Legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79 - Testo storico

Legge regionale n. 79 del 23 12 1989

Bollettino ufficiale 29 12 1989 n. 56

Interventi finanziari a favore di enti pubblici territoriali per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa.

Art. 1

1. La Regione eroga contributi agli enti pubblici territoriali nei casi in cui acquisiscano beni immobili tramite procedura espropriativa e l’indennità relativa venga determinata in base al criterio del giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile in una contrattazione di compravendita.

Art. 2

1. L’intervento regionale è stabilito nella misura del 90 per cento dell’indennità determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante norme in materia di edilizia residenziale e di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3

1. Per accedere ai finanziamenti di cui all’articolo 1, gli enti pubblici territoriali promoventi la procedura espropriativa devono presentare apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata da:

a) atto deliberativo di approvazione del progetto dell’opera o dell’intervento alla cui realizzazione è finalizzata la procedura espropriativa, recante i termini di cui all’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente disposizioni di espropriazioni per pubblica utilità;

b) la documentazione prevista dall’articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, unitamente al referto di avvenuta pubblicazione, ai sensi della testé citata norma;

c) relazione tecnica di stima del valore venale dei terreni interessati.

Art. 4

1. La liquidazione del contributo di cui all’articolo 1 verrà effettuata con provvedimento della Giunta regionale ad avvenuta emissione dell’ordinanza di cui all’articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 per l’anno 1989 ed in lire 500.000.000 per il 1990, graverà sull’istituendo capitolo n. 22755 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione per lire 300.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio, relativo all’aumento della spesa di cui alla lr 11 novembre 1974, n. 44 concernente contributi per esproprio di terreni; su detto intervento risulta, quindi disponibile la minor somma di lire 4.700.000.000;

- per l’anno 1990 mediante utilizzo per lire 500.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/ 1991;

- a decorrere dall’anno 1991 gli oneri necessari saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni.

Art. 6

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 300.000.000

in aumento

Cap. 22755 (di nuova istituzione) programma regionale 2.1.1., finanza locale codificazione: 2.1.2.3.8.3.10.15.02 " Contributi agli enti pubblici territoriali per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa LR 23 dicembre 1989, n. 79". L. 300.000.000

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.