al rinvio dei comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 585.842,52 per il rimborso agli enti locali, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 3/1993, a valere sulla Missione 01 (Organi istituzionali), Programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 49

(Contributi straordinari alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

1. Limitatamente al 2020, alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile appartenenti all'Elenco regionale e iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della l.r. 16/2005, al fine di valorizzare il servizio prestato alla cittadinanza durante l'emergenza fornendo un supporto tecnico e organizzativo per lo svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti garantendone lo svolgimento in sicurezza, in ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un contributo straordinario pari al cento per cento delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di euro 50.000 per ciascuna Organizzazione, e in misura comunque non superiore al limite dello stanziamento di bilancio, per le seguenti spese:

a) acquisto di mezzi, materiali, attrezzature, equipaggiamenti;

b) manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà;

c) assicurazione dei soci operativi per infortuni e per l'assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 luglio 2020, corredata dalla copia dei preventivi di spesa, con provvedimento del dirigente della struttura competente. I contributi sono erogati, anche in più soluzioni, in acconti e a saldo, previa esibizione entro il 15 novembre 2020 di idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 450.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), di cui euro 300.000 di titolo 1 (Spese correnti) ed euro 150.000 di titolo 2 (Spese di investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

CAPO XI

MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 50

(Bonus alle imprese per la ripresa delle attività)

1. La Regione concede un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese, singole o collettive, iscritte nel registro imprese, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, ivi comprese le società cooperative e consortili e agli esercenti attività professionali, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale. Sono escluse dall'accesso al bonus/contributo le società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta, e quelle concessionarie di pubblici servizi.

2. I contributi sono concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dall'operatore economico richiedente, agli operatori economici attivi al 9 marzo 2020 e al momento della presentazione della domanda, che abbiano conseguito un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ove disponibile, o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti nell'anno.

3. I contributi sono concessi a domanda, da presentare a partire dalla data indicata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 61, comma 3, e sino al 31 ottobre 2020 alla struttura regionale individuata dalla medesima deliberazione, a condizione che l'operatore economico richiedente abbia registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40 per cento per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell'anno 2019 o, in alternativa, a condizione che abbia registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40 per cento per i mesi da giugno ad agosto 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell'anno 2019. La domanda può essere presentata una sola volta da ciascun operatore economico.

4. Per gli operatori economici attivi dal 2019, la riduzione del fatturato e dei corrispettivi è calcolata con riferimento al solo fatturato e ai corrispettivi complessivi dei mesi corrispondenti dell'anno 2019 o, se non corrispondenti, in tutto o in parte, con riferimento alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, moltiplicata per tre mesi. Per gli operatori economici attivi dal 2020, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di fatturato.

5. Il contributo è concesso in misura pari agli importi forfettizzati di cui al comma 6, sulla base di un fatturato complessivo di riferimento costituito dal valore del fatturato complessivo dell'anno 2019; per gli operatori economici attivi dal 2019, il fatturato complessivo di riferimento è quello conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019, rapportato ad anno; per gli operatori economici attivi dal 2020, il contributo è concesso in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del fatturato complessivo.

6. I contributi sono concessi in misura pari a:

a) euro 3.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento non è superiore a euro 65.000 annui;

b) euro 5.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 65.001 e euro 100.000 annui;

c) euro 6.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 100.001 e euro 200.000;

d) euro 7.000, per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 200.001 e euro 500.000;

e) euro 7.500 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra euro 500.001 e euro 5.000.000 annui;

f) euro 3.000, per gli operatori economici attivi dal 2020 e, in ogni caso, al 9 marzo 2020.

7. Il contributo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui l'operatore economico abbia sostenuto, in almeno uno dei mesi del 2020 che precedono quello di presentazione della domanda, costi per il pagamento di canoni di locazione o di concessione di immobili ad uso non abitativo o di affitto di azienda, destinati allo svolgimento dell'attività di impresa o dell'attività professionale. La maggiorazione del contributo non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra l'impresa richiedente, il legale rappresentante o uno dei suoi soci e i coniugi non legalmente separati o i parenti e affini entro il secondo grado del legale rappresentante o di uno dei soci dell'impresa richiedente, nonché nel caso di contratti stipulati tra l'impresa richiedente e altra impresa che si trovino in un rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nel caso di società consortili, la maggiorazione del contributo non è dovuta per i contratti stipulati tra la società consortile e le singole imprese consorziate. Nel caso di professionisti, la maggiorazione non è dovuta nel caso in cui i contratti siano stipulati tra il richiedente e il coniuge non legalmente separato o i suoi parenti e affini entro il secondo grado o tra il richiedente e imprese di cui il legale rappresentate o uno dei soci siano il coniuge non legalmente separato o suoi parenti o affini entro il secondo grado.

8. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte dell'operatore economico richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, nonché dell'impegno a consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo.

9. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 34.750.000, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).

10. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 51

(Bonus ai bed & breakfast)

1. Ai gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività entro la data del 9 marzo 2020 e che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 40 per cento, per i mesi da marzo a maggio 2020, rapportata al valore del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi dell'anno 2019, è concesso un contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, in conseguenza dei danni derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività e degli spostamenti individuali conseguenti ai provvedimenti restrittivi, statali e regionali, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a euro 2.000, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I titolari delle strutture devono dichiarare di non aver percepito nel 2019 redditi lordi complessivi derivanti da altre attività superiori a 15.000 euro.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 200.000 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 52

(Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati)

1. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;

b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;

d) campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali, se recuperabili. Il limite massimo di spesa ammissibile complessiva è di euro 80.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, per le imprese con un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, superiore a euro 1.000.000.

3. Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2001 sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;

b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;

d) vendita e consegna al domicilio del consumatore.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili.

5. Limitatamente al 2020, ai raggruppamenti di operatori turistici di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per:

a) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

b) studi e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;

c) campagne promo-pubblicitarie.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di arrivo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali, se recuperabili.

7. Il comma 4bis dell'articolo 5 della l.r. 19/2001 è abrogato.

8. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 3.650.000, a valere:

a) sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.100.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 600.000;

b) sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.300.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 650.000.

9. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 53

(Sospensione delle rate di mutui agevolati a favore degli operatori del settore turistico-ricettivo. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4)

1. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo, che risultano particolarmente danneggiate dagli effetti avversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e tenuto conto della rilevanza strategica del settore nell'ambito del tessuto economico valdostano, è differito di ulteriori dodici mesi il termine per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati da suddette imprese per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), già fissato al 30 aprile 2021 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2020 è inserito il seguente:

"1bis. Limitatamente ai mutui agevolati contratti dagli operatori economici operanti nel settore turistico-ricettivo, a valere sul capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), la sospensione di cui al comma 1 è disposta in relazione al pagamento delle rate in scadenza dal 1° maggio 2020 e fino al 30 aprile 2022.".

Art. 54

(Contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza COVID-19 per i rifugi alpini)

1. Limitatamente al 2020, ai proprietari di rifugi alpini o ai gestori di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;

b) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti e di professioni del turismo, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 500.000, a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 350.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 150.000.

