Legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 - Testo storico

Legge regionale 29 marzo 2018, n. 7

Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia.

(B.U. dell'8 maggio 2018, n. 22)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Natura e finalità

Art. 3 Attività istituzionali

Art. 4 Attività non istituzionali

Art. 5 Interoperabilità e accesso ai dati informatici

CAPO II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 6 Documento di programmazione triennale

Art. 7 Piano operativo annuale

CAPO III

ORGANI

Art. 8 Organi

Art. 9 Direttore generale

Art. 10 Funzioni del direttore generale

Art. 11 Revisore dei conti

Art. 12 Funzioni del revisore dei conti

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 13 Struttura organizzativa e regolamento interno

Art. 14 Risorse finanziarie

Art. 15 Disposizioni in materia di contabilità

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16 Vigilanza e controllo

Art. 17 Controllo della Regione sugli atti

Art. 18 Poteri sostitutivi

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Disposizioni transitorie

Art. 20 Rinvio

Art. 21 Abrogazioni

Art. 22 Disposizioni finanziarie

Art. 23 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge reca nuove disposizioni per la disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta, già istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), al fine di assicurare efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, in armonia con quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Art. 2

(Natura e finalità)

1. L'ARPA è ente strumentale della Regione, facente parte del comparto unico regionale, e ne realizza gli indirizzi programmatici per il miglioramento delle condizioni ambientali, anche attraverso la verifica di sostenibilità delle azioni di sviluppo, nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, tecnico-scientifica, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. La Regione, gli enti locali e le loro forme associative e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) si avvalgono dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecnico-scientifiche per la salvaguardia e la promozione della qualità dell'ambiente, anche in relazione agli obiettivi regionali di tutela della salute umana e prevenzione, attraverso attività analitiche, di monitoraggio, valutazione, controllo, elaborazione e gestione dell'informazione ambientale.

Art. 3

(Attività istituzionali)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e tenuto conto del programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 10 della l. 132/2016, sono attività dell'ARPA:

a) il monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito anche attraverso la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di osservazione e raccolta dei dati ambientali e l'utilizzo di strumenti modellistici;

b) il controllo delle fonti e dei fattori fisici, chimici e biologici di pressione sulle matrici ambientali aria, acqua e suolo, di inquinamento acustico, da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti, dei relativi impatti sugli ecosistemi, sull'uomo e sull'ambiente in generale, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo, ispezione e verifica, in ambiente esterno e interno;

c) il monitoraggio dei parametri ambientali correlabili con le dinamiche globali di cambiamento meteo-climatico;

d) il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali, agli enti locali e alle loro forme associative e all'Azienda USL per l'esercizio di funzioni in materia ambientale previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla formulazione di pareri tecnici e alla redazione di valutazioni tecniche relativi a limiti di accettabilità, standard di qualità, norme e metodologie di campionamento e di analisi, in conformità alle indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

e) i controlli analitici per la caratterizzazione dei fattori ambientali in connessione alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione collettiva, con particolare riferimento agli ambienti esterni e confinati, e agli ambienti di lavoro a supporto dell'Azienda USL, anche in relazione a situazioni di emergenza, nonché alla salute animale;

f) le attività analitiche richieste dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, nonché nell'ambito dello svolgimento delle attività di prefettura da parte dell'Amministrazione regionale, quale laboratorio regionale di riferimento;

g) il supporto tecnico-analitico alle attività di controllo e di vigilanza svolte dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, nonché, per quanto di competenza, le asseverazioni tecniche delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito dei procedimenti sanzionatori in materia di tutela ambientale;

h) il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti sui temi concernenti l'efficienza e il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, comprese le attività di cui all'articolo 29 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), secondo le modalità ivi previste;

i) la collaborazione con le strutture regionali competenti per la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio di piani regionali in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a particolari rischi ed emergenze per l'ambiente e la popolazione;

j) la ricerca applicata in campo ambientale necessaria per lo sviluppo e il continuo approfondimento delle conoscenze attinenti al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2;

k) la produzione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali e sui relativi impatti, anche attraverso la redazione e il continuo aggiornamento, sulla base dei dati acquisiti, della relazione sullo stato dell'ambiente regionale, pubblicata nel proprio sito web;

l) la gestione del portale informativo ambientale sui temi di competenza, la trasmissione dei dati e delle informazioni agli organi istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e al Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), attraverso il punto focale regionale costituito dal Sistema informativo regionale ambientale (SIRA);

m) la divulgazione e l'informazione, anche in collaborazione con l'Amministrazione regionale, concernenti la conoscenza dei temi ambientali;

n) la collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e l'attuazione di iniziative e programmi di formazione e di educazione ambientale;

o) la partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile;

p) le prestazioni tecnico-scientifiche rese a soggetti privati, per le quali i medesimi sono tenuti, sulla base della normativa vigente, ad avvalersi in via esclusiva dell'ARPA;

q) ogni altro compito o attività in materia ambientale individuati dalla normativa vigente o ad essa assegnati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

