Legge regionale 21 dicembre 1984, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 21 12 1984

Bollettino ufficiale 28 12 1984 n. 17

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d’Aosta".

Art. 1

Alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente nuovo articolo: "Articolo 1 bis (Guida alpina e aspirante guida alpina)

È guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività:

1) accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpine, sia su roccia, sia su ghiaccio, sia su misto;

2) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci - alpinistiche;

3) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche scialpinistiche. È aspirante guida alpina chi esercita le attività di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma entro i limiti stabiliti con decreto dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentito il parere dell’Unione Valdostana guide di alta montagna.

L’aspirante guida alpina può svolgere altresì l’attività di cui al precedente punto 3) del presente articolo solo in qualità di collaboratore di una guida alpina regolarmente autorizzata".

Art. 2

L’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

" L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla Comunità Economica Europea:

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articoli 11, primo comma e 23, secondo comma del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica e buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami tecnico - pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo articolo 9, secondo comma, lettera a):

d) idoneità psicofisica comprovata da apposito certificato rilasciato da un medico dipendente dell’Unità sanitaria locale regionale, in data non anteriore a quattro mesi;

e) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957;

f) età minima di 18 anni per le aspiranti guide, di 23 per le guide.

Art. 3

Alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

" Articolo 3 bis (titolare di autorizzazione rilasciata in altra Regione).

I titolari di autorizzazioni o licenze all’esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida alpina rilasciate dalle competenti autorità in altre Regioni o Provincie Autonome, e che intendano esercitare stabilmente la professione in Valle d’Aosta, possono ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 2, purché siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del precedente articolo 3, e dimostrino una buona conoscenza della zona in cui intendono esercitare la professione, comprovata dall’esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una commissione nominata e presieduta dall’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali e composta da due guide, designate una dall’Unione Valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo articolo 8, e l’altra dall’Associazione guide alpine italiane ".

Art. 4

All’articolo 4 ter della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto, dopo il secondo, il seguente comma:

" Per ottenere la vidimazione biennale della tessera personale la guida o l’aspirante guida devono aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma del successivo articolo 7 bis della presente legge ".

Art. 5

Il primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive integrazioni, è modificato come segue:

" Le guide e aspiranti guide alpine che si rendano colpevoli di trasgressioni alle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 della presente legge sono condannati, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, al versamento di una somma, da un minimo pari alla tariffa di una giornata di guida, ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva, a favore della Regione Valle d’Aosta ".

Art. 6

Alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

" Articolo 7 bis - (Aggiornamento)

Le guide e aspiranti guide alpine sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall’Unione valdostana guide di alta montagna d’intesa e per conto della Regione, a norma del successivo art. 9, lettera a) della presente legge.

Nel caso di impossibilità di frequenza a uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, la guida o l’aspirante guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo. In tale ipotesi la validità della licenza è prorogata per un periodo massimo di un anno. Per le aspiranti guide la frequenza del corso di preparazione all’esercizio della professione di guida alpina equivale, ai fini dei commi precedenti, alla frequenza di un corso di aggiornamento.

L’obbligo di cui al presente articolo cessa al compimento del cinquantesimo anno di età ".

Art. 7

Nella legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, la denominazione " provvidenze " è sostituita dalla denominazione " assegni ".

Art. 8

La lettera a) del secondo comma dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente:

" a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e aspiranti guide alpine, organizzando fra l’altro, per conto e di intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il CAI od altri organismi pubblici, i corsi e gli esami per l’accertamento della idoneità tecnica all’esercizio delle professioni di guida e aspiranti guida alpina, nonché organizzando corsi di aggiornamento per guide ed aspiranti guide alpine e corsi di preparazione per istruttori a norma del successivo articolo 9 bis ".

