Legge regionale 27 dicembre 1977, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 27 12 1977

Bollettino ufficiale 30 12 1977 n. 12

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili.

Art. 1

Con decorrenza 1° gennaio 1977, l’assegno mensile di assistenza integrativa regionale, denominato " assegno di accompagnamento ", di cui all’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, modificato dall’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 31, č aumentato a lire quarantacinquemila per i ciechi assoluti ed a lire trentacinquemila per i minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1978 all’" assegno di accompagnamento ", di cui all’articolo precedente, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni INPS di cui all’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all’articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 1978 con deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta dell’Assessore alla sanitą ed assistenza sociale entro il mese di febbraio di ogni anno, vengono fissati gli aumenti annui da applicare all'importo dei benefici assistenziali, previsti dalla presente legge, in attuazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni INPS.

Art. 4

Con effetto dal 1° gennaio 1978 i primi due comma dell’articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

" L’accertamento delle condizioni visive dei richiedenti l’assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento") č demandato alla commissione sanitaria prevista dall’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L’esame dei ricorsi contro il giudizio espresso dalla predetta commissione sanitaria di prima istanza č demandato alla commissione sanitaria di cui all’articolo 12 della predetta legge dello Stato. I giudizi espressi dalle suddette commissioni, in sede di applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge e precedenti ".

Art. 5

(Norma transitoria)

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanitą ed assistenza sociale, saranno attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i maggiori benefici, previsti dall’articolo 1 della presente legge, ai minorati della vista gią assistiti ai sensi delle leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35 e 6 agosto 1974, n. 31.

Art. 6

Per l’applicazione della presente legge č autorizzata la maggiore spesa di lire ventisette milioni a decorrere dall’anno 1977 e di altri tredici milioni a decorrere dall’anno 1978.

Art. 7

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 8435 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di ventisette milioni decorrente dal 1977, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977.

La copertura dell’ulteriore maggiore onere di lire tredici milioni annue, per l’anno 1978 e successivi, č assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di cui al capitolo 105 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) L. 27.000.000

Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo in corso di perfezionamento indicato al n. 12 dell’allegato E alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, č ridotto da lire 55.000.000 a lire 28.000.000.

Variazione in aumento

Cap. 8435 - Spese per l’assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (leggi regionali 31 agosto 1972, n. 35; 20 dicembre 1973, n. 37; 6 agosto 1974, n. 31 e 29 dicembre 1975, n. 44) L. 27.000.000

Art. 9

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del III° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.