Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78

Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta.

(B.U. 30 dicembre 1991, n. 57).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a finanziarie il potenziamento delle strutture dell'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta sito nel territorio comunale di Saint - Christophe, la realizzazione delle opere infrastrutturali relative, l'acquisto delle strutture e degli impianti necessari e l'attuazione del piano di radioassistenze per l'atterraggio e il decollo assistiti di veivoli sull'aeroporto stesso.

Art. 2.

(Entità e attuazione degli investimenti).

1. Ai fini di cui all'articolo 1 viene stanziata la somma di lire 4,5 miliardi, ripartita secondo il piano finanziario seguente:

a) lire 2 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1991;

b) lire 1,5 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1992;

c) lire 1 miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1993.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti e gli atti amministrativi e tecnici necessari alla progettazione e alla attuazione degli interventi di cui all'art. 1 e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, ad assegnare le forniture e i lavori relativi, scegliendo altresì, sulla base della normativa vigente, la formula di aggiudicazione meglio rispondente all'interesse dell'amministrazione alle specifiche esigenze del tipo di intervento relativo alla funzionalità aeroportuale e alla regolarità e sicurezza del trasporto aereo.

3. Il Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti provvede agli adempimenti attuativi degli interventi di cui alla presente legge, indirizzando e controllando la corretta metodologia di realizzazione, utilizzo e manutenzione delle strutture e della loro rispondenza alle norme delle leggi specifiche del settore.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'Onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 4,5 miliardi e ripartito secondo il piano finanziario di cui all'articolo 2, grava sull'istituendo capitolo 48550 (Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in Comune di Saint - Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al terzo livello) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1991 mediante utilizzo della somma di lire 2 miliardi dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento (Area territorio - Progetto trasporti e viabilità - B 2.1) previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991;

b) per gli anni 1992-1993, mediante utilizzo per lire 2,5 miliardi, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991/1993.

3. A decorrere dal 1992 eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 4.

Art. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

Parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 2.000.000.000

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.14

codificazione 2.1.2.2.0.3.9.21.5.

cap. 48550 (di nuova istituzione)

"Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in Comune di Saint - Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al terzo livello);

Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78".

lire 2.000.000.000

Art. 5.

(Urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.