Legge regionale 27 agosto 1994, n. 65 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 65

Disposizioni concernenti l’aspettativa e la sospensione dei consiglieri regionali ed ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69(Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(B.U. 9 settembre 1994, n. 39)

CAPO I

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 1

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministra-zioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revi-sione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con le modalità previste dalla presente legge.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della convalida degli eletti, in sede di prima elezione, di surrogazione o di conferimento della supplenza. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della convalida degli eletti alle amministrazioni da cui essi dipendono, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retro-agiscono alla data della convalida degli eletti e perdono effetto dalla data dell’annullamento dell’elezione, o dalla data in cui il consigliere cessa definitivamente, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Art. 2

(Opzione circa il trattamento economico)

1. I consiglieri collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 1 possono optare, in luogo dell’indennità, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell’opzione di cui al comma 1, il trattamento economico, ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 29/1993, resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità si intende esclusivamente l’indennità fissa mensile riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri regionali. In caso di opzione per la conservazione del tratta-mento economico presso l’amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione:

a) l’indennità collegata alle cariche eventualmente ricoperte in seno alla Regione;

b) la diaria spettante ai consiglieri regio-nali per spese inerenti all’espletamento del mandato;

c) l’indennità di missione;

d) i rimborsi spese.

4. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in qualunque momento. Essa è comunicata al Presidente del Consiglio, che ne dà immediata notizia all’ammini-strazione cui il consigliere appartiene, ed ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all’amministrazione interessata. Se è esercitata all’atto della convalida degli eletti, ha effetto dalla medesima data. L’opzione può essere modificata con le stesse modalità.

Art. 3

(Versamenti alla Cassa di previdenza

per i consiglieri regionali)

1. I consiglieri che esercitano l’opzione di cui all’art. 2 sono comunque tenuti al versamento alla Cassa di previdenza per i consiglieri regionali delle quote mensili e delle somme corrispondenti alle trattenute da effettuarsi sull’indennità dei consiglieri che non esercitano l’opzione ai sensi dell’art. 4, comma primo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), come modificato dall’art. 3 della legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CASI DI SOSPENSIONE DI CONSIGLIERI REGIONALI.

Art. 4

(Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere regionale intervenuta ai sensi della vigente normativa, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notifi-cazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospen-sione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi della vigente normativa.

2. Il consigliere supplente è considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere regionale a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 5

(Trattamento economico)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della leg-ge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della L. 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della L. 17 feb-braio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), al consigliere regionale sospeso, per la durata della sospensione, spetta esclusivamente un assegno pari all’indennità di carica in godimento, ridotta del cinquanta per cento.

2. Durante il periodo di sospensione, il con-sigliere è altresì sospeso dall’iscrizione alla Cassa di previdenza per i consiglieri regio-nali.

CAPO III

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

25 OTTOBRE 1982, N. 69

Art. 6

(Modificazioni all’art. 2 bis)

1. Il terzo comma dell’art. 2 bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spet-tanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali), introdotto dalla legge regionale 16 dicembre 1992, n. 71, è sostituito dal seguente:

"Agli assessori regionali in carica che non facciano parte del Consiglio sono altresì attribuite l’indennità mensile e la diaria mensile, i cui importi sono determinati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio re-gionale in misura non superiore a quelle spettanti ai consiglieri regionali. Agli as-sessori di cui al presente comma si appli-cano le altre disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli art. 5 e 6 relative all’iscrizione alla Cassa di previdenza per i consiglieri regio-nali."

Art. 7

(Modificazioni all'art. 5)

1. Dopo il primo comma dell'art. 5 della l. r. 69/1982, come modificato dalla l. r. 6/1985, è aggiunto il seguente:

"Le quote mensili versate dai singoli consiglieri regionali ai sensi del comma primo, lett. a), sono rimborsate, con onere a carico del fondo della Cassa di previdenza, a favore dei consiglieri cessati dal mandato senza aver compiuto il periodo minimo di contribuzione per aver diritto a conseguire l'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 6".

Art. 8

(Inserimento dell’art. 9 bis)

1. Dopo l’art. 9 della l. r. 69/1982, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, civile o penale, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave.

2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionale.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 graveranno sul capitolo n. 20432, che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione, con la seguente denominazione: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli amministratori regionali". Per la copertura dei suddetti oneri è autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo le modalità di cui all’art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta)."

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, possono deliberare la stipula di contratti di assicurazione a copertura delle eventuali responsabilità degli amministratori regionali nei confronti dell'ente e di terzi per atti non dolosi compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, i cui oneri graveranno su appositi capitoli dei rispettivi bilanci da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1995.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.