Art. 9

Alla L. R. 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente nuovo articolo:

" articolo 9- bis (corsi istruttori)

Le attività di insegnamento pratico nei corsi per l’accertamento della idoneità tecnica all’esercizio delle professioni di guida e aspirante guida alpina nonché nei corsi di aggiornamento, di cui all’articolo 9, secondo comma, lettera a), sono svolte da guide alpine autorizzate da almeno tre anni e che abbiano partecipato ad appositi corsi per istruttori organizzati dall’UVGAM per conto e d’intesa con la Regione, superando i relativi esami.

Nei corsi per istruttori l’attività di insegnamento pratico è svolta da istruttori abilitati ai sensi del comma precedente o, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, da membri della Commissione tecnica della UVGAM nonché eventualmente da altre guide designate dalla Giunta dell’UVGAM medesima ".

Art. 10

Alla L. R. 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente nuovo articolo:

" articolo 10- bis (scuole di alpinismo)

Sono considerate scuole di alpinismo quelle comunque denominate e costituite, che svolgono stabilmente in forma organizzata e collettiva le attività di cui al n. 3 dell’articolo 1- bis, con esclusione delle attività di formazione professionale contemplate nella presente legge.

Le scuole di alpinismo devono essere autorizzate con decreto dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentita l’UVGAM.

È condizione per l’autorizzazione che le scuole si avvalgano, per l’attività di insegnamento, di guide alpine autorizzate all’esercizio stabile della professione in Valle d’Aosta.

Le scuole possono avvalersi anche dell’opera di aspiranti guide alpine, purché il numero di questi ultimi non superi il numero delle guide alpine.

La direzione della scuola deve essere affidata ad una guida autorizzata da almeno tre anni all’esercizio stabile della professione in Valle d’Aosta ".

Art. 11

Il secondo e terzo comma dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 12

Il secondo comma dell’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

" L’invalidità dovrà risultare da apposito certificato rilasciato da un medico dipendente dell'Unità sanitaria locale e convalidato dal medico responsabile del servizio di medicina legale dell’Unità sanitaria locale regionale ".

Art. 13

Il penultimo comma dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 14

Gli ultimi due commi dell’articolo 11 della legge regionale 31 maggio 1983, n. 39 sono sostituiti dai seguenti:

" Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli assegni di reversibilità e loro eventuali successive modifiche decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, fatto salvo il diritto degli eredi legittimi a percepire le rate di pensione maturate e non riscosse ". Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con decorrenza 1+ gennaio 1983.

Gli assegni di anzianità, di invalidità e di reversibilità i cui presupposti siano maturati dopo il 1+ gennaio 1983 ma prima dell’entrata in vigore della presente legge spettano dal mese successivo a quello in cui detti presupposti si sono verificati.

Art. 15

Per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 55.000.000 il cui onere graverà sui cap. 37250, 37400 e 37300 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 16

Alla copertura dell’onere di cui al precedente articolo si provvede, per quanto concerne l’esercizio 1984, mediante il prelievo di pari importo dagli stanziamenti all’uopo inseriti al capitolo 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti "), allegato 8, settore 2, sviluppo economico, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984.

Per gli esercizi 1985 e 1986 mediante utilizzo per lire 110.000.000 delle risorse disponibili relative ai programmi 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo) del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 17

Al bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) "

L. 55.000.000

Variazioni in aumento

cap. 37250 " Contributi per il funzionamento del soccorso alpino valdostano "

LR 11 agosto 1975, n. 39 articolo 18

LR 8 maggio 1979, n. 29 art 14

LR 14 luglio 1982, n. 26

LR 22 marzo 1983, n. 12

L. 30.000.000

cap. 37300 " Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti "

LR 11 agosto 1975, n. 39

LR 8 maggio 1979, n. 29

LR 22 marzo 1983, n. 12

LR 31 maggio 1983, n. 39

L. 10.000.000

cap. 37400 la cui denominazione è così modificata: " Contributo all’Unione valdostana guide di alta montagna per l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento per guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna "

LR 11 agosto 1975, n. 39, articolo 18

LR 8 maggio 1979, n. 29, artt. 15 e 18

LR 22 marzo 1983, n. 12

L. 15.000.000

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.