Legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 - Testo storico

Legge regionale n. 73 del 23 08 1993

Bollettino ufficiale 12 10 1993 n. 44

Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali.

(La Corte Costituzionale con sentenza n. 360 del 26 luglio 1993 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere "a" e "b" comma primo dell’articolo 4 e dell’articolo 6. Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma secondo, 16, 22, 24, 35 e 36.)

(Indice degli articoli omesso)

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Svolgimento delle funzioni regionali di controllo

1. La Regione esercita, nell’ambito del proprio territorio e nei limiti, con le modalità e a mezzo dell’organo di controllo previsto dalla presente legge, le funzioni di controllo ad essa attribuite dall’articolo 43 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta nei confronti dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi dei comuni, delle Consorterie e loro Consorzi, del Consorzio regionale per la pesca, del Comitato regionale per la caccia, delle Aziende di promozione turistica, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dell’Istituto autonomo case popolari, dell’Istituto regionale Bartolomeo Gervasone, dell’Institut valdôtain de l’artisanat typique nonché degli enti locali disciplinati dalla legge regionale o statale.

2. Le norme della presente legge si applicano anche ai controlli sugli atti degli enti locali inerenti a funzioni delegate.

CAPO II

DELL’ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 2

Organo regionale di controllo

1. All’esercizio dei controlli stabiliti dalla presente legge provvede la Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali (in seguito denominata Commissione).

Art. 3

Costituzione e composizione della Commissione

1. La Commissione è costituita e insediata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto fissa anche la data della prima riunione della Commissione.

2. La Commissione è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, eletti dal Consiglio regionale.

3. La Commissione elegge il Presidente ed il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri effettivi. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la Commissione è presieduta dal membro effettivo più anziano di età.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate dal dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali e gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta regionale o, in sua assenza od impedimento, da un vicedirigente dello stesso servizio; in caso di assenza o impedimento di tutti i funzionari sopraindicati, le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite dal Presidente della Giunta regionale ad un altro funzionario del predetto servizio.

Art. 4

Scelta ed elezione dei componenti la Commissione

1. I componenti effettivi, eletti dal Consiglio regionale, devono essere scelti, uno per categoria, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Valle d’Aosta, residenti nella regione da almeno tre anni, appartenenti alle seguenti categorie:

a) (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 360 del 1993)

b) (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 360 del 1993)

c) con scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di parlamentare nazionale, di consigliere regionale, di sindaco o di componente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;

d) uno scelto tra i funzionari in quiescenza dello Stato, della Regione Valle d’Aosta, dei Comuni e degli altri enti locali e pubblici con qualifica non inferiore a quella di dirigente, vicedirigente od equiparata;

e) uno scelto tra i segretari comunali in quiescenza.

2. I membri supplenti devono avere gli stessi requisiti di cui al comma uno.

3. Il Consiglio regionale elegge, a maggioranza dei 3/ 5 dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla data di elezione del Consiglio stesso, in due votazioni separate, i componenti effettivi ed i componenti supplenti. In entrambe le elezioni almeno uno degli eletti deve essere designato dalla minoranza.

Art. 5

Componenti supplenti

1. I componenti supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

2. La supplenza viene effettuata di norma dai componenti supplenti appartenenti alle stesse categorie dei componenti assenti o impediti.

Art. 6

Incompatibilità

(articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 360 del 1993)

Art. 7

Sede della Commissione

1. La Commissione ha sede in Aosta, presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Per l’esercizio delle sue funzioni la Commissione si avvale del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta regionale e, in caso di necessità degli altri servizi ed uffici regionali, i cui finanziamenti possono essere chiamati a riferire alla Commissione.

Art. 8

Durata del mandato della Commissione, permessi, aspettative

1. Il Consiglio regionale procede all’elezione dei componenti la Commissione entro il sessantesimo giorno della nuova Commissione, che deve avvenire entro trenta giorni dall’elezione dei suo componenti.

2. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e cessa dal mandato con l’insediamento della nuova commissione, che deve avvenire entro trenta giorni dall’elezione dei suoi componenti.

3. Ai componenti la Commissione si applicano le norme relative ai permessi e alle aspettative previste per gli amministratori locali.

