Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 23 02 1993

Bollettino ufficiale 2 3 1993 n. 10

Norme per il conferimento di consulenze e la costituzione di commissioni consultive e di studio e per l’indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale.

Art. 1

(Consulenze e commissioni consultive o di studio)

1. La Giunta regionale, per lo studio di problemi di particolare rilievo scientifico e tecnico connessi con lo svolgimento delle proprie funzioni, nonché per la soluzione di problemi organizzativi o di programma della pubblica amministrazione, richiedenti specifica competenza professionale o iscrizione in albi professionali, può conferire incarichi di consulenza o costituire commissioni consultive o di studio su oggetti precisamente determinati, stipulando, ove occorra, apposite convenzioni.

2. Gli incarichi di consulenza rispondono ad esigenze di integrazione delle figure professionali esistenti nell’organico regionale, hanno carattere di specialità e possono essere conferiti esclusivamente a persone fisiche, persone giuridiche ed istituti od organismi che non abbiano con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.

Art. 2

(Soggetti affidatari di incarichi)

1. Gli incarichi di consulenza sono conferiti a:

a) enti regionali o a partecipazione regionale;

b) istituti universitari;

c) organismi specializzati ed istituti scientifici senza fini di lucro;

d) esperti o professionisti di provata esperienza ed accertata capacità, da incaricarsi individualmente o collegialmente in relazione alla natura ed alla complessità dei problemi e degli studi oggetto della consulenza.

2. Nel conferimento degli incarichi di consulenza dovrà, per quanto possibile, essere rispettato come ordine di priorità l’elencazione di cui al comma uno.

3. Gli incarichi di componente esterno di commissioni consultive o di studio sono conferiti a persone nominate dagli enti di cui alle lettere a), b), c), del comma uno ovvero alle persone indicate alla lettera d) dello stesso comma.

4. Gli incaricati, ai sensi dei commi uno e tre, nei limiti connessi all’espletamento dei compiti loro affidati, possono accedere ai documenti amministrativi della Regione, nonché sentire i dirigenti responsabili degli uffici competenti.

5. Non possono essere conferiti incarichi e consulenze a persone non iscritte agli appositi albi professionali ove la materia dell’incarico rientri nelle competenze specifiche di un ordine professionale.

Art. 3

(Condizioni per il conferimento degli incarichi)

1. Il rappresentante legale delle persone giuridiche, degli istituti od organismi prescelti per gli incarichi rilascia ai competenti servizi della Regione, prima dell’adozione dell’atto di affidamento, un’attestazione debitamente autenticata con la quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che nessuno fra i soci o fra i componenti dei propri organi intrattiene un rapporto di servizio a qualsiasi titolo con la Regione o con gli enti da essa dipendenti.

2. La presenza in qualità di soci o amministratori di associazioni, società o enti, di persone che hanno con la Regione o con gli enti da essa dipendenti un rapporto di servizio, non costituisce causa di esclusione dal conferimento degli incarichi previsti dal comma uno qualora le persone medesime rivestono le summenzionate qualità per nomina o designazione di organi regionali in società, associazioni od enti promossi dalla Regione e di cui la Regione faccia parte che perseguano finalità o programmi di interesse della stessa Regione.

3. Parimenti le persone fisiche cui si propone l’incarico debbono far pervenire alla Presidenza della Giunta un’attestazione, debitamente autenticata, con la quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano che nei loro confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal comma uno.

Art. 4

(Procedure relative al conferimento di incarichi)

1. Il conferimento degli incarichi, le convenzioni e la costituzione delle Commissioni sono deliberate dalla Giunta regionale.

2. L’atto deliberativo della Giunta deve indicare:

a) l’oggetto, i termini e le condizioni per l’espletamento della prestazione;

b) il curriculum dettagliato del soggetto cui la prestazione è affidata;

c) la motivazione della scelta;

d) il compenso stabilito con i criteri di cui all’articolo cinque.

3. L’incarico, sia di consulenza che di componente di commissione consultiva e di studio, deve essere non superiore alla durata di un anno; esso può essere rinnovabile. Complessivamente, non possono affidarsi allo stesso soggetto incarichi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari consecutivi quale che sia la materia di competenza; inoltre, è escluso il cumulo di incarichi nello stesso esercizio.

