Legge regionale 1° agosto 2018, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2018, n. 8

Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2017.

(B.U. del 14 agosto 2018, n. 36)

Art. 1

(Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2017)

1. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 di cui all'allegato 1 alla presente legge, con le seguenti risultanze:

a) Gestione della competenza dell'esercizio 2017:

1) il totale delle entrate accertate nell'esercizio 2017 per la competenza propria dello stesso esercizio risulta essere pari a euro 1.437.072.959,79, delle quali sono state riscosse, nell'esercizio 2017, euro 1.361.289.825,43 e sono rimaste da riscuotere, al 31 dicembre 2017, euro 75.783.134,36;

2) il totale delle spese impegnate nell'esercizio 2017 per la competenza propria dello stesso esercizio risulta essere pari a euro 1.326.781.600,89, delle quali sono state pagate, nell'esercizio 2017, euro 1.217.688.046,77 e sono rimaste da pagare, al 31 dicembre 2017, euro 109.093.554,12;

b) Gestione dei residui dell'esercizio 2017:

1) i residui attivi dell'esercizio 2016 e dei precedenti, determinati al 1° gennaio 2017, risultano essere pari a euro 164.234.400,34, dei quali sono stati riscossi, nell'esercizio 2017, euro 121.807.011,21, sono stati inviati in economia euro 4.178.924,61 e sono rimasti da riscuotere, al 31 dicembre 2017, euro 38.248.464,52;

2) i residui passivi dell'esercizio 2016 e dei precedenti, determinati al 1° gennaio 2017, risultano essere pari a euro 228.538.397,33 dei quali sono stati pagati, nell'esercizio 2017, euro 139.101.793,86, sono stati inviati in economia euro 6.296.662,73 e sono rimasti da pagare, al 31 dicembre 2017, euro 83.139.940,74;

3) il totale complessivo dei residui attivi risultanti al 31 dicembre 2017 è determinato in euro 114.031.598,88;

4) il totale complessivo dei residui passivi risultanti al 31 dicembre 2017 è determinato in euro 192.233.494,86;

c) Fondo pluriennale vincolato in entrata:

1) il fondo pluriennale vincolato in entrata determinato, al 1° gennaio 2017, in euro 194.857.745,10 e ridotto, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2017 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2017/2019), dell'importo di euro 24.273.257,26, è ulteriormente ridotto, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) del d.lgs. 118/2011, dell'importo di euro 117.509,07, a seguito della cancellazione di impegni finanziati dal detto fondo; il fondo pluriennale vincolato in entrata è conseguentemente rideterminato, al 31 dicembre 2017, in euro 170.466.978,77, di cui euro 7.461.214,96 di parte corrente e euro 163.005.763,81 di parte capitale;

d) Fondo pluriennale vincolato in spesa:

1) il fondo pluriennale vincolato in spesa, al 31 dicembre 2017, ammonta a euro 156.348.270,41, di cui euro 9.773.560,90 di parte corrente e euro 146.574.709,51 di parte capitale;

e) La gestione di cassa:

1) il fondo di cassa, al 1° gennaio 2017, risultava pari a euro 137.565.926,53; le riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio sono state pari a euro 1.483.096.836,64 e i pagamenti pari a euro 1.356.789.840,63; la situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 è determinata in euro 263.872.922,54;

f) Il risultato di amministrazione:

1) il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2017, è pari ad euro 29.322.756,15; la quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 35.597.211,06, mentre la quota vincolata ammonta a euro 53.729.222,35; per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il disavanzo di amministrazione, determinato al 31 dicembre 2017, è pari a euro 60.003.677,26;

g) Stato patrimoniale di apertura e patrimonio netto al 1° gennaio 2017:

1) ai sensi dell'allegato 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria) del d.lgs. 118/2011, è approvata la composizione dello stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto al 1° gennaio 2017 nelle seguenti risultanze, come indicato dall'apposito prospetto allegato al rendiconto generale:

totale dell'attivo euro 3.876.635.998,74;

totale del passivo euro 3.876.635.998,74;

di cui patrimonio netto euro 2.605.649.626,82;

h) I risultati della gestione economico-patrimoniale:

1) lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, derivante dalle risultanze della gestione economico patrimoniale adottata ai fini conoscitivi nell'esercizio 2017, è approvato nelle seguenti risultanze finali:

totale dell'attivo euro 4.047.853.998,32;

totale del passivo euro 4.047.853.998,32;

di cui patrimonio netto euro 2.832.737.558,84;

2) il conto economico dell'esercizio è approvato con un risultato economico positivo di euro 210.330.806,93.

Art. 2

(Approvazione del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio per l'esercizio 2017)

1. Ai sensi degli articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3, del d.lgs. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato per l'esercizio finanziario 2017, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale della Giunta regionale-Consiglio regionale di cui all'allegato 2 alla presente legge.

Art. 3

(Approvazione allegato definitivo dimostrativo della disaggregazione spese di personale dell'esercizio 2017)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3bis, del d.lgs. 118/2011, è approvato il documento definitivo dimostrativo della disaggregazione delle spese di personale dell'esercizio 2017, come risultante dall'allegato 3 alla presente legge.

Art. 4

(Enti ed organismi strumentali della Regione)

1. L'elenco degli enti e degli organismi strumentali della Regione di cui alla lettera h) della nota integrativa allegata alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2017/2019), è sostituito dall'elenco di cui all'allegato 4 alla presente legge.

Art. 5

(Regolarizzazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2017)

1. Al bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, sono apportate le seguenti rettifiche di chiusura sull'esercizio 2017 a correzione di errori riscontrati:

a) Parte Entrata, Titolo 9: Eliminazione della Tipologia 300 e imputazione di tutti gli stanziamenti ivi iscritti nella tipologia 200 dello stesso Titolo;

b) Parte Entrata, Titolo 4 (Entrate in conto capitale) Tipologia 200 (Contributi agli investimenti): riduzione di euro 4.205.830,84;

c) Parte Spesa, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 001 (Trasporto ferroviario): riduzione di euro 4.205.830,84.

2. Ai sensi di quanto previsto al punto 9.1 dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) del d.lgs. 118/2011 e in relazione all'aggiornamento della classificazione di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, sono riclassificati i residui passivi iniziali, come indicato nella matrice di correlazione di cui all'allegato 5 alla presente legge.

Art. 6

(Pubblicazione del rendiconto generale)

1. Ai sensi dell'articolo 66 del d.lgs. 118/2011, il rendiconto generale della Regione e il rendiconto consolidato sono pubblicati integralmente nell'apposita sezione bilanci del sito internet della Regione. Un estratto dei rendiconti, contenente l'articolato e i seguenti prospetti, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione:

a) quadro generale riassuntivo;

b) riepilogo generale delle Entrate;

c) riepilogo generale delle spese per Missioni;

d) riepilogo generale delle spese per titoli;

e) prospetto equilibri di bilancio;

f) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

g) conto economico;

h) stato patrimoniale attivo e passivo di apertura e di chiusura.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.