Art. 9

Decadenza dei componenti la Commissione

1. Il componente la Commissione che non interviene alle riunioni per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

2. Le cause di sopravvenuta incompatibilità comportano l’obbligo di opzione entro venti giorni dal loro verificarsi.

3. In caso di mancato esercizio dell’opzione il componente decade dalla carica di componente la Commissione.

4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Commissione, di ciascuno dei suoi componenti o di un consigliere regionale.

Art. 10

Sostituzione dei componenti la Commissione

1. Quando si verificano vacanze per dimissioni, decadenza o altri motivi tra i componenti la Commissione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Art. 11

Competenza della Commissione

1. La Commissione è competente degli atti degli enti indicati nell’articolo 1 della presente legge, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.

Art. 12

Competenza del Presidente della Commissione

1. Spetta al presidente della Commissione:

a) convocare la Commissione e dirigerne i lavori;

b) ripartire tra i componenti i compiti e le attribuzioni attinenti l’istruttoria e la relazione su ciascun atto sottoposto al controllo, avendo riguardo a determinate materie o a gruppi di materie;

c) vigilare sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti;

d) adottare i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione e per la esecuzione delle sue deliberazioni.

Art. 13

Convocazione della Commissione

1. Le convocazioni della Commissione sono effettuate mediante comunicazione scritta ai singoli componenti almeno ventiquattr’ore prima dell’adunanza.

Art. 14

Sedute e deliberazioni della Commissione

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di colui che ne fa le veci.

3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

4. Le notificazioni delle deliberazioni della Commissione sono eseguite a cura del segretario.

Art. 15

Diritto di accesso

1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto ad ottenere copia dei provvedimenti della Commissione che lo riguardano.

2. Le modalità di pubblicazione periodica delle decisioni della Commissione, nonché le modalità di esercizio del diritto di accesso, vengono disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Indennità dei componenti la Commissione

1. Ai componenti effettivi della Commissione è corrisposta una indennità lorda mensile pari al 35 % dell’indennità spettante ai consiglieri regionali ai sensi delle vigenti leggi regionali.

2. Per il presidente della Commissione l’indennità prevista per i componenti effettivi è maggiorata del 25 %.

3. Ai componenti supplenti è corrisposta, per ogni giornata di seduta, un’indennità lorda pari ad un decimo dell’indennità mensile spettante ai componenti effettivi.

4. Ai componenti effettivi viene detratto dell'indennità mensile un importo uguale a quello indicato al comma tre per ogni giornata di seduta alla quale sono assenti.

5. Ai componenti la Commissione, effettivi e supplenti, che non risiedono nel comune di Aosta, viene corrisposto, per ogni giornata di seduta nella Commissione, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali delle vigenti disposizioni.

6. Se i componenti la Commissione devono, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetta il trattamento di missione o, in alternativa, il rimborso delle spese sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale.

CAPO III

ESERCIZIO DEI CONTROLLI

Art. 17

Atti dei Comuni soggetti a controllo

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

a) le deliberazioni che la legge riserva ai Consigli comunali nonché quelle della Giunta che il Consiglio o la Giunta stessa intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla Commissione;

b) le deliberazioni di competenza delle quando un terzo dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri dei Comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario; con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

c) le deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie sottoelencate quanto un terzo dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate.

1) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti;

2) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma uno sono sottoposte a controllo nei limiti delle illegittimità denunciate.

3. Non sono soggette al controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni. "

Art. 18

Atti degli altri enti soggetti a controllo

1. Sono soggetti al controllo di legittimità secondo le modalità previste dalla presente legge i seguenti atti degli enti di cui all’articolo 1 diversi dai Comuni:

a) bilancio preventivo, variazioni allo stesso e conto consuntivo;

b) statuto;

c) regolamenti;

d) atti istitutivi di forme collaborative con enti pubblici o privati;

e) atti di organizzazione degli uffici;

f) atti di disposizione del patrimonio;

g) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti;

h) atti concernenti la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale.

2. Non sono soggette a controllo le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

3. Gli atti delle Aziende di promozione turistica sono soggetti a controllo di legittimità nei limiti indicati dall’art 17 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell’organizzazione turistica della Regione).

