Legge regionale 22 marzo 2000, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 8

Modificazioni alle leggi regionali 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) e 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement).

(B.U. 28 marzo 2000, n. 14)

INDICE

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1997, N. 12

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 12/1997

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 12/1997

Art. 3 - Modificazione all'articolo 12 della l.r. 12/1997

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 12/1997

Art. 5 - Modificazione all'articolo 15 della l.r. 12/1997

Art. 6 - Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 12/1997

Art. 7 - Modificazione all'articolo 17 della l.r. 12/1997

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 12/1997

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 41bis alla l.r. 12/1997

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 12/1997

CAPO II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1999, N. 30

Art. 11 - Modificazione all'articolo 3 della l.r. 30/1999

Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1997, N. 12

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 9 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Acquisti)

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli acquisti immobiliari che intende effettuare nel corso dell'anno, in relazione alle esigenze di intervento delle varie strutture dell'Amministrazione regionale.

2. Nel programma degli acquisti sono indicati:

a) le strutture richiedenti gli acquisti;

b) la tipologia dei beni;

c) i comuni ove i beni sono ubicati;

d) la destinazione prevista per i beni.

3. All'acquisto dei beni elencati nel programma provvede la Giunta regionale, previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.

4. In casi di necessità ed urgenza è consentito, con deliberazione del Consiglio regionale, l'acquisto di beni non inseriti nel programma.

5. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale possono procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove possibile, da idonei avvisi pubblici.

6. L'acquisto di beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.

7. In caso di acquisto di un bene immobile, nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove, deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 10 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Affitto, locazione, comodato)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato dalla Giunta regionale, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali.

2. La Giunta regionale individua i casi in cui il bene è ceduto in godimento con provvedimento dirigenziale.

3. I contratti di locazione e di affitto possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta da idonei avvisi pubblici; nel caso vi siano più richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa. Qualora alla gara ufficiosa partecipi un ente pubblico questo è preferito, a parità di condizioni, agli altri partecipanti. Tali contratti sono rinnovabili.

4. E' consentito il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione di avvisi ove sussistano motivate ragioni, ovvero quando il contratto abbia luogo a favore di enti pubblici. La trattativa viene svolta sulla base del canone determinato, in relazione ai valori di mercato, secondo le modalità di cui all'art. 18.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)), per le locazioni di unità abitative a persone ultrassessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

6. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.

7. E' facoltà dell'Amministrazione regionale, in deroga alle procedure previste dal comma 3, assegnare in locazione unità immobiliari del proprio patrimonio a soggetti occupanti unità immobiliari di proprietà regionale di cui è necessario ottenere la disponibilità per adibirle ad attività tendenti al conseguimento di fini istituzionali o per ristrutturarle o per restaurarle.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 12/1997)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 12/1997 è aggiunto il seguente:

"1bis. Per la gestione dei beni immobili da destinare ad uso abitativo, commerciale e alberghiero, la Regione può avvalersi direttamente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement).".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 13 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Alienazione dei beni)

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali, non risultando concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la procedura di alienazione, indicandone le modalità.

2. Per particolari ragioni di interesse pubblico l'alienazione a favore di enti pubblici non economici può avvenire a titolo gratuito.

3. Eccezion fatta per le alienazioni di cui al comma 2 e per quelle a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte dalla Giunta regionale, mediante asta pubblica, sulla base del valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18.

4. La Giunta regionale individua i casi in cui si procede all'alienazione di beni con provvedimento dirigenziale.

5. In caso di necessità ed urgenza è consentita, con deliberazione del Consiglio regionale, l'alienazione di beni non inseriti nell'elenco di cui al comma 1.

6. E' consentito, per i beni previsti nell'elenco approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1, procedere ad alienazione a trattativa privata, fermo restando il valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18, quando:

a) sia stato infruttuosamente esperito almeno un incanto;

b) il valore di stima non superi l'importo di 200 milioni di lire (euro 103.291,38); se il valore di stima è superiore a 100 milioni di lire (euro 51.645,69) la trattativa deve essere preceduta da idonei avvisi pubblici;

c) si tratti di beni ubicati in zone agricole; in tal caso la trattativa privata deve avvenire con i proprietari confinanti, in funzione del riquadramento della proprietà fondiaria;

d) si tratti di cessioni a società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di opere, impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

e) si tratti di cessioni, per particolari ragioni di interesse pubblico, ad enti pubblici o ad enti privati senza scopo di lucro.

7. I valori di cui alla lettera b) del comma 6 possono essere annualmente aggiornati dalla Giunta regionale.

8. Per l'alienazione di immobili adibiti ad attività industriale o artigianale la gara o altra modalità di alienazione possibile deve essere preceduta da trattativa privata con i soggetti occupanti l'immobile a titolo di comodato o di locazione, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.

9. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, salvo rinuncia.

10. L'alienazione dei reliquati stradali avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di viabilità e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18. I reliquati stradali non sono compresi nell'elenco approvato dal Consiglio regionale di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine si provvede all'alienazione con le modalità ordinarie.

11. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 15 della l.r. 12/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico della controparte sia superiore al cinquanta per cento del valore del bene di proprietà regionale.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 12/1997)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 12/1997 è aggiunto il seguente:

"2bis. Ai soggetti pubblici che non esercitano attività economica possono essere concessi i diritti di cui al comma 2.".

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

"3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione. La costituzione è disposta dalla Giunta regionale.".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 12/1997)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/1997 è aggiunto il seguente:

"1bis. Gli oneri, i pesi od i vincoli contenuti in atti di liberalità a favore della Regione possono essere adempiuti anche in deroga alle previsioni della presente legge.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 18 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Valutazione)

1. Il valore di stima, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne, asseverate secondo la normativa vigente, affidate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

2. Il valore di stima per gli acquisti di beni di interesse storico, archeologico ed artistico è determinato, con le modalità di cui al comma 1, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali.

3. Il valore di inventario è determinato sulla base dei costi sostenuti per l'acquisizione, costruzione e miglioramento del bene, e di altri elementi, quali rivalutazioni, deprezzamenti, ammortamenti, le cui modalità di applicazione sono determinate dalla Giunta regionale.".

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 41bis alla l.r. 12/1997)

1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 12/1997 è aggiunto il seguente:

"Art. 41bis

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere derogate, per motivate ragioni di pubblico interesse o di convenienza economica per l'Amministrazione regionale, nei casi di cessioni in godimento, a titolo personale o reale, costituenti prestazioni di fattispecie giuridiche complesse previste dalla normativa vigente, quali convenzioni tra enti pubblici ed accordi di programma.".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 12/1997)

1. L'articolo 42 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Norme transitorie)

1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 2000.

2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli artt. 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2000.".

CAPO II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1999, N. 30

Art. 11

(Modificazione all'articolo 3 della l.r. 30/1999)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement) è aggiunta la seguente:

"dbis) gestire, in caso di affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia di beni della Regione autonoma della Valle d'Aosta, il patrimonio immobiliare regionale destinato ad uso abitativo, commerciale e alberghiero.".

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.