Legge regionale 3 marzo 1994, n. 7 - Testo storico

Legge regionale 3 marzo 1994, n. 7

Norme per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la pubblicazione degli atti ed istituzione dell'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(B.U. 15 marzo 1994, n. 13)

Art. 1

(Natura, finalità e servizio competente)

1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, che nella presente legge sarà denominato semplicemente Bollettino ufficiale, è lo strumento di legale conoscenza, salvo gli effetti ricollegati alle forme di conoscenza o pubblicità riconosciute dal vigente ordinamento, delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in genere in esso pubblicati, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

2. Al Centro direzionale per gli affari legislativi, istituito con legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) è assegnata la gestione del Bollettino ufficiale.

Art. 2

(Divisione)

1. Il Bollettino ufficiale è diviso in tre parti, delle quali la prima contiene le modificazioni dello Statuto speciale della Regione e relative norme di attuazione, le leggi regionali, i regolamenti regionali ed i testi unici di leggi regionali, nonché le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale riguardanti la legislazione regionale della Valle d'Aosta o quella statale incidente sulla legislazione regionale della Valle d'Aosta e le decisioni riguardanti i conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione.

2. La seconda parte contiene:

a) testi coordinati di leggi o regolamenti regionali;

b) decreti e determinazioni, aventi carattere di generalità, emanati dalle competenti autorità regionali;

c) circolari, aventi carattere di generalità, con esclusione di quelle riguardanti disposizioni di carattere meramente interno all'Amministrazione regionale;

d) deliberazioni, aventi carattere di generalità, del Consiglio regionale, della Giunta regionale, degli organi scolastici regionali, degli organi deliberativi dell'Unità sanitaria locale e del Comitato regionale prezzi;

e) deliberazioni della Giunta regionale concernenti la pianta organica dell'Amministrazione regionale;

f) atti emanati da altre amministrazioni;

g) comunicati aventi carattere di generalità della Presidenza della Giunta regionale e degli Assessorati regionali;

h) avvisi, a carattere generale, dell'Unità sanitaria locale, di enti ed organi regionali;

i) disposizioni dell'Assessorato dell'indu-stria, del commercio e dell'artigianato concernenti le società cooperative;

l) altri atti la cui pubblicazione è prevista ai sensi della l. 241/1990 o da altre specifiche disposizioni di legge.

3. La parte terza contiene annunzi legali nonché bandi ed avvisi di concorsi.

4. Oltre agli atti da pubblicarsi ai sensi dei commi 1, 2 e 3, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale altri tipi per i quali l'organo adottante ravvisi la necessità di renderli noti al pubblico ed espressamente la sancisca nell'atto stesso.

5. L'avvenuta pubblicazione rende presunta la conoscenza degli atti ai terzi.

Art. 3

(Cadenza di pubblicazione, bilinguismo e regolamentazione della pubblicazione. Pubblicazione per estratto.)

1. Il Bollettino ufficiale è pubblicato settimanalmente, salvo edizioni straordinarie, e tutti gli atti in esso contenuti sono trascritti in lingua italiana e lingua francese in ossequio al disposto dell'art. 38 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.

2. Il testo che costituisce la redazione ufficiale dell'atto è quello nella cui lingua l'atto stesso è stato predisposto ed approvato.

3. L'invio degli atti al Centro direzionale per gli affari legislativi avviene a cura degli uffici o servizi interessati tramite lettera di accompagnamento contenente la richiesta di pubblicazione con l'indicazione della normativa sulla cui base la pubblicazione deve essere effettuata e corredata di due copie conformi all'originale dell'atto stesso. La conformità delle copie all'originale è attestata dall'ufficio o servizio mittente tramite l'apposizione di un timbro recante la dicitura "copia conforme all'originale" con la sottoscrizione del funzionario responsabile.