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 55

(Contributi straordinari all'AVMS e all'UVGAM per fronteggiare l'emergenza COVID-19)

1. Limitatamente al 2020, al fine di garantire l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) di cui alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), e l'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM) di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), possono beneficiare di un contributo straordinario a fondo perduto per la realizzazione di progetti destinati all'effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, per lo sviluppo del commercio elettronico e la digitalizzazione delle attività e dei servizi offerti dall'AVMS e dall'UVGAM agli associati o alla clientela, dalle scuole di sci e dalle società locali di guide alpine o dai maestri di sci o dalle guide alpine esercenti la professione in forma singola, iscritti ai relativi collegi professionali. Il contributo è pari al 100 per cento delle spese sostenute, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, in misura comunque non superiore al limite degli stanziamenti di bilancio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 31 luglio 2020, corredata dei progetti descrittivi degli investimenti correlati e dei preventivi di spesa, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti e professioni del turismo. I contributi sono erogati, anche in più soluzioni, in acconti e a saldo, previa esibizione, entro il 15 novembre 2020, di idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 400.000, a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 56

(Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore dell'industria, dell'artigianato, delle attività professionali e della formazione professionale)

1. Limitatamente al 2020, alle imprese industriali e artigiane, singole e collettive ivi comprese le società cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali, e agli esercenti attività professionale, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, nonché agli enti di formazione iscritti all'Albo regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative, sia per spese di investimento che per spese correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro;

b) acquisizione di servizi di consulenza e formazione, finalizzati all'adozione di strategie e piani di riavvio o di proseguimento dell'attività, di studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;

c) acquisizione di strumenti tecnologici per l'adozione di strategie e piani di riavvio, di proseguimento o di riorganizzazione dell'attività, ivi comprese le iniziative volte a favorire l'adozione del lavoro agile e la formazione a distanza;

d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;

e) campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato e, per gli enti di formazione, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 50.000, per imprese da zero a nove addetti al 9 marzo 2020, e a euro 80.000 per le imprese oltre i nove addetti al 9 marzo 2020, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. Per gli esercenti attività professionale, in forma singola o associata, il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, a prescindere dal numero degli addetti.

3. Al comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: "15.000" sono sostituite dalle seguenti: "10.000".

4. Allo scopo di favorire la realizzazione da parte di imprese industriali e artigiane di progetti di ricerca e sviluppo o innovazione, finalizzati all'avvio e alla realizzazione e alla sperimentazione di soluzioni innovative, in termini di prodotti o servizi, per contrastare la diffusione dell'epidemia di COVID-19, la Regione può concedere contributi a fondo perduto, per l'anno 2020, tramite procedimenti a bando.

5. Ai bandi già pubblicati o in pubblicazione nel corso del 2020 a valere sulla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo sulle tematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla ripartenza delle attività economiche, compresi i costi di prototipazione, ingegnerizzazione e industrializzazione funzionali al buon esito delle fasi di ricerca e sviluppo, sono ammesse a partecipare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge, anche le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci, se presentano progetti individuali, e le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a cinque, se presentano progetti in collaborazione con altre imprese partecipanti.

6. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è determinato, per l'anno 2020, in euro 4.900.000 a valere:

a) sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 3.260.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 1.350.000;

b) sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 90.000.

7. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5 è determinato, per l'anno 2020, in euro 585.587,78 e in euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 (Spese di investimento).

8. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 57

(Contributi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel settore agricolo)

1. In considerazione della flessione dei prezzi delle produzioni primarie e dell'aumento dei costi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione concede a domanda, da presentare a partire dalla data indicata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 61, comma 3, e sino al 31 ottobre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle imprese agricole, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, ivi comprese le società cooperative, un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, nei seguenti importi:

a) euro 1.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 4.000 e euro 10.000;

b) euro 2.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 10.000 e euro 40.000;

c) euro 2.500, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 40.000 e euro 80.000;

d) euro 3.000, per le aziende con produzione standard compresa tra euro 80.000 e euro 120.000;

e) euro 3.500, per le aziende con produzione standard superiore a euro 120.000.

2. Per produzione standard, si intende il valore medio ponderato della produzione totale dell'azienda, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati nel corso di un'annata agraria, e calcolata secondo le tabelle di riferimento approvate da EUROSTAT. Ai fini della concessione del bonus/contributo, sono presi in considerazione i dati relativi all'annualità 2019 afferenti alle superfici dall'adesione alla misura 13 (Indennità compensativa per zone da vincoli naturali) del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e ai capi caricati sul sistema zootecnico regionale (SI.ZO); le anagrafi minori sono desunte dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN). Non è considerata la produzione standard derivante dalla monticazione dei capi in alpeggio.

3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione, da parte dell'impresa richiedente, dell'impegno a non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'intero contributo concesso, nonché dell'impegno a consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a esibire tutta la documentazione atta a comprovare la verifica dei requisiti autodichiarati ai fini dell'accesso al contributo.

4. Gli aiuti di cui agli articoli 9, comma 4, lettera b), e 13, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e le eventuali anticipazioni dei medesimi sono concessi, per l'anno 2020, nel rispetto del quadro normativo di cui all'articolo 60.

5. Limitatamente al 2020, alle imprese, singole o collettive, esercenti attività agricola o agrituristica, nonché alle imprese, anche commerciali, che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, per le seguenti iniziative sia per spese di investimento che per spese correnti:

a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisionali, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro;

b) potenziamento degli impianti di stoccaggio e di conservazione delle produzioni agricole e dei sottoprodotti;

c) vendita diretta o a domicilio dei prodotti agricoli aziendali;

d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico;

e) progettazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi alla rifunzionalizzazione ed al potenziamento dei beni strutturali delle aziende agricole.

6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi a domanda, da presentare entro il 15 novembre 2020, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 2.500.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.950.000 e Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 550.000.

8. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 58

(Misure di rilancio a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità)

1. La Regione concede voucher/contributi destinati alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), alle imprese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante), alle imprese di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), alle imprese di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), alle imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo), e agli esercizi che commerciano alimenti e bevande, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, per l'acquisto di materie prime agricole provenienti da aziende regionali, di prodotti trasformati ottenuti in prevalenza dalle predette materie prime agricole, nonché di prodotti agroalimentari di origine locale afferenti ai regimi di qualità aventi le seguenti basi giuridiche:

a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari;

b) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

c) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

d) regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91;

e) parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

f) legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari);

g) decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 marzo 2011 (Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione);

h) decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1375 del 10 febbraio 2020 (Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, coma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238), per i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

2. Per ciascuna impresa richiedente, il voucher/contributo a disposizione, di importo compreso tra euro 300 e euro 7.000, deve essere utilizzato entro il 30 novembre 2020, per l'acquisto delle materie prime e dei prodotti agroalimentari di cui al comma 1, con una spesa minima pari a tre volte il valore del voucher/contributo; il voucher/contributo è richiedibile tramite la piattaforma telematica unica dedicata di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2020, all'uopo implementata della relativa funzionalità.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 3.000.000, a valere:

a) sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.900.000;

b) sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese di investimento), per euro 100.000.

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 59

(Bonus a favore dell'editoria locale)

1. Le imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica, anche online, le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali con sede legale e operativa in Valle d'Aosta che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo compreso tra marzo 2020 e maggio 2020, di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, possono beneficiare di un contributo una tantum per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.

