Legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 23 06 1983

Bollettino ufficiale 6 9 1983 n. 20

Piano socio-sanitario della Regione Valle d’Aosta per il triennio 1983/1985.

Art. 1

In armonia con l’ordinamento speciale della Regione, la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e le relative leggi regionali di applicazione, è approvato il piano socio - sanitario regionale per il triennio 1983/ 1985, costituito dalla presente legge, dalle norme di indirizzo e di direttiva contenute dai suoi allegati e dalle relative tabelle.

La presente legge avrà validità anche dopo l’entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e, da tale data, si applica limitatamente alle disposizioni non in contrasto con essa.

Il piano socio - sanitario 1983/ 1985 è comunque oggetto di verifica in conseguenza dell’emanazione del piano sanitario nazionale al fine di adeguare ed armonizzare le proprie disposizioni a quelle della legge nazionale.

Art. 2

Il piano socio - sanitario persegue i seguenti obiettivi:

- la tutela, intesa come intervento globale ed unitario, della salute fisica e psichica della popolazione, privilegiando la prevenzione, le attività di assistenza sanitaria e socio - assistenziale di base e sviluppando le prestazioni di riabilitazione e gli interventi di reinserimento sociale;

- l’integrazione fra servizi sanitari e servizi socio assistenziali;

- la distribuzione equilibrata ed organica sul territorio regionale dei servizi e presidi sanitari e socio - assistenziali, nel quadro della realizzazione delle aree funzionali di assistenza socio - sanitaria di base e di assistenza specialistica integrativa dell’assistenza di base;

- la qualificazione delle prestazioni e l’adeguamento dei servizi ai bisogni reali della popolazione, con particolare riguardo alla piena capacità ed autosufficienza dei servizi regionali in rapporto alla domanda di prestazioni diagnostiche ed in collegamento con strutture pubbliche di altre Regioni e dei Paesi limitrofi dell’area linguistica francofona per le prestazioni di cura e di riabilitazione che non possono essere erogate nella Regione in considerazione del rapporto tecnico - funzionale esistente fra le sue particolari condizioni e le specifiche finalità e caratteristiche tecniche e specialistiche delle prestazioni da erogare;

- l’impiego ottimale delle risorse in termini di efficienza ed efficacia, per il raggiungimento di una più elevata produttività del sistema socio sanitario nel rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici;

- il reinserimento sociale dei soggetti emarginati, favorendo processi di superamento delle strutture di ricovero;

- il maggior coinvolgimento della popolazione e la responsabile partecipazione degli operatori dei servizi alla programmazione e controllo delle attività socio - sanitarie;

- la formazione professionale permanente del personale;

Art. 3

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, il piano socio - sanitario nel triennio 1983/ 1985, persegue, in via prioritaria, la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici ed azioni programmatiche:

a) l’attivazione della struttura organizzativa dei servizi della USL ai vari livelli: zonale, distrettuale e polidistrettuale di competenza;

b) l’attivazione della organizzazione dei distretti socio - sanitari di base e dei relativi presidi;

c) il potenziamento della rete poliambulatoriale;

d) il completamento della struttura ospedaliera secondo il programma di investimenti finanziati con apposito fondo del fondo sanitario nazionale;

e) il potenziamento dei servizi per l’igiene pubblica e tutela dell’ambiente e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro;

f) il potenziamento dei servizi per l’igiene e l’assistenza veterinaria;

g) la realizzazione dei progetti - obiettivo;

h) il coordinamento e l’integrazione, nell’attesa del riordino delle funzioni in materia di assistenza sociale, fra le funzioni svolte dalla USL e quelle svolte dai servizi sociali di competenza della Regione e dei comuni singoli o associati;

i) il potenziamento delle iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria;

l) il potenziamento delle attività di formazione, riconversione, riqualificazione ed aggiornamento permanente del personale;

m) l’attuazione della organizzazione dipartimentale;

n) l’attivazione del sistema informativo socio - sanitario e dell’osservatorio epidemiologico regionale;

o) l’attuazione delle azioni finalizzate al risparmio ed al controllo della spesa.

I progetti - obiettivo e le azioni programmatiche sono specificati negli allegati alla presente legge.

Art. 4

Le previsioni del piano si realizzano nel triennio di validità del piano stesso.

La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma la sua potestà regolamentare e di indirizzo, nonché i suoi atti e provvedimenti al piano socio - sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste, sia nel settore sanitario che in quello socio - assistenziale.

In particolare, ai contenuti ed agli indirizzi del piano uniformano i loro atti e provvedimenti l’unità sanitaria locale ed i comuni nell’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

La gradualità e le modalità di realizzazione del piano sono correlate alla disponibilità delle risorse finanziarie, del personale, nonché alla realizzazione delle strutture.

La Regione, in relazione alle verifiche di attuazione del piano, può aggiornare annualmente con legge il piano socio - sanitario. Al primo aggiornamento si dovrà provvedere entro il 31 dicembre 1983.

Art. 5

Alla gestione coordinata dall’assistenza sanitaria e dall’assistenza sociale, secondo quanto stabilito al titolo III della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, si provvede a seguito di apposita legge regionale di riordinamento dell’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale e, comunque, a decorrere dal primo gennaio 1985.

A tal fine l’USL, contestualmente alla predisposizione del bilancio di previsione per la gestione dei servizi sanitari per l’anno 1985, predispone secondo le indicazioni dell’assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale - il bilancio di previsione per la gestione dei servizi socio - assistenziali.