4. E' fatto divieto di pubblicare per estratto, cioè privi della parte narrativa e con la parte dispositiva per intero, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari, ed ogni altro atto che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della l. 241/1990, della l.r. 59/1991 e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione per estratto, l'atto deve pervenire già predisposto in tale forma a cura dell'ufficio o servizio competente e corredato di una copia dell'atto stesso nel testo integrale.

5. L'ufficio del Bollettino ufficiale non può apportare modifiche ai testi pervenutigli come previsto dal comma 3 e provvede a segnalare gli errori eventualmente rilevati all'ufficio o al servizio competente che, a sua volta, predispone gli atti necessari per la pubblicazione di un sollecito avviso di rettifica.

6. Qualora i termini di cui all'art. 4 lo consentano, può essere disposto il rinvio della pubblicazione dell'atto errato in attesa che dal competente ufficio o servizio pervenga il testo corretto dell'atto stesso.

Art. 4

(Termini per la pubblicazione)

1. Il Centro direzionale per gli affari legislativi provvede a far pubblicare sul Bollettino ufficiale le leggi e i regolamenti regionali nonché tutti gli atti previsti dalla presente legge o da altre leggi sia statali sia regionali nel termine di giorni trenta decorrenti dal ricevimento dei medesimi e salvo che specifiche disposizioni prevedano termini diversi o che una particolare e motivata urgenza imponga termini più brevi.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi nel periodo necessario alla traduzione dei testi ufficiali da parte dell'Office régional de la langue française al quale il Centro direzionale per gli affari legislativi deve inviare gli atti da tradurre entro sette giorni decorrenti dal giorno in cui li ha ricevuti.

Art. 5

(Formule della promulgazione)

1. L'atto di promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali, di competenza del Presidente della Giunta regionale, si compone di quattro parti:

a) l'attestazione del procedimento seguito;

b) l'intestazione;

c) l'ordine di pubblicazione;

d) la clausola esecutiva.

2. La formula dell'attestazione del procedi-mento seguito che precede quella dell'intestazione, è la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato".

3. La formula dell'intestazione, che precede il testo della legge o del regolamento regionale è la seguente: "il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge (il seguente regolamento)".

4. La formula dell'ordine di pubblicazione, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge o del regolamento regionale, è la seguente: "La presente legge (il presente regolamento) sarà pubblicata (pubblicato) sul Bollettino ufficiale della Regione".

5. Le formule dell'ordine di pubblicazione, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, che segue il testo della legge o del regolamento regionale, sono le seguenti:

a) "La presente legge (Il presente regolamento) è dichiarata (dichiarato) urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione";

b) "La presente legge (Il presente regolamento) è dichiarata (dichiarato) urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno ...............", con l'indicazione di una data anteriore al termine ordinario di entrata in vigore.

6. Qualora risulti necessario disporre dell'entrata in vigore diversa da quelle previste dai commi 4 e 5, si possono adottare le seguenti formule:

a) "La presente legge (Il presente regolamento) sarà pubblicata (pubblicato) sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno ...........", indicando cioè una data composta di giorno, mese ed anno;

b) "La presente legge (Il presente regolamento) sarà pubblicata (pubblicato) sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore dopo ... giorni dalla sua pubblicazione", indicando cioè il numero dei giorni decorso il quale la legge entra in vigore.

7. La formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge o del regolamento regionale, è la seguente: "E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla (osservarlo) e farla (farlo) osservare come legge (regolamento) della Regione autonoma Valle d'Aosta".

8. La clausola esecutiva è seguita dalla data di promulgazione e dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale.

9. Per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale, dopo la data e la sottoscrizione di cui al comma 8, è riportato, a cura dei competenti servizi del Consiglio regionale, sinteticamente, il procedimento di approvazione della legge o del regolamento (lavori preparatori) con l'indicazione degli organi che vi hanno preso parte, della data e del numero eventuale di adozione degli atti stessi.

10. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con proprio provvedimento, le formule necessarie al fine di redigere l'iter di approvazione delle leggi o dei regolamenti regionali (lavori preparatori), di cui al comma 9.

