Legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 13 12 1984

Bollettino ufficiale 28 12 1984 n. 17

Realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne - Charemoz.

Art. 1

È autorizzata, per gli esercizi 1984, 1985 e 1986, la spesa complessiva di lire dodici miliardi per la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone fra il Comune di Cogne e la località di Charemoz, in Comune di Gressan.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all’attuazione dell’intervento di cui all’articolo precedente e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, e ad aggiudicare le forniture ed i lavori relativi.

Art. 3

Gli oneri derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, finanziati per complessive lire 4.000.000.000 con i fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici - ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge 10 aprile 1981, n. 151, sono ripartiti come segue:

- per l’esercizio 1984 L. 4.000.000.000

- per l’esercizio 1985 L. 5.000.000.000

- per l’esercizio 1986 L. 3.000.000.000

Le spese indicate al comma precedente graveranno sul capitolo 38095, di nuova istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni 1985 e 1986.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede come segue:

a) per l’anno 1984 - mediante riduzione di L. 4.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984 di cui L. 2.000.000.000 sugli interventi previsti

all’allegato n. 8 del bilancio stesso, relativi alla realizzazione della tranvia intercomunale Cogne - Charemoz e L. 2.000.000.000 sugli interventi previsti nello stesso allegato n. 8 relativi al finanziamento della spesa per l’attuazione del collegamento autostradale Sarre - Courmayeur. Su quest’ultimo intervento rimane di conseguenza disponibile la minor somma di L. 36.100.000.000.

b) per l’anno 1985 -

- quanto a L. 3.000.000.000, mediante utilizzazione per pari importo delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1984/ 1986;

- quanto a L. 2.000.000.000, mediante utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

c) per l’anno 1986 - mediante utilizzazione per L. 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

Art. 4

Alla parte spesa del bilancio di previsione, della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

L. 4.000.000.000

Variazioni in aumento

cap. 38095 (di nuova istituzione)

Settore 2 - Sviluppo economico - programma 14 - interventi nel settore dei trasporti.

Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario Cogne - Charemoz L. 4.000.000.000

Art. 5

Al bilancio pluriennale 1984/ 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Titolo secondo - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato.

Categoria quinta - Assegnazioni e trasferimenti dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di sviluppo.

Variazione in aumento:

anno 1985 L. 2.000.000.000

Parte Spesa

Settore secondo - Sviluppo economico

Programma 14 - Interventi nel settore dei trasporti.

Variazione in aumento

anno 1985 L. 2.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.