2. Il contributo una tantum è erogato proporzionalmente rispetto al numero di domande pervenute e comunque non può essere superiore a:

a) euro 15.000 per ciascuna delle imprese del settore della stampa cartacea e televisiva;

b) euro 7.500 per ciascuna delle imprese del settore radiofonico e online;

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli importi da assegnare alle singole imprese che ne fanno richiesta anche in relazione alla salvaguardia dei posti di lavoro, e del costo del personale e del costo della produzione.

4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1 le imprese del settore della stampa, quotidiana e periodica, anche online, le emittenti televisive e radiofoniche riconducibili a partiti politici.

5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 50.

6. L'onere complessivo del presente articolo è determinato per l'anno 2020 in euro 100.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 60

(Inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato)

1. Gli aiuti disciplinati dal presente capo, ad eccezione dei contributi di cui agli articoli 54 e 55, sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.

2. Gli aiuti disciplinati dal presente capo non possono essere concessi alle imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale se e nei limiti previsti dal Quadro temporaneo.

3. Gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 50 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 57, comma 1. Gli aiuti concessi ai sensi degli articoli 52, 56 e 57, comma 5, non sono cumulabili in capo alla medesima impresa, ancorché operante in più settori di attività.

4. Salvo quanto stabilito dal comma 3, gli aiuti concessi ai sensi del presente capo possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione.

Art. 61

(Rinvio)

1. Ferma restando la disciplina in materia di controlli, anche a campione, sulla veridicità della dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, gli aiuti di cui al presente capo sono concessi sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste.

2. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al presente capo è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e i termini procedimentali per la concessione degli aiuti di cui al presente capo e assegna alle strutture regionali competenti, temporaneamente e anche d'ufficio, il personale necessario dipendente dalle altre strutture regionali non strettamente legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa relative agli aiuti di cui al presente capo e al capo XIII, in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

CAPO XII

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 62

(Misure a sostegno dell'occupazione nelle PMI)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire un'azione continuativa di sostegno all'occupazione nelle micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, possono essere concessi incentivi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, mediante utilizzo della quota residua di risorse, a valere sulla programmazione FSE 2014/2020.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

3. Al fine di tutelare il livello occupazionale nelle micro, piccole e medie imprese, di determinati settori e dimensioni e con un numero di addetti superiore a 3, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, che hanno subito gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere concessi contributi a fondo perduto, a valere sulla programmazione FESR 2014/2020, per sostenere il pagamento dei salari, comprese le quote contributive e assistenziali, dei dipendenti, per evitare i licenziamenti durante la pandemia da COVID-19, a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto.

4. Al fine di tutelare il livello occupazionale durante la pandemia COVID-19, delle imprese di cui al comma 3, nei settori individuati con la deliberazione di cui al comma 5 e con un numero di addetti non superiore a 3, è concesso un bonus per il pagamento del costo dei salari, comprese le quote contributive e assistenziali, dei dipendenti, per evitare i licenziamenti.

5. I criteri e le modalità di erogazione del bonus di cui al comma 4 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

6. Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui alla sezione 3.10 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19" ovvero nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

7. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.800.000 per l'anno 2020, euro 300.000 per l'anno 2021 e euro 200.000 per l'anno 2022, fa carico alla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) già iscritte in bilancio nelle seguenti Missioni:

a) euro 1.800.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale);

b) euro 300.000 per l'anno 2021 ed euro 200.000 per l'anno 2022, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione).

8. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato, per l'anno 2020, in euro 3.372.780,70 e fa carico alla Missione 15, Programma 03 (Sostegno all'occupazione) Titolo 1 (Spese correnti). Tale onere trova copertura:

a) per euro 2.872.780,70 sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) già iscritte in bilancio nelle seguenti Missioni:

1) Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), per euro 500.000;

2) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), per euro 323.444;

3) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), per euro 1.406.667,64;

4) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività), per euro 642.669,06;

b) per euro 500.000 con le modalità indicate nella tabella 1.

9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato, per l'anno 2020, in euro 3.700.000, e fa carico alla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

10. L'importo di cui al comma 8 può essere incrementato dalle ulteriori risorse che si rendano disponibili in corso d'anno a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale 2014/2020.

11. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad apportare le necessarie variazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.

Art. 63

(Istituzione dell'elenco regionale "Disoccupazione COVID-19")

1. E' istituito l'elenco regionale "Disoccupazione COVID-19" a cui possono accedere tutti i lavoratori autonomi ed i titolari di imprese individuali che hanno cessato o sospeso l'attività a causa dell'emergenza COVID-19, nonché i lavoratori dipendenti che hanno involontariamente perso il lavoro per le medesime ragioni in un periodo intercorrente dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ad esclusione dei lavoratori assunti con contratto a termine.

2. I soggetti iscritti all'elenco regionale di cui al comma 1 possono essere coinvolti in progetti sperimentali, gestiti dalla competente struttura del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, contenenti misure flessibili e combinabili di politica attiva volte al rafforzamento delle capacità individuali di autoimpiego e ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro, erogate dai soggetti iscritti nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro in collaborazione con gli enti iscritti nell'Albo regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale.

3. Nei progetti di cui al comma 2 possono essere inseriti anche i soggetti disoccupati iscritti alle liste dei Centri per l'impiego regionali.

4. I criteri e le modalità di erogazione dei progetti di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

5. L'onere iniziale complessivo del presente articolo è determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 64

(Misure per favorire i tirocini curricolari)

1. Al fine di contribuire al sostegno dei costi e degli oneri organizzativi aggiuntivi connessi all'ottemperanza alle misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro delle imprese, degli enti privati, degli studi professionali, delle fondazioni e delle associazioni a prescindere dalla forma giuridica rivestita, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, che collaborano con la Regione per il miglioramento della relazione con il mercato del lavoro alla realizzazione degli interventi di formazione professionale, ospitando all'interno della propria organizzazione allievi della formazione professionale nell'ambito dei tirocini curricolari (stage), è erogato un contributo forfetario pari a euro 500 per ogni allievo accolto.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per gli stage, di durata minima di ottanta ore, realizzati nel 2020, secondo i criteri e le ulteriori modalità procedimentali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il contributo forfetario di cui al comma 1 è raddoppiato nel caso in cui lo stage sia rivolto a persone in condizioni di disabilità grave e gravissima.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato in euro 200.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione Professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 65

(Misure per sostenere la frequenza dei percorsi di formazione professionale)

1. In relazione ai corsi di formazione cofinanziati già avviati al 9 marzo 2020 e per i quali è prevista l'erogazione in favore degli allievi disoccupati o inoccupati di un'indennità connessa alla frequenza, al fine di promuovere la prosecuzione del percorso formativo, può essere concessa un'indennità sostitutiva per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività formative.

2. L'indennità sostitutiva, da corrispondere a ogni singolo allievo, è calcolata tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia di indennità di frequenza, considerando una frequenza settimanale stimata di quindici ore per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività didattiche. L'importo massimo erogabile a favore di ogni singolo allievo non può essere superiore a euro 1.000.