Art. 19

Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione

1. Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali nonché quelle degli altri enti soggetti a controllo sono pubblicate all’albo dell’ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.

2. La durata della pubblicazione è di quindici giorni salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni di competenza delle Giunte dei Comuni di cui alle lettere b) e c) del comma uno dell’articolo 17 sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

4. Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, gli atti di cui al comma uno ed all’articolo 18, fatta eccezione per quelli urgenti di cui all’articolo 27, sono trasmessi alla Commissione, con l’attestazione, per ognuno, del periodo di pubblicazione.

5. Le richieste di cui alle lettere b) e c) del comma uno dell’articolo 17 devono essere presentate al Sindaco che le trasmette, unitamente alle relative deliberazioni di Giunta, alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione all’albo della deliberazione che si intende sottoporre a controllo, unitamente alle proprie controdeduzioni.

6. Gli adempimenti previsti dai commi uno e tre del presente articolo devono essere affidati dall’ente al segretario comunale o ad un funzionario all’uopo designato, il quale ne assume la responsabilità.

Art. 20

Osservazioni e reclami avverso gli atti soggetti a controllo

1. Ogni cittadino può, a titolo di collaborazione, far pervenire alla Commissione, direttamente o tramite lo stesso ente da cui promana l’atto soggetto a controllo, entro otto giorni dalla data di decadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l’atto medesimo.

2. Se le osservazioni o i reclami sono inoltrati per il tramite dell’ente deliberante, è fatto obbligo di trasmettere immediatamente tali osservazioni o reclami all’organo di controllo.

3. Il termine di cui al comma uno è meramente ordinatorio e non impedisce alla Commissione di richiedere le controdeduzioni all’organo deliberante ove l’atto non sia ancora esecutivo.

Art. 21

Ricevimento e istruttoria degli atti soggetti a controllo

1. Del ricevimento degli atti da parte della Commissione è dato tempestivo avviso all’ente interessato, con l’esatta indicazione della data di arrivo all’ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l’esame da parte della Commissione.

2. La richiesta o l’assunzione diretta di elementi istruttori sono disposte con ordinanza della Commissione. Tale ordinanza deve essere immediatamente trasmessa all’ente.

Art. 22

Termine per l’esercizio del controllo

1. Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto, salvo quanto previsto dal comma tre dell’articolo 27 per gli atti urgenti.

2. Il termine di cui al comma uno è elevato a quaranta giorni per il controllo dei regolamenti e degli statuti.

3. Per il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il termine di quindici giorni decorre dalla comunicazione del parere o dallo spirare del termine di cui all’articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

4. La richiesta o l’assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola.

5. Nell’ordinanza di cui al comma due dell’articolo 12 è fissato il termine, non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni venti prorogabili con ordinanza motivata del Presidente della Commissione, decorrente dalla data di comunicazione dell’ordinanza medesima, entro il quale l’ente deve fornire le indicazioni richieste o devono essere assunte direttamente le informazioni.

6. Dalla scadenza del termine di cui al comma cinque ovvero, se precedente, dalla data del ricevimento della risposta dell’ente, decorre per l’esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci.

Art. 23

Esercizio del controllo

1. Il controllo di legittimità comporta la verifica di conformità dell’atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell’ente, esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito.

2. La Commissione annulla, con decreto motivato, gli atti ritenuti illegittimi.

3. Il decreto di annullamento indica anche, con riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, le norme violate.

Art. 24

Comunicazione e pubblicazione della decisione di annullamento

1. Il provvedimento di annullamento deve essere trasmesso all’ente che ha emesso l’atto, a penda di decadenza, entro il termine di giorni quindici dalla data della sua adozione.

2. Se necessario, può essere data comunicazione del provvedimento a mezzo di telegramma o di telefax. In questo caso, l’invio del provvedimento deve comunque seguire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni quindici dalla data della sua adozione.

3. Il decreto di annullamento è pubblicato all’albo dell’ente che ha emesso l’atto annullato per la durata di giorni cinque decorrenti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento. Del decreto stesso è data, a cura del Sindaco o del Presidente dell’ente, comunicazione al Consiglio comunale o all’assemblea corrispondente dell’ente, nella prima seduta successiva alla data della ricezione del provvedimento di annullamento.

