Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 28 12 1984

Bollettino ufficiale 29 12 1984 n. 18

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 novembre 1977, n. 66 e 23 giugno 1983, n. 59, recanti nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo Forestale Valdostano e sullo stato giuridico del relativo personale.

Art. 1

(1) Il secondo comma dell’articolo 36 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

"La perlustrazione deve essere prolungata oltre la durata del normale orario di servizio, pari a quella del rimanente personale regionale, quando occorra protrarre e concludere una missione oppure quando ciò si renda necessario per assicurare la visita di località lontane dalla sede".

Art. 2

(1) Il primo comma dell’articolo 42 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

"Il personale forestale inquadrato nei livelli funzionali è dotato, a spese dell’Amministrazione regionale, di uniformi e di altri capi di vestiario nella quantità, foggia e tipo stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale d’intesa, per quanto riguarda la foggia, con il Comando militare territoriale e sentiti i rappresentanti del personale".

Art. 3

(1) Dopo l’articolo 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è inserito il seguente: Articolo 46 bis (Indennità pensionabile)

Al personale del Corpo Forestale Valdostano, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono corrisposte le indennità pensionabili di cui all’articolo 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, ed all’articolo 5 del DPR 27 marzo 1984, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, con le stesse decorrenze e nelle seguenti misure percentuali di quanto corrisposto ai pari grado del Corpo forestale dello Stato:

- 75 percento per la Guardia forestale;

- 75 percento per la Guardia forestale con oltre 5 anni di anzianità;

- 70 percento per i sottufficiali;

- 60 percento per i dirigenti e vice - dirigenti.

Art. 4

(1) L’articolo 3 della legge n. 59 del 23 giugno 1983 è abolito.

(2) L’articolo 32 della legge 11 novembre 1977, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Il servizio di competenza del Corpo Forestale Valdostano, per la particolare natura dei compiti ad esso demandati, ha il carattere della continuità, per cui ogni dipendente deve ritenersi in servizio anche al di fuori del normale orario di ufficio o dell’attività esterna, mediante il ricorso a turni di reperibilità.

Tali turni, stabiliti a rotazione con scadenza settimanale, annotati su apposito registro, saranno assicurati con la permanenza nel proprio domicilio di un dipendente degli Uffici centrali del CFV e di ogni singola Stazione forestale, con collegamento telefonico o radiofonico.

Il personale sarà tenuto ad assicurare un numero massimo di 5 giornate di reperibilità mensili, fatta salva la disponibilità dello stesso per un numero superiore di giornate.

Per particolari esigenze di servizio le Stazioni forestali possono, in collaborazione tra di loro, garantire la reperibilità, oltre il normale orario di lavoro, con la presenza alternata del rispettivo personale".

Art. 5

(1) L’indennità giornaliera corrispondente al servizio di reperibilità sarà fissata nel contesto generale del nuovo contratto triennale dei dipendenti regionali per il periodo primo gennaio 1985/31 dicembre 1987.

Art. 6

(1) Il penultimo comma dell’articolo 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito

dal seguente:

"Al personale del Corpo Forestale Valdostano inquadrato nei livelli funzionali che non fruisce di alloggio gratuito in case forestali, per mancanza di queste o per insufficienza di alloggi, è corrisposto mensilmente il rimborso del canone effettivamente pagato per l’alloggio, commisurato alla sua situazione familiare".

Art. 7

(1) L’articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 59 è abrogato.

Art. 8

(1) Il maggior onere derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 1984 in L. 150.000.000 ed in L. 350.000.000 a decorrere dal 1985, graverà sul capitolo 29070 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

(2) Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1984 mediante riduzione per L. 150.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti " - Allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984;

- per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 700.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1 - 2 Personale Regionale - del bilancio pluriennale 1984- 1986.

(3) A decorrere dall’anno 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 9

(1) Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese normali "

L. 150.000.000

Variazione in aumento:

cap. 29070 " Spese per il Corpo Forestale Regionale - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico

dell’Ente " L. 150.000.000

Art. 10

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.