3. Nel caso in cui durante il periodo di durata della sospensione delle attività didattiche l'ente di formazione abbia attivato la formazione a distanza (FAD), l'indennità sostitutiva è dovuta nel solo caso in cui la FAD abbia avuto una durata inferiore alle quindici ore settimanali ed è riparametrata proporzionalmente per consentire all'allievo di raggiungere le quindici ore settimanali stimate.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000, per l'anno 2020, e trova copertura a valere sulle risorse già iscritte in bilancio della Programmazione Fondo sociale europeo 2014/2020 nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione Professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 66

(Misure a sostegno della realizzazione di percorsi di formazione a distanza (FAD))

1. Al fine di favorire e sostenere la continuazione e la realizzazione dei percorsi formativi professionali a distanza tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella successiva fase di progressivo rientro alle attività ordinarie, possono essere concessi contributi agli enti di formazione che risultino accreditati per la realizzazione di attività di formazione professionale - Ambito A) Formazione finanziata di cui al dispositivo di accreditamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 12 marzo 2018 e che abbiano in gestione percorsi formativi in corso di svolgimento durante la fase di emergenza o comunque per i quali sia previsto l'avvio entro il 31 ottobre 2020, con attivazione di FAD.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ad integrazione del finanziamento già previsto nell'ambito dei progetti formativi cofinanziati dalla Regione per la copertura dei costi connessi all'acquisizione di dispositivi digitali individuali e per la connettività di rete, da mettere a disposizione degli allievi in comodato d'uso, per un valore rapportato al numero di partecipanti previsti in fase di avvio di ciascun corso e fino ad un massimo di euro 5.000 a progetto.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000, per l'anno 2020, fa carico e trova copertura a valere sulle risorse già iscritte in bilancio della Programmazione Fondo sociale europeo 2014/2020 nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO XIII

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

Art. 67

(Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020)

1 Il trasferimento a FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 3 della l.r. 5/2020 è incrementato di euro 2.380.000 - Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).

2. Ai soggetti che abbiano già beneficiato per il mese di aprile dell'indennità di cui agli articoli 5 e 7, comma 1, lettere da a) a f), della l.r. 5/2020, l'indennità di euro 400 è concessa anche per il mese di maggio 2020 senza necessità di presentazione di una nuova domanda; l'indennità è concessa nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze già pervenute relative al mese di aprile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. L'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della l.r. 5/2020 è prorogata al mese di maggio 2020, per lo stesso importo mensile e alle medesime condizioni, che devono essere soddisfatte dal beneficiario con riferimento al mese di maggio.

4. L'indennizzo di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2020 è prorogato ai mesi di aprile e di maggio 2020, per lo stesso importo mensile e alle medesime condizioni, che devono essere soddisfatte dal beneficiario con riferimento al mese per cui presenta istanza di accesso al beneficio.

5. L'articolo 21 della l.r. 5/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Disposizioni finali)

1. La Regione, al fine di supportare gli utenti destinatari delle misure di cui alla presente legge e gli utenti dei Centri l'impiego, può delegare agli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), le attività di prima informazione, concedendo contributi per il finanziamento dei relativi oneri.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'entità, le modalità e i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione dei medesimi.".

6. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 è determinato in euro 750.000 per l'anno 2020, di cui:

a) euro 250.000, a valere sulla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al rifinanziamento dell'articolo 5 della l.r. 5/2020;

b) euro 250.000, a valere sulla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al rifinanziamento dell'articolo 7 della l.r. 5/2020;

c) euro 250.000, a valere sulla Missione 4, Programma 04, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al rifinanziamento dell'articolo 7 della l.r. 5/2020 per la parte relativa agli studenti universitari.

7. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato in euro 2.000.000, per l'anno 2020, a valere sulla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 (Spese correnti).

8. L'onere derivante dall'applicazione del comma 5 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 15, Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti).

9. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 68

(Indennità ai soggetti non ricompresi negli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020)

1. Ai soggetti residenti in Valle d'Aosta che hanno beneficiato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di un'indennità mensile ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e degli articoli 78, 84, 85 e 98 del d.l. 34/2020, è riconosciuta un'indennità integrativa pari a euro 400 mensili per i soli mesi per i quali è già risultato beneficiario delle indennità sopra richiamate, se non aventi diritto, per il mese di aprile 2020, alle indennità di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020.

2. L'indennità è concessa a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base dei dati autodichiarati dai richiedenti in possesso del requisito di cui al comma 1, tramite la piattaforma elettronica unica dedicata di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2020.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 200.000 per l'anno 2020, a valere sulla Missione 15, Programma 03, Titolo 1.

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 69

(Concessione di agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere i costi sopportati dalle famiglie e dai lavoratori, di riavvicinare l'utenza all'utilizzo dei mezzi pubblici e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, dal 1° giugno al 31 dicembre 2020, è garantita la gratuità del trasporto dei passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) le aziende concessionarie del trasporto pubblico su gomma consentono il libero accesso ai mezzi e i corrispettivi loro spettanti sono incrementati del 20 per cento;

b) i passeggeri dei treni del servizio di trasporto regionale valdostano hanno diritto, a domanda, al rimborso dei titoli di viaggio acquistati e utilizzati, secondo le ulteriori modalità procedimentali stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2020, in euro 2.360.000, di cui:

a) euro 1.860.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti);

b) euro 500.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), Titolo 1 (Spese correnti).

4. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 70

(Misure in materia di mobilità sostenibile)

1. A far data dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono concesse ai residenti in Valle d'Aosta misure equivalenti a quelle previste dall'articolo 229 del d.l. 34/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Limitatamente ai residenti nel Comune di Aosta, le misure di cui al comma 1 sono concedibili a condizione che gli stessi, avendone fatta richiesta, non abbiano ottenuto il bonus mobilità di cui all'articolo 229 del d.l. 34/2020.

3. I beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo mobilità sostenibile), in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione del presente articolo.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese di investimento).

6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

Art. 71

(Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)

1. Per contrastare il disagio economico e sociale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e intervenire a sostegno delle famiglie appartenenti alle fasce economiche più deboli, è concesso ai nuclei familiari assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), in possesso di ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro che ne facciano richiesta, un contributo indiretto a copertura del canone di locazione limitatamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, mediante versamento all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) dell'importo dovuto dagli assegnatari oppure, nel caso in cui i mesi oggetto del presente intervento fossero già stati saldati, a copertura del canone di locazione riferito ai mesi di giugno, luglio e agosto 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai nuclei che autocertificano:

a) un reddito inferiore alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale così come disciplinata all'articolo 5 della l.r. 23/2010;

b) una sospensione o una riduzione di attività lavorativa causata dagli effetti legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione del contributo di cui al presente articolo.

4. L'intervento di cui al comma 1 è finanziato dall'incremento, per l'anno 2020, di euro 250.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (spese correnti).

5. Per contrastare il disagio sociale ed economico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la spesa per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione di situazioni di rischio povertà e alla presa in carico di fasce deboli a forte rischio di esclusione sociale, nell'ambito di quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale, è incrementata, per l'anno 2020, di euro 250.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con le modalità indicate nell'allegata tabella 1.

TITOLO III

VARIAZIONI E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 72

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2020/2022 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a).

Art. 73

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2020/2022 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b).

Art. 74

(Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 44, comma 1, della l.r. 1/2020 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 76 comma 1, lettera j).

Art. 75

(Ratifica di variazioni di bilancio)

1. Ai sensi degli articoli 109, comma 2bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 19, comma 7, della l.r. 5/2020, è autorizzata, a ratifica, la variazione di bilancio approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 28 maggio 2020.

Art. 76

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

e) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2020/2022;

g) i prospetti delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

h) il prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2020;

i) la nota integrativa;

j) la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali;

k) la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale;

l) i nuovi interventi inseriti nel Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2020/2022 e relativo elenco annuale;

m) la tabella 1 riepilogativa delle modalità di copertura delle spese autorizzate nei singoli articoli.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE E SBUROCRATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 77

(Semplificazioni in materia di contratti pubblici)

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica e sociale connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, gli enti locali valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da essa controllate, le associazioni e le fondazioni e i consorzi comunque denominati da essa costituiti, l'Azienda USL, nonché i Consorzi di miglioramento fondiario, ove tenuti all'applicazione della normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici, possono avvalersi delle misure di semplificazione di cui al presente articolo per le procedure avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020. Resta fermo quanto previsto in materia di centralizzazione e di qualificazione dagli articoli 37 e 38 del d.lgs. 50/2016 e, per gli enti locali valdostani, dagli articoli 12 e 13 della l.r. 13/2014 e 13 e 14 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nonché l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

2. L'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 può avvenire, limitatamente al periodo di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità, nel rispetto del principio di rotazione:

a) per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000 per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato;

b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere c) e cbis), del d.lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da consultare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016 ovvero del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo, ove esistenti, di dodici, in caso di affidamento sulla base del criterio del minor prezzo, e di cinque, in caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 3.000.000 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo, ove esistenti, di cinque;

e) per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a euro 100.000, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, previa individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato;

f) per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.000 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Gli operatori economici da consultare sono individuati prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici già formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo di cinque, ove esistenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, in relazione all'affidamento di lavori e servizi forestali, è istituito l'Albo regionale delle imprese forestali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali). Le modalità per l'iscrizione, per la tenuta e per l'aggiornamento dell'Albo sono stabilite, fino al 31 dicembre 2021, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per fronteggiare la crisi di liquidità degli appaltatori, in relazione alle procedure avviate ai sensi del comma 1, nonché a ogni altra procedura già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che a tale data non siano scaduti i termini per la presentazione delle offerte o dei preventivi, è consentito concedere un'ulteriore anticipazione del prezzo, fino al 20 per cento, sul valore del contratto di appalto, con le modalità previste dall'articolo 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016. Fuori dai predetti casi, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 40 per cento del prezzo e, comunque, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato avvio all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto senza aver usufruito di anticipazioni.

5. Per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita ogni modifica necessaria ad adeguare le modalità di esecuzione alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ricorrendo a soluzioni tecniche e organizzative non previste dai documenti di gara e dal contratto, da ritenersi equivalenti, tenuto conto delle mutate condizioni, per la tutela della continuità del rapporto contrattuale e il perseguimento delle finalità di pubblico interesse della stazione appaltante. Nell'autorizzare le modifiche, il responsabile unico del procedimento indica, ove necessario, il nuovo termine contrattuale.

6. In considerazione delle mutate priorità di attuazione degli interventi inseriti nella programmazione regionale dei lavori pubblici 2020/2022 determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentita una diversa ripartizione delle risorse economiche stanziate nel bilancio regionale a copertura finanziaria degli interventi, mediante variazioni di bilancio tra i capitoli di spesa collegati ai diversi interventi. Le variazioni possono essere disposte con deliberazione della Giunta regionale, a condizione che le stesse non comportino la modificazione del documento di programmazione con l'inserimento di nuovi lavori.

Art. 78

(Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dai relativi provvedimenti attuativi, dai piani regolatori comunali e dai regolamenti comunali, il presente articolo definisce le modalità semplificate per la realizzazione di opere e interventi edilizi necessari a conformare le modalità di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i complessi ricettivi all'aperto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le opere di interesse pubblico.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, che possono riguardare le sole opere su fabbricati esistenti e gli allestimenti esterni, sono eseguiti alle seguenti condizioni:

a) devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e antisismici previsti dalla normativa vigente;

b) non sono assoggettati alla verifica rispetto ai contenuti dei PRG e dei regolamenti edilizi;

c) devono rispettare le discipline vigenti, se riguardanti edifici classificati monumento dai PRG, mentre, per gli interventi su edifici classificati documento dai PRG, per i soli interventi previsti dal comma 1, si intende operante la delega ai Comuni di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18(Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio);

d) quando si tratti degli interventi di cui ai commi 3, 4, 6, 7 e 8, non sono assoggettati ai pareri e alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 della l.r. 18/1994.

3. Salvo quanto stabilito dal comma 2, gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) adeguamento degli accessi:

1) trasformazione di una finestra in porta: intervento libero;

2) ampliamento di porta esistente: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali;

3) inserimento di nuova apertura su parete esterna: intervento subordinato alla presentazione di una SCIA edilizia al Comune o al SUEL, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché, ove necessaria, della documentazione occorrente in materia di opere strutturali;

b) diversa suddivisione interna o diverso uso dei locali, altre opere interne:

1) nel caso in cui l'intervento non riguardi aspetti strutturali: intervento libero;

2) nel caso in cui l'intervento riguardi aspetti strutturali: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, dei titoli legittimanti la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'attività, della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché della documentazione occorrente in materia di opere strutturali.

4. Gli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, nei limiti prescritti dalle autorizzazioni igienico-sanitarie, ove esistenti, delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, immediatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento libero;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento libero;

b) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

1) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del r.r. 2/2007, fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all'esercizio dell'attività, calcolata per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento, o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) utilizzo temporaneo di locali contigui o nell'immediata prossimità dell'esercizio senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l'indicazione delle modifiche, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) per i rifugi, case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici, posa di attendamento nell'area esterna di pertinenza: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria dell'area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e) per i rifugi, le case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici e i complessi ricettivi all'aperto, installazione di servizi igienici mobili: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria dell'area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

5. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 non determina la variazione del livello di classificazione e della capacità ricettiva, quando riguardino le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi.

6. Gli interventi finalizzati al rispetto delle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, aventi carattere temporaneo sino al 30 aprile 2022, sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, immediatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura e, limitatamente alle attività produttive di tipo artigianale e industriale, di servizi igienici mobili: intervento libero;

b) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio assentito mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura rimovibili: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) ampliamento temporaneo della superficie dell'esercizio mediante utilizzo temporaneo dei locali contigui o nell'immediata prossimità dell'attività senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d'uso: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell'intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, e del titolo legittimante l'esercizio dell'attività e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

7. Gli interventi di cui ai commi 3 e 6 sono assentiti anche per le opere pubbliche; nel caso in cui gli interventi non rientrino tra quelli realizzabili liberamente e l'attuatore dell'intervento non sia il Comune territorialmente interessato, la realizzazione degli interventi è subordinata alla comunicazione allo stesso Comune, corredata della planimetria riportante le modifiche interne o l'area esterna interessata, del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento e della dichiarazione che l'intervento è necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 6, qualora il proprietario del suolo sia il Comune, il nulla osta ivi indicato è rilasciato anche in deroga alla regolamentazione comunale vigente in materia di occupazione del suolo pubblico. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle discipline in materia di sicurezza e di garanzia della circolazione dei mezzi, nei casi in cui, in particolare, siano occupate strade e piazze.

9. L'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo, in assenza della prescritta comunicazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

10. L'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo in assenza della prescritta SCIA edilizia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 82 della l.r. 11/1998.

11. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il SUEL o il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introitando i relativi proventi.

12. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 degli allestimenti temporanei di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 6, lettere a) e b), ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione al SUEL della richiesta di autorizzazione all'allestimento di dehors entro la medesima data del 30 aprile 2022.

13. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 dell'utilizzo del locale contiguo di cui ai commi 4, lettera c), e 6, lettera c), qualora costituisca mutamento di destinazione d'uso, è assentibile entro la medesima data del 30 aprile 2022, ove conforme alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, previa presentazione, al Comune o al SUEL, della richiesta di permesso di costruire ai sensi degli articoli 60 e 60bis della l.r. 11/1998.

Art. 79

(Proroga di termini in materia urbanistica)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 5, della l.r. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per l'inizio dei lavori è di tre anni e quello per la conclusione dei lavori è di cinque anni dall'inizio dei lavori, indipendentemente dalla quota altimetrica. E' sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, della l.r. 11/1998. Sopra i 1500 metri di quota il termine per la conclusione dei lavori è di 7 anni.

2. Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020, le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso dovuti ai sensi dell'articolo 61, comma 7, lettera a), della l.r. 11/1998 sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, della l.r. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di quattro anni dalla data di presentazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 63ter, comma 1, della l.r. 11/1998 è di centoventi giorni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, della l.r. 11/1998, i piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica di cui agli articoli 49 e 50 della medesima legge, i cui termini di validità siano in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono automaticamente prorogati di un anno.

Art. 80

(Contributi per i permessi di costruire)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, della l.r. 11/1998, per tutti i permessi di costruire rilasciati nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere rateizzato, su richiesta dell'interessato, in non più di sei rate semestrali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della l.r. 11/1998, i proventi dei contributi per i permessi di costruire e di quelli derivanti dall'irrogazione delle sanzioni ad essi relative possono essere utilizzati, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2020, per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 81

(Ulteriori semplificazioni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 3/2020, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, non sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima legge, ricadenti nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della l.r. 11/1998.

2. Le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, rilasciati ai sensi delle leggi regionali 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), e 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), in scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno, dalla data di originaria scadenza, a condizione che non abbiano formato oggetto di precedenti proroghe.

3. Sono, inoltre, prorogate di un anno, dalla data di originaria scadenza, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), riguardanti le discariche per rifiuti speciali inerti, di titolarità pubblica, presenti nel territorio regionale, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, previo adeguamento delle relative garanzie finanziarie da parte del gestore.

4. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai corsi di formazione per le attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2019 sono autorizzati allo svolgimento delle predette attività sino al termine dei corsi di formazione e al superamento, con esito positivo, degli esami per l'acquisizione della qualificazione di manutentore del verde, a condizione che documentino al registro delle imprese l'iscrizione al predetto corso.

Art. 82

(Proroga della durata dei contratti di fornitura di servizi logistici negli incubatori di impresa)

1. Per garantire la continuità operativa delle aziende insediate negli incubatori di impresa anche nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, Struttura Valle d'Aosta s.r.l./Vallée d'Aoste Structure s.r.l. è autorizzata a prorogare la durata dei contratti di fornitura di servizi logistici in scadenza entro il 30 giugno 2021.

2. La proroga è concessa, alle medesime condizioni, a domanda dell'impresa interessata, da presentarsi entro il 30 settembre 2020, per ulteriori massimi dodici mesi dalla data di originaria scadenza ed è comunicata, una volta concessa, da Struttura Valle d'Aosta s.r.l./Vallée d'Aoste Structure s.r.l. alle strutture regionali competenti.

Art. 83

(Disposizioni in materia di cura, sostegno e pieno sviluppo della persona durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività, considerata prioritaria, di cura, sostegno e pieno sviluppo della persona anche durante la gestione dell'emergenza epidemiologica dichiarata con deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ai soggetti gestori dei servizi sociali, assistenziali, didattici, educativi e culturali finanziati dalla Regione e dagli enti locali valdostani, in forza di specifici affidamenti o di concessioni di contributi, per i quali è stata o sarà disposta, in ragione dei provvedimenti statali e regionali di contenimento dell'emergenza da COVID-19, la sospensione o la contrazione dell'attività, è assicurata, durante tutto il periodo della sospensione o della contrazione, la possibilità di svolgere in forma alternativa le prestazioni oggetto di affidamento o di contribuzione, anche attraverso la rimodulazione dell'offerta in accordo con gli enti pubblici finanziatori e, ove necessario, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie o alla disciplina che regola il finanziamento.

2. Si prevede, previa richiesta del soggetto interessato, un anticipo pari al 40 per cento dell'importo complessivo degli oneri dovuti per il servizio autorizzato di cui al comma 1.

Art. 84

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune)

1. Al fine di garantire, anche nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la continuità del servizio pubblico mediante impianti a fune, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2016, n. 144 (Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi), limitatamente ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, sono prorogati di dodici mesi, a condizione che sia depositata presso l'Autorità di sorveglianza, prima della scadenza dei predetti termini, dal direttore dell'esercizio, una dettagliata relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove di competenza espletate contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Non è da considerarsi obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza, prevista negli anni 2020 e nel 2021, ai sensi del punto 7.2 dell'allegato del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017, n. 86 (Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone), alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

Art. 85

(Proroghe e semplificazioni in materia di agricoltura e commercio)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "nel limite di trenta coperti giornalieri" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di trenta coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile,";

b) alla lettera d), le parole: "coperti giornalieri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile,".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera ibis), della l.r. 29/2006 non si applicano negli anni 2020 e 2021.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 sono aggiunti i seguenti:

"5bis. Nei pressi di strutture agrituristiche possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan, per un massimo di nove persone ospitate, alle quali siano riservati un servizio igienico, una doccia e un lavabo.

5ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, a tutte le aziende agricole, che già non siano scritte nell'elenco degli operatori agrituristici, è consentito proporre la degustazione dei soli prodotti aziendali, accompagnati da pane e vino del territorio, a un massimo di venti persone al giorno, per la cui presentazione e somministrazione sono consentiti l'uso della cucina dell'abitazione e l'impiego unicamente di stoviglie monouso in materiale biodegradabile e compostabile, con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario di cui all'articolo 30bis del decreto legge 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013.".

4. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

5. I consigli direttivi dei consorzi di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni sull'ordinamento dei consorzi di miglioramento fondiario), già scaduti o in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono prorogati sino al 31 dicembre 2020, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti.

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 14bis, comma 3, e 16, commi 3 e 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), nell'anno 2020 sono autorizzate vendite promozionali dal 15 al 31 luglio e, senza obbligo di comunicazione preventiva allo sportello unico del Comune ove ha sede l'esercizio commerciale, vendite di fine stagione o saldi dal 1° agosto al 30 settembre.

7. Il mancato utilizzo del posteggio concesso dal Comune per il mercato o la fiera, nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, da parte degli operatori del commercio su area pubblica di cui alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), non è computato come assenza rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento di cessazione dell'attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della medesima legge.

Art. 86

(Semplificazioni per il sostegno delle attività culturali)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 conseguenti alla sospensione degli eventi di carattere culturale e di sostenere i soggetti beneficiari di incentivi annuali per le iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale, i contributi di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), sono concessi, limitatamente all'anno 2020, per un importo pari alla media dei contributi assegnati a ciascun richiedente nel triennio precedente per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovracompensazione. Le eventuali disponibilità residue sono ulteriormente ripartite tra i singoli richiedenti proporzionalmente al disavanzo finanziario del bilancio di previsione 2020.