2. L'ARPA svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), definiti dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ed estendendone la portata, in relazione alle specificità territoriali o ad esigenze specifiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. L'ARPA predispone e aggiorna periodicamente la Carta dei servizi e delle attività per informare i cittadini e i portatori di interesse sugli standard delle attività istituzionali di cui al presente articolo e sulle modalità del loro svolgimento.

Art. 4

(Attività non istituzionali)

1. L'ARPA può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'erogazione di prestazioni non rientranti nelle attività istituzionali di cui all'articolo 3, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale e non interferisca con il pieno raggiungimento dei LEPTA, applicando per lo svolgimento di tali attività le tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se compatibili con l'imparzialità dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su ambiti sottoposti a vigilanza da parte delle strutture regionali competenti o del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Art. 5

(Interoperabilità e accesso ai dati informatici)

1. L'ARPA e la Regione collaborano per garantire la coerenza e l'interoperabilità delle rispettive banche dati, anche in relazione alle linee di indirizzo contenute nei Piani di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), concertando i processi di acquisizione e condivisione dei dati ambientali e assicurando l'informazione al pubblico ai sensi della normativa vigente.

2. L'ARPA partecipa e collabora, altresì, allo sviluppo del Sistema delle conoscenze territoriali (SCT) della Valle d'Aosta, quale sistema della conoscenza geografica condivisa.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 6

(Documento di programmazione triennale)

1. Il documento di programmazione triennale (DPT) contiene la previsione delle linee di attività dell'ARPA su scala triennale, nel rispetto dei LEPTA, adeguati alle caratteristiche territoriali della Regione, del programma triennale di cui all'articolo 10 della l. 132/2016, delle linee di indirizzo definite nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della programmazione e pianificazione regionale di settore; esso costituisce documento di riferimento ai fini della predisposizione del bilancio di previsione e del piano operativo annuale di cui all'articolo 7.

2. Il DPT è adottato dal direttore generale e approvato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 7

(Piano operativo annuale)

1. Il piano operativo annuale (POA) costituisce la definizione operativa della programmazione tecnico-gestionale annuale delle attività dell'ARPA.

2. Il POA è articolato secondo servizi, attività e temi ambientali, in armonia con le attività istituzionali di cui all'articolo 3 e con il piano della performance adottato ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

3. Il POA è adottato dal direttore generale e trasmesso, unitamente al piano della performance, alla struttura regionale competente in materia di ambiente, di seguito denominata struttura competente.

CAPO III

ORGANI

Art. 8

(Organi)

1. Sono organi dell'ARPA:

a) il direttore generale;

b) il revisore dei conti.

Art. 9

(Direttore generale)

1. Il direttore generale dell'ARPA è nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di dimensioni almeno equiparabili all'ARPA per entità di bilancio e complessità organizzativa e operanti in ambito ambientale, dotati dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. 132/2016.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile consecutivamente per una sola volta senza nuova procedura comparativa con avviso pubblico, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione dalla Giunta regionale. L'incarico di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La nomina a direttore generale determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.

3. Il trattamento economico attribuito al direttore generale è equiparato a quello del Segretario generale della Regione ed è stabilito dalla Giunta regionale, entro i limiti e secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 22/2010. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'ARPA.

4. Alla scadenza del contratto, la Giunta regionale può procedere, con propria deliberazione e previa valutazione positiva dell'operato del direttore generale, al rinnovo dell'incarico. In caso di mancata conferma, il direttore generale precedentemente nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo direttore. In ogni caso, il direttore generale non può rimanere in carica per un periodo superiore, complessivamente, a dieci anni consecutivi.

5. L'incarico di direttore generale è revocato:

a) quando ricorrano gravi e comprovati motivi o quando la gestione presenti una situazione di grave disavanzo d'esercizio tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico-finanziario dell'ARPA;

b) in caso di gravi o reiterate violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione; costituisce grave violazione di legge anche il mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione dei documenti di bilancio e degli atti amministrativi di programmazione generale; in tale ultimo caso, la revoca è disposta in caso di mancata ottemperanza del termine assegnato dalla diffida ad adempiere;

c) in caso di esito negativo della valutazione di cui all'articolo 16, comma 3.

