Legge regionale 5 novembre 1981, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 05 11 1981

Bollettino ufficiale 14 12 1981 n. 15

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980 n. 18 recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

Con l’espressione "quella spettante per il posto di titolarità", contenuta nel terzo comma dell’articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall’articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, si intendeva "la retribuzione in godimento nel posto di titolarità".

Art. 2

Il terzo comma dell’articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è abrogato e sostituito dai seguenti commi:

"Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a due mesi, al personale incaricato della supplenza o reggenza di posti di qualifica o di livello superiore, è corrisposta, a decorrere dal terzo mese, una indennità mensile di incarico commisurata ad un quinto dello stipendio iniziale della qualifica o del livello per il quale è conferito l’incarico.

L’indennità mensile d’incarico di cui al comma precedente non potrà essere conteggiata nella liquidazione dei premi di anzianità, dell’indennità di cessazione dal servizio ed in qualsiasi altra liquidazione che sia riferita al trattamento economico fruito dal dipendente, nonché nella determinazione del nuovo trattamento economico in caso di avanzamento di carriera per promozione, per concorso o per qualsiasi altra causa ".

Art. 3

All’articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è aggiunto il seguente nuovo 5) comma:

Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, ai fini della attribuzione del relativo trattamento economico, il servizio di ruolo effettivamente prestato nella qualifica di vicedirigente, è valutato nella misura dell’80 percento.

Art. 4

La deroga prevista dall’ultimo comma dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è prorogata sino al 31 dicembre 1981 ed è valida anche per la nomina a posti di nuova istituzione.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.