2. Il piano di riparto dei contributi è approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 luglio 2020. L'erogazione dei contributi avviene in due rate, di cui la prima, a titolo di acconto, pari all'85 per cento dell'importo, contestualmente all'approvazione del piano e la seconda, a titolo di saldo, a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente, del rendiconto dell'attività. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è decurtata dall'acconto relativo all'esercizio successivo.

3. I contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 (Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico), sono concessi, per l'anno 2020, per un importo pari alla media dei contributi assegnati a ciascun richiedente nel triennio precedente.

4. Limitatamente all'anno 2020, la percentuale di cui all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29), è incrementata sino al 90 per cento, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati.

Art. 87

(Ulteriori disposizioni per la sospensione dei mutui regionali agevolati)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 4/2020, concernenti la sospensione del pagamento delle rate, di preammortamento o di ammortamento, dei mutui agevolati di cui alle leggi regionali ivi indicate, si applicano anche ai mutui stipulati in data successiva al 26 marzo 2020 e a quelli stipulandi entro il 31 dicembre 2020.

2. Per i mutui stipulati successivamente al 26 marzo 2020 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione ha ad oggetto il pagamento delle rate in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 e la domanda di sospensione deve essere presentata in Finaosta S.p.A. entro il 17 agosto 2020.

3. Per i mutui stipulandi alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione ha ad oggetto il pagamento delle rate in scadenza nel primo anno decorrente dalla data di stipulazione e la domanda di sospensione deve essere presentata in FINAOSTA S.p.A. all'atto della stipulazione.

4. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dell'edilizia abitativa, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2020, a definire, con propria deliberazione, le modalità procedimentali e la convenzione con gli istituti di credito per la concessione dei contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 1/2020, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati, nonché a provvedere alla stipula della convenzione con FINAOSTA S.p.A. per la concessione di mutui agevolati a valere sulla gestione ordinaria di cui all'articolo 26 della l.r. 1/2020, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati.

Art. 88

(Disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Modificazione all'articolo 14 della l.r. 7/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società al fine dell'esercizio del controllo analogo e uno su designazione della giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa.".

Art. 89

(Ulteriori disposizioni a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19 rispetto alle restrizioni poste in essere dalle varie procedure sanitarie relativamente alla possibilità di somministrare alimenti e bevande, per l'anno 2020, in deroga al contenuto dell'articolo 10 della l.r. 1/2006, per l'estate e autunno 2020, ogni attività di somministrazione alimenti e bevande può organizzare 10 manifestazioni temporanee anche in assenza di sagre, fiere, manifestazioni culturali, religiose o eventi straordinari.

2. Le previsioni di cui al comma 1 possono essere attuate previa comunicazione all'autorità preposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della l.r. 1/2006.

Art. 90

(Disposizioni in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Il comma 6 dell'articolo 46 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituito dal seguente:

"6. I mutui sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi, nel limite massimo della spesa ammessa.".

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 91

(Disposizioni urgenti in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)

1. Limitatamente al 2020, in considerazione delle ulteriori necessità assunzionali funzionali a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le relative ricadute socio-economiche, l'Amministrazione regionale, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2020, fermo restando che le predette assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa esigenza sostitutiva.

2. Il limite di spesa di cui al comma 1 non si applica per le assunzioni a tempo determinato di personale ausiliario e tecnico dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (personale ATAR).

3. Limitatamente al 2020, in considerazione delle ulteriori necessità assunzionali funzionali a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le relative ricadute socio-economiche, gli enti locali, in forma singola o associata, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile per sostituire il personale assente o cessato dal servizio o in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali richieste e per garantire l'erogazione dei servizi tra cui, in particolare, quelli domiciliari, semiresidenziali e residenziali rivolti a persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e quelli di polizia locale.

4. Limitatamente all'Amministrazione regionale, i rapporti di lavoro di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), in scadenza entro il 30 novembre 2020 sono prorogati sino al 31 dicembre 2020, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti rapporti, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

5. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020" e le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

6. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

7. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 1/2020, le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

8. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 19 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini), le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 92

(Semplificazioni delle procedure per l'accertamento linguistico conseguito con diplomi DELF e DALF)

1. Il candidato che consegue i diplomi DELF (Diplôme d'étude en langue française) e DALF (Diplôme aprofondi de langue française) di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c), del r.r. 1/2013, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, deve darne comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa è avviata. La comunicazione deve pervenire entro il giorno antecedente l'inizio della prova di accertamento linguistico, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento stesso.

Art. 93

(Misure urgenti per l'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure concorsuali, straordinarie e ordinarie, bandite per l'anno 2020 per il personale docente)

1. Al fine di contenere il rischio di contagio da agenti virali trasmissibili conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i candidati che superano l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese nella sessione ordinaria di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione), prevista per il mese di settembre 2020, e che risultano iscritti alle procedure concorsuali di cui ai decreti del Presidente della Regione n. 217 del 26 maggio 2020, n. 233 e n. 234 del 9 giugno 2020 sono esonerati dalle analoghe prove di accertamento della lingua francese previste nell'ambito dei rispettivi bandi. L'accertamento del superamento della prova avviene d'ufficio.

Art. 94

(Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per la conclusione delle procedure sospese)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, al fine di contenere il rischio di contagio da agenti virali trasmissibili conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento del personale degli enti di cui all'articolo 1 del r.r. 1/2013, previste dal piano delle procedure concorsuali, selettive uniche e interne approvato dalla Giunta regionale per il triennio 2019/2021, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello di approvazione del bando della procedura, se già avviata, mediante semplificazione delle stesse, assicurando comunque lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale per i profili appartenenti alle categorie C e D e prevedendo, per i profili appartenenti alle categorie e alla qualifica dirigenziale, che la prova orale possa essere svolta anche in videoconferenza. In tal caso, il presidente della commissione esaminatrice dispone lo svolgimento della prova con modalità di collegamento da remoto, ferma restando la presenza fisica presso la sede della prova del presidente della commissione o di altro componente da questi delegato, e, in caso di suddivisione in sottocommissioni, di un membro esperto per ciascuna sottocommissione, nonché del segretario e del candidato da esaminare. Il presidente della commissione esaminatrice impartisce, inoltre, ove necessario, le disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Fino al 31 dicembre 2020, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la trasparenza, la collegialità, il corretto svolgimento e la riservatezza delle sedute.

Art. 95

(Misure urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali negli enti locali)

1. Anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha ulteriormente ritardato la calendarizzazione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale degli enti di cui all'articolo 1 del r.r. 1/2013, le Unités des Communes, in deroga all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, possono avviare procedure selettive per il reclutamento del proprio personale e del personale dei Comuni appartenenti all'Unité des Communes stessa.

2. La procedura di selezione di cui al comma 1 può essere avviata solo se non vi sono graduatorie della stessa categoria in corso di validità in altri enti del comparto ovvero che da queste graduatorie non vi sia nessun candidato che accetti l'assegnazione.

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 96

(Disposizioni in materia di formazione del personale sanitario. Modificazioni alla l.r. 11/2017)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 11/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;".

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) iscrizione all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;".

