Legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 12 08 1987

Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario.

(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)

Art. 1

(Oggetto e beneficiari)

1. I Consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 concernente " Nuove norme per la bonifica integrale " e successive modificazioni, previo parere favorevole dell'Assessorato Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale, sono autorizzati, nelle zone agricole previste dai piani regolatori generali comunali applicabili anche in regime di salvaguardia, ad individuare e delimitare in cartografia catastale comprensori finalizzati alla promozione del riordino fondiario secondo le modalità previste dagli articoli

Art. 2

(Comprensorio di riordino fondiario)

1. Per comprensorio di riordino fondiario si intende una zona agricola o parte di essa nella quale lo stato di frammentazione e di polverizzazione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economiche delle aziende agrarie, impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale, ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia agricola locale.

Art. 3

(Finalità )

1. Il riordino fondiario tende nel suo complesso all'accorpamento e all'ingrossazione delle proprietà, nonché alla rettificazione dei confini e all'arrotondamento dei fondi da attuarsi mediante permute e compravendite, ai sensi del capo IV del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

2. A tale fine i Consorzi di Miglioramento Fondiario esercitano le funzioni di Organismi fondiari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975 n. 153 relativa all'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

Art. 4

(Studio preliminare progetto)

1. Il Consorzio di Miglioramento Fondiario, che intende iniziare un'operazione di riordino fondiario, deve ottenere dall'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale un'apposita autorizzazione ad intraprendere lo studio preliminare del progetto. La domanda per l'autorizzazione dovrà essere corredata di una relazione illustrativa contenente i motivi dell'intervento, i criteri di massima a cui si ispira il riordino, il perimetro del comprensorio, lo stato attuale dei terreni e la loro potenzialità vocazionale, le indicazioni per individuare la minima unità colturale.

2. L'intenzione del Consorzio di Miglioramento Fondiario ad intraprendere una operazione di riordino fondiario dovrà risultare da un'apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci che abbia ottenuto il parere favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il 50 percento della superficie del territorio.

Art. 5

(Minima unità colturale)

1. La determinazione della estensione della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del Codice Civile è demandata ad una Commissione Tecnica, nominata con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale e così composta:

a) tre funzionari dell'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, di cui uno con funzione di Presidente;

b) due rappresentanti dell'Institut Agricole Régional;

c) un rappresentante dell'Associazione Laureati in Scienze Agrarie e Forestali della Valle d'Aosta;

d) un rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario interessato, con funzioni consultive.

2. La sopracitata Commissione Tecnica provvederà distintamente per zone omogenee ad individuare l'estensione della minima unità colturale tenendo conto degli ordinamenti produttivi, dei vincoli ambientali e delle realtà socioeconomiche, ai fini di assicurare l'estensione minima sufficiente ad un razionale sfruttamento del suolo per lo svolgimento delle attività agricole. 3. Contro provvedimenti assunti in base alle decisioni della Commissione Tecnica di cui al primo comma del presente articolo, il Consorzio di Miglioramento Fondiario interessato può presentare ricorso alla Giunta regionale, che si esprimerà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 6

(Vincolo di infrazionabilità )

1. Le minime unità colturali, costituite a seguito dell'approvazione del piano, sono assoggettate al regime vincolistico imposto, ai fini del riordinamento della proprietà rurale, dagli articoli 846 e seguenti del Codice Civile, estendendosi tali disposizioni a tutte le terre comprese nel piano di riordino fondiario.

Art. 7

(Piano di riordino fondiario e norme procedurali)

1. Ottenuta l'autorizzazione si apre il procedimento preliminare nel quale il Consorzio avrà cura di pubblicizzare con i mezzi più efficaci le linee direttive delle operazioni con l'indicazione della misura al di sotto della quale il singolo appezzamento sarà eliminato perché ritenuto di non conveniente sfruttamento. In questa fase l'ente riordinatore avrà il compito di svolgere un'azione d'incoraggiamento dei liberi scambi di terra, portando all'occorrenza la propria consulenza e assistenza.

2. Scaduto il termine assegnato alla fase introduttiva di riordino volontario, il Consorzio di Miglioramento Fondiario provvede, previa autorizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, alla redazione del piano di riordino fondiario, utilizzando come strumenti giuridici quelli indicati nell'articolo 851 del Codice Civile e nel capo IV del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, consistenti nei trasferimenti coattivi, nelle espropriazioni, nelle rettificazioni di confini e negli arrotondamenti dei fondi.

3. Il principio ispiratore a cui l'ente dovrà riferirsi per la costituzione delle convenienti unità fondiarie sarà quello di riunire gli appezzamenti per dare ad ogni proprietario in cambio dei suoi terreni un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondente al fine del miglioramento fondiario.

4. Le permute dei terreni, formalmente autoritative, dovranno essere effettuate, per quanto possibile, con la sostanziale adesione dei proprietari interessati, 5. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione a seguito degli interventi di miglioramento fondiario, andranno a vantaggio od a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

6. Se il riordino fondiario comprende l'ingrossazione delle proprietà non trova applicazione il limite del 10 percento di cui al terzo comma dell'articolo 22 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 8

(Approvazione studio preliminare e piano di riordino)

1. L'approvazione dello studio preliminare del progetto e del piano di riordino fondiario è demandata all'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, che provvede con proprio decreto, sentita la Commissione Tecnica di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 9

(Eccezioni)

1. Dal riassetto sono comunque esclusi:

a) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

b) i terreni adiacenti a fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

c) le aree fabbricabili;

d) gli orti, i giardini, i parchi;

e) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

f) i terreni soggetti ad inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

g) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità;

h) i boschi quanto presentano sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.

Art. 10

(Regolamentazione diritti reali)

1. Per la disciplina dei diritti reali costituiti sui beni oggetto di trasferimenti coattivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 853 del Codice Civile.

Art. 11

(Commissione tecnica

per la stima dei terreni)

1. La stima dei terreni per la determinazione del valore degli stessi agli effetti del riordino sarà eseguita da una Commissione nominata con Decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale e così costituita:

a) un rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario con funzione di Presidente;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

c) un funzionario dell'Ufficio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato regionale delle Finanze;

d) un rappresentante dell'" Institut Agricole Regional ";

e) un tecnico dell'ente compilatore del piano;

f) un rappresentante per ogni Comune interessato. 2. I membri della Commissione, ad eccezione del rappresentante del Consorzio, non devono essere proprietari dei beni fondiari interessati dal riordino.

3. La stima dovrà essere particellare, sintetica, comparativa, basata su fondi campione e riguardanti il suolo nudo. Il soprassuolo potrà essere oggetto di indennizzo in presenza di colture arboree specializzate a copertura del mancato reddito.

4. La indennità di espropriazione è determinata dall'Ufficio tecnico erariale sulla base del congruo prezzo di mercato.

5. Per le tutte le operazioni di rilievo, tracciamento confini, misurazioni, consegne ecc. gli addetti alla compilazione dei piani potranno accedere sui terreni compresi nel perimetro della zona da riordinare senza bisogno di preavviso.

Art. 12

Deposito e documentazione)

1. Il progetto del piano sarà depositato per trenta giorni nelle segreterie dei Comuni nelle cui circoscrizioni sono compresi i terreni interessati.

2. Il progetto sarà corredato dei seguenti documenti:

a) relazione tecnico - economica descrittiva;

b) corografia e carta pedologica della zona da riordinare;

c) studio del comprensorio sotto il profilo paesaggistico - ambientale e storico;

d) planimetria dei terreni prima e dopo il riordino;

e) registro dei movimenti della proprietà, contenenti per ogni ditta gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, la stima valutativa delle superfici permutate e l'eventuale conguaglio in denaro;

f) fogli di mappa delle nuove servitù prediali;

g) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti reali di godimento e le ipoteche;

h) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;

i) la descrizione analitica e la valutazione particolareggiata delle opere di miglioramento fondiario necessarie alla valorizzazione del comprensorio oggetto del riordino fondiario;

l) il preventivo della spesa e il metodo di riparto della stessa;

m) la dilazione dei conguagli eventualmente dovuti;

n) l'estratto dei piani regolatori generali comunali dai quali risulti che il comprensorio è situato in zona agricola.

3. Dell'effettuato deposito sarà dato avviso da affigersi per trenta giorni consecutivi nell'albo di tutti i Comuni in cui sono siti i terreni assoggettati al piano ed entro dieci giorni ai singoli proprietari interessati, ai creditori ipotecari ed altri titolari di diritti reali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la menzione della data di inizio della pubblicazione e del termine per proporre reclamo.

4. Le Amministrazioni comunali i cui territori ricadono nel comprensorio d'intervento sono tenute ad esprimere un parere sul piano di riordino fondiario entro 30 giorni dalla relativa richiesta del Consorzio concessionario dei lavori.

Art. 13

(Ricorsi)

1. Contro il piano è ammesso ricorso all'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale da proporsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso di deposito.

2. I ricorsi devono essere presentati alla segreteria di un Comune dove fu depositato il piano, e ne sarà rilasciata ricevuta.

3. Decorsi cinquanta giorni dal deposito del piano, il Sindaco trasmetterà il piano, la documentazione ed i reclami all'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

4. L'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, provvederà in merito all'approvazione del piano e deciderà sui reclami, esaminate le deduzioni dei ricorrenti e dell'ente riordinatore e sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 14

(Comunicazione decisioni)

1. L'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, comunicherà al Consorzio l'approvazione del piano e darà notizia ai ricorrenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle decisioni sui reclami.

Art. 15

(Costituzione e trasferimento diritti reali)

1. Ad avvenuta pubblicazione del Decreto di approvazione del piano sul Bollettino Ufficiale della Regione si operano i trasferimenti dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali e sono costituite le servitù imposte dal piano stesso.

Art. 16

(Decorrenza)

1. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria successiva a quella di cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

2. Con la consegna si risolvono gli affitti in corso nel rispetto della legge 3 maggio 1982 n. 203, concernente " Norme sui contratti agrari ".

Art. 17

(Trascrizione trasferimenti)

1. Il Consorzio di Miglioramento Fondiario, entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del piano, deve provvedere alla trascrizione dei trasferimenti di proprietà, della costituzione di nuove servitù, dei passaggi dei diritti reali e delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione.

2. Sempre entro l'anno il Consorzio di Miglioramento Fondiario provvederà anche ai pagamenti e alle riscossioni dei conguagli relativi alle permute degli appezzamenti ed alla immissione in possesso dei terreni di nuova assegnazione.

Art. 18

(Interventi in conto capitale)

1. Le spese necessarie per la costituzione dei Consorzi, per l'elaborazione dello studio preliminare del progetto, per la realizzazione del piano di riordino fondiario, nonché tutte le spese inerenti ai trasferimenti dei diritti di proprietà, e di altri diritti reali sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono escluse dalle provvidenze regionali le spese relative ai conguagli di cui agli articoli 7 e 11 della presente legge.

Art. 19

(Opere di miglioramento fondiario)

1. Per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario da effettuarsi nell'ambito del riordino fondiario si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 concernente " Interventi regionali in materia di agricoltura " come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62.

2. Per le spese di messa a coltura e miglioramento dei terreni, compresi i drenaggi e le altre opere che assicurino la stabilità e la coltivazione dei terreni, il contributo previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 1986 n. 62 è elevato al 90 percento della spesa ammessa.

3. Qualora nell'ambito del riordino fondiario sia prevista l'attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, nelle condizioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30, il contributo regionale è concesso nella misura del 70 percento della spesa ammessa.

Art. 20

(Interventi in conto interessi)

1. Le provvidenze previste alla lettera c del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 sono estese ai conduttori agricoli che nell'ambito del riordino fondiario necessitano di finanziamenti per la copertura di eventuali conguagli in denaro, per l'attribuzione di terreni destinati all'ingrossamento delle proprietà, per la liquidazione dei coeredi non assegnatari del fondo indivisibile.

Art. 21

(Interventi aziendali)

1. Indipendentemente dalla approvazione del piano di riordino fondiario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare l'intero importo delle spese inerenti ai trasferimenti dei diritti di proprietà e di altri diritti reali per arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute e compravendite nell'ambito territoriale definito dagli artt. 1 e 2 della presente legge. 2. La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è subordinata al rilascio di un apposito nulla - osta preventivo da parte dell'Assessorato Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

Art. 22

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla prima applicazione dell'articolo 18 della presente legge sono previsti per l'anno 1987 in lire 130.000.000 e graveranno sul capitolo n. 35714 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

2. Per l'applicazione dell'articolo 21 è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 70.000.000 che graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 31210 del bilancio per l'esercizio 1987.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo n. 50150 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

4. A decorrere dall'anno 1988 gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 saranno determinati e finanziati con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, concernente norme di bilancio e di contabilità generale della Regione.

Art. 23

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

L. 200.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.2.

Sviluppo economico

Programma 2.2.2.08.

Interventi a favore della cooperazione. Cap. 35714 (di nuova istituzione) Codificazione: 2.1.2.1.03.10.10.04

" Spese per la costituzione dei Consorzi di Miglioramento Fondiario per gli interventi di promozione e sviluppo del riordino fondiario ".

LR 12 agosto 1987 n. 70, articolo 18 L. 130.000.000

Programma 2.2.2.01.

Strutture agricole

Cap. 31210 (di nuova istituzione) Codificazione: 2.1.1.6.3.2.10.10.04

" Spese per il rimborso degli oneri inerenti ai trasferimenti dei diritti di proprietà e di altri diritti reali per arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute, indipendentemente dall'approvazione del piano di riordino fondiario.

LR 12 agosto 1987 n. 70, articolo 21 L. 70.000.000

Art. 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.