Legge regionale 9 agosto 1985, n. 69 - Testo storico

Legge regionale n. 69 del 09 08 1985

Bollettino ufficiale 03 10 1985 n. 17, 1° S.S. al n. 21 del 25 09 1985.

Norme integrative dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 1

In considerazione delle peculiarità sancite dallo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e dall'attuale situazione operativa e di funzionamento dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 ("Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali"), si applicano nella Regione con le seguenti integrazioni:

a) i concorsi di ammissione all'impiego di personale presso l'Unità sanitaria locale Valle d'Aosta sono indetti ed espletati dalla Regione;

b) nelle commissioni giudicatrici la presidenza è affidata al Presidente della Giunta regionale o a un consigliere regionale da lui delegato ed è garantita la rappresentanza dell'Unità sanitaria locale;

c) le competenze attribuite dall'articolo 9 della citata legge 20 maggio 1985, n. 207 ad organi dell'Unità sanitaria locale sono svolte dagli organi della Regione.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.