Legge regionale 7 novembre 1994, n. 67 - Testo storico

Legge regionale 7 novembre 1994, n. 67

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta per l'anno 1993.

(B.U. 15 novembre 1994, n. 49)

Art. 1

1. La Regione interviene finanziariamente, mediante deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per la copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unitą sanitaria locale nell'esercizio finanziario 1993.

2. La copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unitą sanitaria locale č subordinata alla verifica delle cause, non preventivabili, che hanno determinato una spesa superiore a quella indicata dall'Unitą sanitaria locale in sede di bilancio di previsione. Tale verifica, da effettuarsi a cura del Servizio della sanitą dell'Assessorato della sanitą ed assistenza sociale, si avvale di appositi indicatori per lo svolgimento delle attivitą e l'erogazione delle prestazioni individuate dai livelli di assistenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 1993, n. 153.

3. Il disavanzo di gestione, risultante dal rendiconto finale dell'Unitą sanitaria locale, deve essere vistato dal collegio dei revisori dei conti ed approvato, su conforme deliberazione, dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unitą Sanitaria Locale della Valle d'Aosta).

Art. 2

1. Per l'applicazione della presente legge č autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 30.000.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 graverą sul capitolo 59925 (Ripiano disavanzo di gestione dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio stesso (Ripiano di disavanzo USL relativo all'anno 1993-A.4.).

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

competenza lire 30.000.000.000;

cassa lire 11.000.000.000;

b) in aumento:

cap. 59925 "Ripiano disavanzo di gestione dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta"

competenza lire 30.000.000.000;

cassa lire 11.000.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.