4. Le limitazioni stabilite dal comma tre non si applicano per gli incarichi in seno ad organi tecnici o consultivi per i quali le leggi istitutive stabiliscano una durata superiore ad un anno e qualora si rendesse necessaria con provvedimento motivato, una proroga della durata di tali organi e nel caso di specifiche deroghe in materia di assistenza legale e fiscale, motivate dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Compensi)

1. I compensi per ogni incaricato non possono superare la misura media stabilita dalle vigenti tariffe professionali. In mancanza di tariffe professionali i compensi sono commisurati all’oggettiva entità della prestazione e stabiliti in riferimento alle tariffe della categoria professionale più affine. È altresì corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di trasferta nella misura prevista dalle normative vigenti per i dipendenti della Regione. Gli oneri del consulente sono stabiliti in apposito disciplinare d’incarico.

Art. 6

(Indizione di congressi e convegni)

1. La Giunta regionale può indire, su temi attinenti alle proprie funzioni, congressi o convegni di studio alla cui organizzazione sovraintendono il Presidente della Giunta o l’Assessore competente per materia, avvalendosi degli uffici dipendenti, nonché di eventuali esperti, per la cui nomina si applicano le norme previste dalla presente legge.

La deliberazione relativa deve indicare la spesa prevista.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura della spesa prevista dalla presente legge, valutata in complessive lire 7.200 milioni, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte ai capitoli del bilancio di previsione della Regione per il 1993 di seguito elencati per l’importo di fianco specificatamente indicato:

a) Cap. 21610 "Spese per l’organizzazione di congressi e convegni

Legge regionale 23 febbraio 1993 n. 7" lire 500.000.000

b) Cap. 21820 "Spese per incarichi di consulenza e per la partecipazione a commissioni consultive o di studio a carattere generale.

Legge regionale 23 febbraio 1993 n. 7" lire 1.000.000.000

c) Cap. 30060 "Spese per incarichi di consulenza connessi ad interventi nel settore della formazione professionale

Legge regionale 23 febbraio 1993 n. 7" lire 50.000.000

d) Cap. 33130 "Spese per incarichi di consulenza in materia finanziaria.

Legge regionale 23 febbraio 1993 n. 7" lire 300.000.000

e) Cap. 38340 "Spese per incarichi di consulenza nell’ambito dell’assetto ed uso del territorio.

Legge regionale 23 febbraio 1993 n. 7" lire 150.000.000

f) Cap. 38900 "Spese per studi, sperimentazione e ricerche nell’ambito della selvicoltura, della tecnologia del legno e della gestione delle risorse naturali.

Legge regionale 23 febbraio 1993 n. 7" lire 300.000.000

g) Cap. 45950 "Spese per incarichi di consulenza connessi ad interventi in campo economico.

Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7" lire 300.000.000

h) Cap. 49300 "Spese per consulenze e per la partecipazione a commissioni consultive o di studio nel settore delle opere pubbliche.

Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7" lire 100.000.000

i) Cap. 55160 "Spese per incarichi di consulenza connessi ad attività scolastiche e culturali.

Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7" lire 200.000.000

l) Cap. 58390 "Spese per incarichi di consulenza in materia sanitaria e dell’assistenza sociale.

Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7" lire 1.000.000.000

m) Cap. 64860 "Spese per incarichi di consulenza in materia turistica.

Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7" lire 500.000.000

n) Cap. 66160 "Spese per incarichi di consulenza e documentazione ai fini della valorizzazione dei beni culturali.

Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7" lire 1.500.000.000

o) Cap. 67200 "Spese per incarichi di consulenza e per la partecipazione a commissione consultive o di studio nel settore della pianificazione territoriale.

Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7" lire 1.000.000.000

p) Cap. 67950 "Spese per incarichi di consulenza connessi ad interventi in materia di trasporti, sistemi di comunicazione, ferrovie e intermodalità del trasporto.

Legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7" lire 300.000.000

2. A decorrere dal 1994 gli oneri previsti dalla presente legge saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.