6. L'incarico di direttore generale è assoggettato a decadenza nel caso in cui sopravvengano, in corso di mandato, cause di inconferibilità e nel caso in cui l'interessato non rimuova, entro quindici giorni dalla contestazione, cause o situazioni sopravvenute di incompatibilità.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 la Giunta regionale risolve, con propria deliberazione, il contratto di lavoro del direttore generale, dichiarandone la decadenza e provvedendo, nei termini di legge, alla sua sostituzione.

8. In caso di assenza o impedimento il direttore generale è sostituito da altro dipendente dell'ARPA di qualifica dirigenziale, secondo quanto disposto dal regolamento interno, il quale stabilisce altresì l'ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al sostituto per i periodi di sostituzione o di reggenza.

Art. 10

(Funzioni del direttore generale)

1. Al direttore generale dell'ARPA spetta, in particolare:

a) la legale rappresentanza dell'ente;

b) la direzione e il coordinamento dell'ente, di cui è responsabile;

c) l'adozione di tutti gli atti necessari all'espletamento delle funzioni di gestione che gli sono attribuite, ivi compresi gli aggiornamenti della Carta dei servizi e delle attività;

d) l'adozione del regolamento interno e la trasmissione, per l'approvazione, alla Giunta regionale, per il tramite della struttura competente;

e) la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate, nonché dell'imparzialità, dell'efficienza, dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa;

f) il raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali fissati dalla Regione e degli adempimenti informativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 11

(Revisore dei conti)

1. Al revisore dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'ARPA. Il revisore è nominato, per quattro anni, con deliberazione della Giunta regionale, secondo la procedura prevista dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), ed è scelto tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il compenso spettante al revisore dei conti è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 3bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

Art. 12

(Funzioni del revisore dei conti)

1. Al revisore dei conti spetta, in particolare:

a) la predisposizione della relazione sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nella relazione è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità;

b) la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e sulla economicità della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità, anche mediante tecniche di campionamento;

c) la predisposizione della relazione sulla proposta di rendiconto. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; può contenere, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) le verifiche di cassa periodiche;

e) ogni ulteriore controllo di congruità, di coerenza e di attendibilità degli atti dell'ARPA, in osservanza degli adempimenti normativi contabili vigenti.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE

Art. 13

(Struttura organizzativa e regolamento interno)

1. L'ARPA si configura in un'unica Agenzia operante sull'intero territorio regionale.

2. Per la disciplina della propria organizzazione, l'ARPA si dota di un regolamento interno, nel rispetto della presente legge e delle disposizioni e dei regolamenti attuativi previsti dalla l. 132/2016.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) disciplina l'assetto della struttura organizzativa dell'ARPA, con particolare riferimento all'organigramma, alla graduazione delle strutture organizzative e alle funzioni del personale, definendo la ripartizione dei compiti all'interno della struttura, secondo criteri di autonomia, responsabilità, trasparenza e funzionalità;

b) disciplina modalità di conferimento e competenze relativamente agli incarichi di direttore tecnico e amministrativo;

c) definisce le funzioni e le procedure per garantire l'efficacia e la qualità delle attività istituzionali;

d) può individuare organismi interni di coordinamento fra le diverse strutture organizzative;

e) definisce le modalità di conferimento della qualifica di personale ispettivo.

Art. 14

(Risorse finanziarie)

1. Le attività istituzionali di cui all'articolo 3 sono finanziate con trasferimento ordinario annuale della Regione, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata.

2. Le spese di investimento dell'ARPA sono finanziate con trasferimento ordinario annuale della Regione, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata.

3. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere integrati per il finanziamento di progetti specifici, coerenti con le finalità di cui all'articolo 2.

4. Le attività istituzionali di cui all'articolo 3 rese a favore dell'Azienda USL sono oggetto di rimborso forfetario da parte della medesima Azienda, nella misura stabilita annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione e prevista in apposito finanziamento a destinazione vincolata.

5. Le attività istituzionali di cui all'articolo 3 a supporto della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili sono oggetto di apposito finanziamento a destinazione vincolata da parte della Regione.

6. Gli oneri per le attività istituzionali di cui all'articolo 3, svolte dall'ARPA su specifiche richieste degli enti locali e delle loro forme associative, sono coperti dal trasferimento regionale di cui al comma 1, fatti salvi specifici accordi che prevedano trasferimenti aggiuntivi a carico degli stessi, da definire in relazione alla tipologia e alla complessità delle attività richieste all'ARPA.