Art. 6

(Stampa e distribuzione)

1. La Giunta regionale provvede, ogni triennio, ad assegnare la stampa del Bollettino ufficiale, tramite apposita gara, ad una tipografia con preferenza, a parità di altre condizioni, per quelle aventi sede legale ed operanti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni.

2. Le imprese interessate, al fine di partecipare alla gara di cui al comma 1, devono essere in grado di garantire un costante, rapido ed efficiente collegamento col Centro direzionale per gli affari legislativi; la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, nel capitolato d'oneri, le condizioni necessarie per il raggiungimento di detto fine.

3. La stampa del Bollettino ufficiale avviene utilizzando carta riciclata al cento per cento, ai sensi della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Utilizzo di carta riciclata).

4. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, con proprio provvedimento, l'impostazione e la veste grafica del Bollettino ufficiale.

5. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, semestralmente rinnova-bile, i soggetti ai quali il Bollettino ufficiale è inviato gratuitamente, il numero di copie riservato ad ognuno dei destinatari nonché le eventuali condizioni alle quali è sottoposta l'attribuzione gratuita del Bollettino ufficiale.

6. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento, da rinnovare annualmente e da adottarsi entro il 30 settembre, i prezzi e le condizioni di abbonamento, nonché le modalità per le inserzioni ed i relativi prezzi.

7. La Giunta regionale é, altresì, autorizzata a stipulare appositi contratti con una o più librerie della Regione per la vendita al pubblico di copie del Bollettino ufficiale, i cui fascicoli residui sono, mensilmente, restituiti al Centro direzionale per gli affari legislativi; i contratti suddetti devono contenere anche le condizioni praticate alle librerie per la vendita del Bollettino ufficiale.

Art. 7

(Conservazione del Bollettino ufficiale)

1. Il fascicolo originale di ogni numero del Bollettino ufficiale è conservato a cura del competente servizio del Centro direzionale per gli affari legislativi.

2. Le copie di ogni numero del Bollettino ufficiale che residuano a seguito della distribuzione agli abbonati e della vendita tramite libreria di cui al comma 7 dell'art. 6 sono conservate a cura del competente servizio del Centro direzionale per gli affari legislativi per due anni; decorso tale termine, le copie eccedenti il numero di tre sono inviate al macero.

3. Parallelamente alla conservazione prevista dai commi 1 e 2, il competente servizio del Centro direzionale degli affari legislativi può provvedervi anche tramite appositi sistemi informatici.

Art. 8

(Direttore responsabile del Bollettino ufficiale)

1. Il direttore responsabile del Bollettino ufficiale é nominato, in ossequio al disposto di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Dirigente del Centro direzionale per gli affari legislativi.

Art. 9

(Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta)

1. Al fine di rendere effettivi e penetranti i principi di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 1 della l. 241/1990 e della l.r. 59/1991 è istituito l'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta. In esso sono pubblicati tutti gli atti che, ai sensi della presente legge o di altre leggi statali o regionali, non debbono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale.

2. Gli atti sono esposti, salvo diverse disposizioni, all'Albo di cui al comma 1 per quindici giorni consecutivi affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione.

3. La pubblicazione effettuata tramite l'Albo notiziario della Regione autonoma Valle d'Aosta ha funzioni di mera pubblicità - notizia e non serve a formare la presunzione di conoscenza presso i terzi, salvo casi in cui vi sia estrema urgenza di rendere pubblico un atto che, ai sensi della legislazione vigente, è pubblicato solo sul Bollettino ufficiale. In tale ipotesi la legale conoscenza dell'atto è data dalla pubblicazione sull'Albo notiziario e da quella sul Bollettino ufficiale.

4. La pubblicazione effettuata con altri mezzi non sostituisce quella prevista dalla presente legge.

Art. 10

(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti iscritti al capitolo 20475 (Spese editoriali e stampa del Bollettino ufficiale della Regione) del bilancio di previsione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo dei futuri esercizi.

2. Alla determinazione annua degli oneri si provvede ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni.