Legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale).

(B.U. 5 marzo 1996, n. 12).

Artt. 1 - 2 (1)

Art. 3

(2)

Art. 4 - 5 (3)

Art. 6

(4)

Art. 7

1. Per la promozione delle azioni di sensibilizzazione e informazione di cui all'art. 11, comma 2 bis, della l.r. 84/1993 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 150.000.000, il cui onere grava sul capitolo 46870, di nuova istituzione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari somma dal capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (punto b 2.2.).

3. Per gli esercizi futuri l'onere relativo sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

4. La denominazione del capitolo 46855 del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998 è sostituita dalla seguente: «Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale».

Art. 8

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1996, sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento», L. 150.000.000

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.09

codificazione 2.1.1.4.2.2.10.28.05

cap. 46870 (di nuova istituzione) «Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione sulla qualità nel settore industriale», L. 150.000.000.

(1) Articoli abrogati dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 1 e 2 recitava:

"Art. 1

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale), è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

(Spese ammissibili per la realizzazione di studi di valutazione)

1. Sono ammissibili a contributo gli studi di valutazione effettuati dalle imprese che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema di qualità, a fronte di spese sostenute per:

a) consulenze esterne;

b) studi e analisi."

Art. 2

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 84/1993 è abrogata.

2. La lett. d) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 84/1993 è sostituita dalla seguente:

"d) formazione, compreso il costo orario del personale;".

(2) Modifica la L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(3) Articoli abrogati dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 2001, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 4 e 5 recitava:

Art. 4

1. Dopo l'art. 8 della l.r. 84/1993 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

(Contributi per la realizzazione di studi di valutazione)

1. I contributi sulle spese di cui all'art. 4 bis possono essere concessi fino ad un importo massimo di lire 10.000.000 e possono coprire un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Nel caso in cui allo studio di valutazione non consegua la realizzazione del sistema di qualità, il contributo di cui all'art. 4 bis non può eccedere l'importo massimo di lire 5.000.000 e non può coprire un importo superiore al venticinque per cento della spesa ritenuta ammissibile."

Art. 5

1. L'art. 9 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Contributi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendali)

1. I contributi sulle spese di cui all'art. 5 possono essere concessi per un importo massimo di lire 150.000.000 per impresa e possono coprire fino al trentacinque per cento della spesa totale considerata ammissibile, applicando le percentuali fissate dall'Unione europea per le diverse voci di spesa di cui all'articolo stesso, in particolare rispettando le condizioni di erogazione di aiuti agli investimenti di cui al punto 4.1. della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 agosto 1992, n. C213. In alternativa, può essere applicato il regime di aiuto "de minimis" di cui al punto 3.2. della citata disciplina comunitaria, purché il limite del contributo non superi il trentacinque per cento della spesa totale considerata ammissibile.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere aumentati fino al quarantacinque per cento della spesa quando si tratta di un unico progetto che prevede una rilevante collaborazione che impegna continuativamente più imprese, non appartenenti allo stesso gruppo industriale, per tutta la durata del progetto. In questo caso il tetto massimo è elevato a lire 200.000.000."

(4) Modifica la L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.