Art. 25

Esecutività degli atti soggetti a controllo

1. L’atto soggetto a controllo diventa esecutivo

a) quando la Commissione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità;

b) quando siano scaduti i termini stabiliti dai commi uno e due dell’articolo 22, senza che la Commissione ne abbia disposto l’annullamento;

c) quando si verifichi la decadenza del provvedimento di annullamento ai sensi dei commi uno e due dall’articolo 24, o del comma tre dell’articolo 27.

Art. 26

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni non soggette a controllo

1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro pubblicazione, salvo quanto previsto dal comma uno dell’articolo 17.

Art. 27

Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

1. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei membri in carica dell’organo deliberante.

2. La trasmissione alla Commissione delle deliberazioni dichiarate urgenti e sottoposte a controllo ha luogo entro cinque giorni dall’adozione, a pena di decadenza.

3. Il decreto di annullamento delle deliberazioni di cui al comma uno pronunciato dalla Commissione è notificato all’ente, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento.

Art. 28

Controllo sostitutivo

1. Qualora da parte di un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio per legge, la Commissione, previa diffida dell’organo responsabile, delibera l’invio di un Commissario per il compimento dell’atto.

2. Le spese per l’invio del Commissario sono sostenute dall’ente inadempiente, salvo rivalsa a carico degli amministratori e dei dipendenti dell’ente eventualmente responsabili.

3. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

4. I provvedimenti della Commissione ai sensi del comma uno sono pubblicati all’albo dell’ente per la durata di cinque giorni dal giorno successivo alla ricezione.

Art. 29

Definitività dei provvedimenti

1. Le deliberazioni dei Comuni e degli altri enti di cui all’articolo 1, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, sono provvedimenti definitivi.

2. Sono altresì definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dall’articolo 23.

Art. 30

Norme per il taglio di boschi

1. Gli enti locali che adottano atti relativi al taglio di boschi sono tenuti a richiedere, preventivamente, il parere vincolante del Servizio forestazione e risorse naturali dell’Amministrazione regionale.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma uno, il parere si intende favorevole.

CAPO IV

ESAME DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO

Art. 31

Termine per l’esame

1. Il termine per l’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte della Commissione è di quaranta giorni. Decorso detto termine le deliberazioni relative diventano esecutive.

Art. 32

Oggetto del controllo

1. Nell’esame del bilancio e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con gli elementi giustificativi allegati alle stesse.

Art. 33

Esame del conto consuntivo

1. La Commissione può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l’invito ad adottarle entro il termine di trenta giorni.

Art. 34

Giudizio sul conto consuntivo e sulla responsabilità

1. Qualora le risultanze delle deliberazioni assunte sul conto consuntivo non siano contestate dal contabile, dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l’esame di legittimità e di coerenza da essa svolto, la Commissione ne prende atto.

2. La Commissione segnala ai competenti organi giurisdizionali contabili gli eventuali casi di responsabilità dei contabili e degli amministratori.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35

Applicazione delle norme sulla composizione della Commissione

1. Le disposizioni sulla nuova composizione della Commissione si applicano col primo rinnovo del Consiglio regionale successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 36

Definizione dei procedimenti di controllo in corso

1. La presente legge si applica a tutte le deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore.

Art. 37

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate, in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, concernente la disciplina dei controlli sugli enti locali;

b) articolo 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, concernente l’organizzazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali della Valle d’Aosta per la costituzione del servizio socio - sanitario regionale;

c) legge regionale 25 agosto 1980, n. 40, concernente modifiche alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11;

d) legge regionale 19 giugno 1984, n. 21, concernente modifiche alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 40.

Art. 38

Norme finanziarie

1. L’onere derivante dall’articolo 16, previsto in complessive lire 205 milioni per il 1993, grava sugli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione della Regione, rispettivamente al capitolo 20350 per lire 200 milioni, e al capitolo 20360 per lire 5 milioni, che presentano la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Il capitolo 20350 assume la seguente denominazione " Indennità spettante ai componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Legge regionale 23 agosto 1993 n. 73 "; il capitolo 20360 assume la seguente denominazione " Rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 ".

3. A decorrere dal 1994 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (" Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ").

Art. 39

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.