A decorrere dal primo gennaio 1985 l’unità sanitaria locale assume la denominazione di unità locale socio - sanitaria( ULSS)

Fino alla emanazione delle norme o alla data di cui al primo comma, le funzioni socio - assistenziali seguitano ad essere esercitate dagli enti competenti, ai sensi della vigente legislazione, i quali provvedono alla organizzazione dei servizi e della attività, attendendosi ai criteri, indirizzi e vincoli del presente piano. Gli operatori socio - assistenziali dipendenti dalla Regione, che operano nei distretti socio - sanitari di base, sono distaccati presso l’unità sanitaria locale della Valle d’Aosta e dipendono funzionalmente da questa. Tale personale, individuato secondo apposito elenco deliberato con decreto del Presidente della Giunta regionale, nell’ambito dell’attività che svolge nei distretti, è tenuto ad espletare le attività di competenza della Regione nei limiti e secondo le modalità stabilite da questa. Le spese relative a detto personale e la relativa gestione amministrativa, rimangono a carico dell’amministrazione regionale.

Per l’espletamento di prestazioni di assistenza sanitaria connesse all’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, i comuni devono avvalersi esclusivamente dei servizi dell’unità sanitaria locale.

Art. 6

Entro il 31 dicembre 1983, nell’ambito della costituzione del servizio socio - sanitario regionale, si provvederà, con apposita legge, al riordinamento delle funzioni dell’assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, ai fini dell’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione nei settori sanitario, sociale, assistenziale e delle attribuzioni prefettizie in materia di assistenza e beneficenza pubblica di competenza del Presidente della Giunta regionale.

Tale riordinamento dovrà basarsi in particolare:

- sull’organizzazione delle funzioni per aree di intervento e per le esigenze di programmazione in rapporto alle indicazioni del piano sanitario nazionale ed ai fini della elaborazione e gestione del piano socio - sanitario regionale;

- sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa alla priorità degli obietti vi di intervento ed allo sviluppo delle tecniche organizzative e procedurali;

- sul momento unitario di pianificazione, legislazione, indirizzo, controllo, intervento, e supporto tecnico - operativo;

- sulla integrazione interdisciplinare;

- sulla valorizzazione del momento collegiale;

- su modalità operative di tipo dipartimentale, in collegamento con altri settori funzionali della amministrazione regionale e con i servizi dell’USL;

- sul rispetto e promozione della professionalità degli operatori, attuata con la partecipazione attiva ed il lavoro di gruppo.

Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personale e funzionali.

Art. 7

In attesa della emanazione della legge regionale di cui all’articolo 36 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e fatte salve le prescrizioni del piano sanitario nazionale, le prestazioni idrotermali da erogarsi ai sensi del predetto articolo, limitate al solo aspetto terapeutico, sono assicurate tenendo conto delle eventuali preferenze dell’utente e privilegiando, comunque, gli stabilimenti termali gestiti dall’USL per i quali, nell’ambito della suddetta legge regionale, si provvederà con apposito programma oltreché ai fini dell’integrazione e qualificazione sanitaria anche ai fini della legge regionale di cui all’articolo 66 della legge statale predetta per quanto concerne l’utilizzo sotto il profilo economico, turistico ed ambientale.

L’accesso alle suddette prestazioni è autorizzato a livello polidistrettuale, su motivata prescrizione di un medico dipendente dal servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, integrativa dell’assistenza di base, fatte comunque salve le modalità e le condizioni di erogazione di competenza dell’INAIL e dell’INPS per i propri assicurati.

Art. 8

La Regione, nel quadro di applicazione dell’articolo 39 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione alle proprie peculiarità statutarie ed al fine di assicurare l’assistenza sanitaria e la formazione professionale necessarie al completamento del proprio servizio socio - sanitario regionale stipula convenzioni con università ubicate in altre regioni, nonché - previa intesa con i competenti organi francesi e svizzeri - con cliniche universitarie ed ospedali pubblici individuati in ragione delle loro specifiche finalità e caratteristiche tecniche e specialistiche.

Con la legge regionale di cui all’articolo 25, ultimo comma, della legge statale citata, vengono disciplinati i casi in cui è ammessa l’assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma precedente.

Art. 9

L’Unità sanitaria locale definisce la pianta organica del personale dei presidi, servizi ed uffici in conformità alle previsioni di piano ed alle conseguenti direttive della Giunta regionale.

La costituzione, la tipologia e l’ubicazione dei presidi sanitari e socio - assistenziali sono determinate con il piano e dalle conseguenti direttive della Giunta regionale.

Sono nulli di diritto ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone e di chi vi dà esecuzione, tutti gli atti o provvedimenti effettuati in violazione delle norme di cui ai precedenti comma.

Art. 10

Al finanziamento delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede nel modo che segue:

1) per la gestione dei servizi sanitari:

a) con le disponibilità e nel rispetto dei vincoli relativi ai fondi assegnati alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni; b) con le disponibilità che saranno acquisite dai comuni a seguito di eventuale alienazione o trasformazione dei beni patrimoniali trasferiti ai sensi dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) per la gestione dei servizi socio - assistenziali:

a) con le disponibilità specificamente iscritte nella legge di bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1983- 1985;

b) con i fondi degli enti locali;

c) con le disponibilità che saranno acquisite dalla unità sanitaria locale a qualsiasi titolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

REGIONE VALLE D’AOSTA

Piano Socio - Sanitario Regionale

per il triennio 1983/ 1985