Legge regionale 10 agosto 1987, n. 67 - Testo vigente

Legge regionale 10 agosto 1987, n. 67

Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, concernente le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente delle scuole elementari e medie dipendenti dalla Regione.

(B.U. 17 settembre 1987, n. 18, 2° S.S. al n. 17 del 10 settembre 1987)

Art. 1 (1)

Art. 2

L'applicazione della presente legge non comporta, per l'anno 1987, oneri superiori a quelli iscritti ai capitoli 43000 e 43005 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio corrispondente.

Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Aggiunge dopo il secondo comma dell'art. 5 il seguente terzo comma dell'art. 5 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57:

" Qualora in una scuola o plesso siano presenti portatoti di handicaps gravi o gravissimi, la Giunta regionale potrà autorizzare l'assunzione, per la durata dell'intero anno scolastico, di un maggior numero di docenti di sostegno rispetto alla dotazione organica, in deroga ai criteri richiamati nel precedente comma ".