Legge regionale 29 novembre 1994, n. 72 - Testo storico

Legge regionale 29 novembre 1994, n. 72

Concessione di contributi regionali a favore dell’Associazione tra gli intermediari creditizi e finanziari valdostani (Assocredito valdostana).

(B.U. 6 dicembre 1994, n. 52)

Art. 1

(Finalità)

1. Per sostenere la costituzione e lo sviluppo dell’Associazione tra gli intermediari creditizi e finanziari valdostani (Assocredito valdostana), strumento atto a favorire il coordinamento delle attività e la ricerca di strategie comuni tra gli intermediari creditizi e finanziari di emanazione regionale, nell’interesse generale della crescita dell’economia valdostana e del miglioramento dei servizi per gli operatori locali, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo a sostegno dell'avviamento delle attività dell'associazione per gli anni 1994, 1995 e 1996.

Art. 2

(Entità del contributo)

1. Il contributo è previsto nella misura massima di lire 100 milioni per il 1994 e di lire 200 milioni annui per gli anni 1995 e 1996.

Art. 3

(Condizioni)

1. L'erogazione dei contributi, che non potrà in ogni caso superare la quota del cinquanta per cento delle entrate annue dell'associazione, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo statuto;

b) assenza di fini di lucro;

c) presentazione dei bilanci;

d) svolgimento effettivo di attività di coordinamento, di promozione e di assistenza tecnica degli associati, nonché di funzioni di collegamento tra gli associati e la Regione autonoma e gli altri enti territoriali locali.

Art. 4

(Modalità)

1. L’Assessore regionale al bilancio e alle finanze, previa istruttoria della Direzione generale delle finanze, propone alla Giunta regionale la concessione dei contributi entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell’Assocredito valdostana del programma di attività e del bilancio preventivo nonché, per gli anni successivi al primo, del consuntivo dell'anno precedente.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 500 milioni per il triennio 1994/1996, di cui lire 100 milioni per il 1994, grava sull'istituendo capitolo 35950 (Contributi a favore della Assocredito valdostana per l'avviamento e lo sviluppo della propria attività) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripartite indicativamente nel seguente modo:

a) anno 1995: lire 200 milioni;

b) anno 1996: lire 200 milioni.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1994 mediante utilizzo, per lire 100 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (B.1.1.2.);

b) per il 1995 e il 1996 mediante utilizzo, per lire 200 milioni annui, delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1994/1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (B.1.1.2.).

3. A decorrere dal 1995 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per spese correnti"

lire 100.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.1.2.07.

codificazione: 2.1.1.6.2.2.10.32.3.19.

cap. 35950 (di nuova istituzione)

"Contributi a favore della Assocredito valdostana per l'avviamento e lo sviluppo della propria attività"

lire 100.000.000.

Art. 7

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.