3. Dopo l'articolo 12 della l.r. 11/2017, è inserito il seguente:

"Art. 12bis

(Disposizioni per l'assegnazione della borsa aggiuntiva regionale al medico in formazione specialistica in medicina generale in caso di trasferimento da altra regione)

1. Nel caso di trasferimento da altra regione di un medico in formazione specialistica in medicina generale, questi può beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10, comma 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di trasferimento, a condizione che:

a) sottoscriva, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l'Azienda USL, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, beneficiando della borsa di studio aggiuntiva regionale;

b) non abbia già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della presente legge.

2. La mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), preclude al medico la corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale.

3. Al medico assegnatario di una borsa aggiuntiva regionale ai sensi del comma 1 si applicano gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12.".

Art. 97

(Accordi interregionali o transfrontalieri nell'ambito della gestione dell'emergenza COVID-19)

1. In armonia con quanto disposto dal paragrafo 8 dell'allegato 1 del decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), in materia di reti ospedaliere, e a quanto disposto dal paragrafo 9.2.2 del medesimo allegato, in materia di presidi ospedalieri posti in zone particolarmente disagiate, la Regione e l'Azienda USL si attivano per la stipula di accordi interregionali o transfrontalieri, al fine di contribuire alla migliore gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatto salvo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale), dalle disposizioni collegate e dalla circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2020 (COVID-19 - Collaborazione transfrontaliera. Linee guida della Commissione europea).

Art. 98

(Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali. Modificazione alla l.r. 5/2000)

1. L'articolo 5 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali)

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali con il compito di:

a) produrre dati descrittivi sulla salute e sui bisogni di assistenza della popolazione della regione, individuando indicatori utili ad identificare i problemi emergenti;

b) produrre dati descrittivi su fasce di popolazione ai fini della rilevazione degli stili di vita e dello stato di salute;

c) individuare, elaborare, sperimentare ed applicare indicatori di controllo della qualità e di appropriatezza dei servizi sanitari a livello regionale;

d) elaborare studi e ricerche su fasce di popolazione ai fini della rilevazione delle condizioni sociali, di vita e dello stato di salute;

e) attivare indagini per specifiche esigenze conoscitive ed effettuare controlli ed elaborazioni periodiche sui dati acquisiti a fini di sorveglianza e monitoraggio della situazione sanitaria ed epidemiologica regionale e su specifici fenomeni sociali;

f) promuovere la cultura epidemiologica, con particolare riferimento agli aspetti metodologico-statistici e all'introduzione di nuove procedure informative;

g) distribuire, in forma programmata o su richiesta, dati selezionati ed elaborati ai competenti organi decisionali e fornire consulenza in campo statistico-epidemiologico;

h) progettare, coordinare e supervisionare le attività inerenti al sistema informativo sanitario regionale, supportare la progettazione di nuovi flussi informativi regionali relativi alla domanda e al consumo di prestazioni in relazione a specifici bisogni di salute;

i) fornire ogni elemento utile alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, anche ai fini della elaborazione del piano socio-sanitario e della valutazione dei risultati;

j) collaborare con le altre strutture competenti in materia di valorizzazione di dati epidemiologici negli studi volti all'individuazione dei fattori di rischio per la salute derivanti da stili di vita, attività umane o fattori ambientali.

2. L'Osservatorio regionale promuove, coordina e diffonde l'informazione di natura epidemiologica, sanitaria e della salute, orientandola alle esigenze della programmazione e del controllo delle attività sanitarie, e costituisce, unitamente all'Osservatorio epidemiologico di cui all'articolo 32, ad altre strutture dell'Azienda USL e ad altri enti individuati con deliberazione della Giunta regionale, la Rete epidemiologica regionale, con il compito di supporto alle decisioni per il governo della salute della popolazione regionale.

3. Gli enti, gli uffici e le strutture dell'Amministrazione regionale, l'Azienda USL e le strutture sanitarie e socio-sanitarie e assistenziali, pubbliche e private, sono tenuti, su richiesta, a collaborare e a fornire i dati sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso.

4. In situazioni di emergenza epidemiologica quali quelle sperimentate nel corso dell'epidemia da COVID-19, in future possibili situazioni epidemiche o pandemiche o, più in generale, in occasione della elaborazione di piani regionali per la salute, piani sulla prevenzione o sulla cronicità, l'Osservatorio opera unitamente ai competenti uffici del dipartimento di prevenzione e di altri settori dell'Azienda USL, al fine di condividere analisi e valutazioni utili ad orientare e supportare efficacemente le decisioni.

5. Al fine di consentire all'Osservatorio lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Giunta regionale provvede, nell'ambito delle risorse disponibili nella dotazione organica dell'Amministrazione regionale, anche mediante assegnazioni o trasferimenti d'ufficio, a dotare l'Osservatorio di una adeguata dotazione di personale, numericamente e professionalmente idoneo.".

Art. 99

(Unità speciali di continuità assistenziale. Modificazione alla l.r. 5/2000)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 5/2000, è aggiunto il seguente:

"6bis. Le unità speciali di continuità assistenziale (USCA) sono strutture organizzative stabili, nell'ambito dell'area territoriale dell'Azienda USL e sono collocate presso sedi individuate dall'Azienda. Le USCA sono finalizzate all'assistenza sanitaria a domicilio dei pazienti e sono coordinate dal direttore del distretto. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce le direttive all'Azienda USL per la composizione e il funzionamento delle USCA.".

Art. 100

(Sorveglianza epidemiologica dell'Azienda USL. Modificazioni alla l.r. 5/2000)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

"3bis. Al fine di sostenere azioni urgenti rivolte al superamento dell'emergenza sanitaria in atto e prevenire nuove epidemie è istituita, presso il dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, la struttura di epidemiologia con compiti di coordinamento delle attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione a supporto della programmazione sanitaria regionale con particolare riferimento a:

a) sorveglianza epidemiologica della popolazione;

b) contact tracing, mediante un nucleo apposito, costituito da dipendenti dell'Azienda USL appositamente formati, che si attiva per interrompere una catena di trasmissione di malattia infettiva, isolare e trattare ogni caso sospetto di infezione, effettuare una ricerca tempestiva e accurata di tutte le persone che possono essere state esposte al caso durante il periodo di contagiosità;

c) funzioni di supporto nella gestione delle emergenze epidemiche;

d) coordinamento della rete epidemiologica aziendale;

e) coordinamento e indirizzo dei registri regionali di patologia e delle cause di morte;

f) sistemi di sorveglianza;

g) predisposizione, coordinamento o realizzazione di studi epidemiologici ad hoc;

h) supporto alla struttura regionale competente per l'elaborazione del Piano regionale di prevenzione;

i) coordinamento degli screening oncologici;

j) studi di immunoprofilassi della popolazione;

k) registro dei tumori regionale;

l) collaborazione con l'Osservatorio regionale di epidemiologia per l'analisi dei dati di competenza aziendale e supporto nella predisposizione dei piani di programmazione sanitaria.".

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 32 della l.r. 5/2000 è inserito il seguente:

"3ter. Ai fini di cui al comma 3bis la Giunta regionale provvede ad impartire all'Azienda USL le linee di indirizzo in materia di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 11, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). La struttura di epidemiologia di cui al comma 3bis è disciplinata attraverso apposita modifica dell'atto aziendale.".

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 102

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.