Legge regionale 2 marzo 2010, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 7

Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilità.

(B.U. 16 marzo 2010, n. 11)

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche), la Regione disciplina, con la presente legge, le modalità di esercizio delle funzioni inerenti alla motorizzazione civile.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Nell'esercizio delle funzioni inerenti alla motorizzazione civile, la Regione esercita, in particolare, funzioni di programmazione e indirizzo nelle materie di:

a) sicurezza stradale;

b) educazione e sensibilizzazione stradale;

c) infomobilità.

2. La Regione promuove, inoltre, la semplificazione delle procedure nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, al fine di migliorare il rapporto con l'utenza.

Art. 3

(Piano regionale della sicurezza stradale)

1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito denominato Piano, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e ha durata triennale. Il Piano ha l'obiettivo di perseguire una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo Piano. (1)

2. In particolare, il Piano:

a) promuove il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;

b) favorisce l'educazione alla sicurezza stradale;

c) programma e realizza interventi volti a ridurre e prevenire l'incidentalità e le sue conseguenze, con particolare riferimento all'azione sanitaria in relazione alle misure preventive e di controllo e alla natura e alla tempestività del primo e pronto soccorso;

d) programma e realizza interventi infrastrutturali sulla rete stradale;

e) promuove il miglioramento dell'organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale e l'incentivazione di progetti volti ad assicurare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché una vivibilità migliore nelle aree urbane.

Art. 4

(Trasferimento del personale)

1. Il personale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 13/2008 è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione e inserito nell'organico della Giunta regionale.

Art. 5

(Dotazione organica)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale istituisce nuove strutture organizzative, modifica e aggiorna le strutture esistenti e ne definisce l'articolazione e le competenze secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di organizzazione della Regione.

2. In relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 4, la dotazione organica della struttura regionale, definita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), è incrementata di ventuno unità di personale di cui venti unità appartenenti alle categorie e un'unità con qualifica dirigenziale. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 47/2009.

Art. 6

(Modalità di inquadramento)

1. Al personale di cui all'articolo 4 sono attribuiti categorie, posizioni e profili corrispondenti alle aree funzionali, posizioni economiche e profili del Ministero dei trasporti, sulla base della tabella di cui all'allegato A. L'inquadramento è disposto con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

2. Il personale di cui all'articolo 4 è inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione corrispondenti, con diritto al trattamento economico previsto per la progressione retributiva, dalla prima alla terza, più vicina in difetto rispetto al trattamento in godimento, oltre alle eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali. Le predette categorie e posizioni sono indicate nella tabella di cui all'allegato A.

3. Nell'ipotesi in cui, all'atto dell'inquadramento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile. Il trattamento economico presso la Regione è articolato in stipendio, indennità di bilinguismo ed eventuali retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e assegno ad personam riassorbibile.

4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 7

(Riscossione dei proventi della motorizzazione civile)

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per la riscossione dei proventi inerenti all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, ivi inclusa la compartecipazione, da parte delle imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene per l'erogazione dei servizi in materia di motorizzazione civile. (2)

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 2010 è determinato in euro 1.106.600, per l'anno 2011 in euro 1.466.600 e in euro 1.071.600 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale), 1.3.1.10 (Oneri per servizi e spese generali), 1.3.1.11 (Comitati e commissioni), 1.3.3.10 (Spese di gestione del sistema informatico regionale), 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) e 1.3.4.10 (Spese di gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare della Regione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) mediante l'iscrizione di euro 176.000 annui per diritti di motorizzazione civile nella parte entrata, titolo III, unità previsionale di base 1.03.01.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012, derivanti dall'introito dei proventi delle operazioni svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 13/2008;

b) mediante l'iscrizione di euro 300.000 annui per la compartecipazione degli operatori agli oneri della motorizzazione civile nella parte entrata, titolo III, unità previsionale di base 1.03.01.80 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012, derivanti dall'introito della compartecipazione finanziaria da parte delle imprese operanti nel settore agli oneri sostenuti dalla Regione per l'erogazione di servizi in materia di motorizzazione civile;

c) mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto F1 (Regionalizzazione della motorizzazione civile) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso, così ripartito nelle tre annualità:

1) 2010: euro 630.600;

2) 2011: euro 990.600;

3) 2012: euro 595.600.

4. La Regione è autorizzata a gestire sul proprio bilancio, nell'ambito delle partite di giro, le somme versate dall'utenza per l'introito dei bolli e delle targhe, da riversare allo Stato.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Disposizione finale)

1. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 4 decorre dall'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. 13/2008.

1bis. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale già in possesso della tessera di polizia stradale rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in conformità all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è rilasciata apposita tessera sostitutiva al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). (3)

1ter. Salvo quanto disposto dal comma 1bis, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di rilascio delle tessere di polizia stradale per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. 285/1992. (4)

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Tabella comparazione categorie (articolo 6)

CCNL - Ministeri

CCRL - REGIONE VALLE D'AOSTA

AREA/FASCIA

CATEGORIA

POSIZIONE

Profilo

AREA 1 - F1 - EX A1 -

A

A

Ausiliario / Usciere

AREA 1 - F2 - EX A1 SUPER

A

A

AREA 2 - F1 - EX B1

B

B2

Coadiutore

AREA 2 - F2 - EX B2

C

C1

Operatore amministrativo

AREA 2 - F3 - EX B3

C

C2

Segretario / Programmatore/ Assistente amministrativo / Tecnico informatico

AREA 2 - F4 - EX B3 SUPER -

C

C2

AREA 2 - F5 -

C

C2

Segretario / Programmatore/ Assistente amministrativo / Tecnico informatico

AREA 2 - F6

C

C2

AREA 3 - F1 - EX C1

D

D

Esperto informatico /

Istruttore tecnico /

Collaboratore amministrativo / Istruttore amministrativo /

Specialista informatico / Funzionario socio-economico / Funzionario amministrativo / Istruttore tecnico o amministrativo /

Collaboratore amministrativo / Istruttore amministrativo

AREA 3 - F2 - EX C1 SUPER

D

D

AREA 3 - F3 - EX C2

D

D

AREA 3 - F4 - EX C3

D

D

AREA 3 - F5 - EX C3 SUPER

D

D

AREA 3 - F6

D

D

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 7 ottobre 2011. n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito denominato Piano, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e ha durata triennale. Il Piano ha l'obiettivo di perseguire una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia. La Giunta regionale, ove necessario e sentita la Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo Piano.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 7 ottobre 2011. n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Riscossione dei proventi della motorizzazione civile)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per la riscossione dei proventi inerenti all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, ivi inclusa la compartecipazione, da parte delle imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene per l'erogazione dei servizi in materia di motorizzazione civile.".

(3) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.

(4) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.