7. Gli oneri sostenuti dall'ARPA per le azioni ambientali discendenti dall'applicazione dell'articolo 3ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo il principio "chi inquina paga", sono posti a carico dei soggetti individuabili ai quali è imputato il danno causato all'ambiente.

8. Al finanziamento dell'ARPA concorrono, inoltre:

a) eventuali trasferimenti vincolati destinati alla stessa;

b) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per specifici progetti cui la stessa partecipa;

c) tariffe o contributi spese previsti dalla normativa statale o regionale vigente;

d) corrispettivi per prestazioni per conto di privati o di enti, rese ai sensi dell'articolo 4;

e) eventuali rendite patrimoniali;

f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni o contributi di altri enti.

Art. 15

(Disposizioni in materia di contabilità)

1. L'ARPA adotta la contabilità finanziaria e le disposizioni in materia di contabilità previsti dalla normativa vigente per la Regione.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16

(Vigilanza e controllo)

1. L'ARPA è sottoposta all'attività di vigilanza e controllo dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale dell'ARPA fornisce alla struttura competente, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti. La struttura competente può, inoltre, disporre ispezioni e verifiche presso gli uffici dell'ARPA.

3. Per la verifica dei risultati di gestione dell'ARPA, la Giunta regionale approva, entro il mese di novembre di ogni anno, gli obiettivi tecnici, gestionali e amministrativi che devono essere raggiunti dall'ARPA nell'anno successivo. La valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avviene nei termini e con le modalità definiti con la deliberazione di approvazione. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce, inoltre, elemento di valutazione dell'attività del direttore generale.

Art. 17

(Controllo della Regione sugli atti)

1. La Regione, ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 16, esercita il controllo di conformità e di congruità, rispetto al DPT, al POA e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:

a) bilancio di previsione annuale;

b) conti consuntivi e relative relazioni illustrative;

c) regolamento interno di cui all'articolo 13.

2. Gli atti da sottoporre al controllo di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura competente entro dieci giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la Giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli atti. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, da fornire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. L'esecutività degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'esito positivo del controllo da parte della Giunta regionale.

4. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell'ARPA, salvo motivata dichiarazione di immediata esecutività.

Art. 18

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPA nell'attuazione di atti di indirizzo, vigilanza o controllo o di mancato adeguamento ai rilievi sul controllo dell'attività e dei risultati di gestione, la struttura competente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta. Gli oneri conseguenti all'intervento in via sostitutiva restano a carico dell'ARPA.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. Il direttore generale, il direttore tecnico, il direttore amministrativo e i revisori dei conti, nominati ai sensi degli articoli 8 e 15 della l.r. 41/1995 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

2. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui agli articoli 7, comma 5, e 15, comma 2, della l. 132/2016, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale dell'ARPA approva la Carta dei servizi e delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, secondo quanto disposto dalla presente legge, nel rispetto dei LEPTA e tenuto conto delle specificità territoriali.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale dell'ARPA adotta un nuovo regolamento interno, secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera d), e 13.

Art. 20

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce un tavolo tecnico per determinare la fattibilità e le modalità dell'eventuale transizione del personale dell'ARPA alla corrispondente disciplina del contratto collettivo del comparto unico regionale, nonché per disciplinare, ove necessario, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.

2. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 41/1995;

b) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37;

c) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18;

d) l'articolo 20 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;

e) l'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;

f) l'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;

g) l'articolo 29 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9;

h) l'articolo 33 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18;

i) il comma 2bis dell'articolo 29 della l.r. 13/2015;

j) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 6.020.000 a decorrere dall'anno 2019.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 per gli anni 2019 e seguenti:

a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 002 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) per annui euro 5.320.000 di cui 5.200.000 per interventi correnti e 120.000 per interventi d'investimento;

b) nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 001 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea) per annui euro 650.000 per interventi correnti;

c) nella Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) Programma 001 (Fonti energetiche) per annui euro 50.000 per interventi correnti.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione programma 9.002 per annui euro 5.320.000 di cui 5.200.000 di parte corrente e 120.000 di parte investimento nel 2019 e nel 2020;

b) nella Missione programma 13.001 per annui euro 650.000 di parte corrente nel 2019 e nel 2020;

c) nella Missione programma 17.001 per annui euro 50.000 di parte corrente nel 2019 e nel 2020.

4. L'onere annuo determinato ai sensi del presente articolo può essere rideterminato con legge di bilancio.

5. Le variazioni determinate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 non comportano modificazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione, mentre comportano modificazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale. Conseguentemente, il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), non è modificato.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.