Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria.

(B.U. 9 settembre 1994, n. 39)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità della legge.

Art. 2 - Definizione di fauna selvatica.

Art. 3 - Regime patrimoniale della fauna selvatica.

Art. 4 - Specie ed animali particolar-mente protetti.

CAPO II

PIANIFICAZIONE FAUNISTICA REGIONALE

Art. 5 - Piano regionale faunistico-venatorio.

Art. 6 - Zona Alpi.

Art. 7 - Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.

Art. 8 - Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia.

Art. 9 - Aziende agri-turistico-vena-torie, aziende faunistico-venatorie, centri di ripro-duzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Art. 10 - Fondi preclusi all'attività venatoria. Fondi chiusi.

Art. 11 - Ambiti territoriali di caccia.

CAPO III

STRUTTURE AMMINISTRA-TIVE

Art. 12 - Gestione della fauna selvatica.

Art. 13 - Ufficio per la fauna selvatica.

Art. 14 - Consulta faunistica regionale.

Art. 15 - Comitato regionale per la gestione venatoria.

Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti.

Art. 17 - Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori.

CAPO IV

ATTIVITÀ AVENTI AD OGGET-TO LA FAUNA SELVATICA

Art. 18 - Controllo della fauna selvatica.

Art. 19 - Catture a scopo di ripopo-lamento.

Art. 20 - Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica.

Art. 21 - Attività di inanellamento.

Art. 22 - Catture a fini di richiamo.

Art. 23 - Introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

Art. 24 - Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale.

Art. 25 - Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica.

Art. 26 - Attività di tassidermia ed imbalsamazione.

Art. 27 - Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche.

CAPO V

MODALITÀ DELL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 28 - Esercizio di caccia.

Art. 29 - Mezzi di caccia.

Art. 30 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

Art. 31 - Calendario venatorio.

Art. 32 - Divieti.

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA CACCIA: AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Art. 33 - Tesserino regionale.

Art. 34 - Abilitazione venatoria.

Art. 35 - Commissione d'esame.

Art. 36 - Prova d'esame.

Art. 37 - Programma d'esame.

Art. 38 - Assicurazione obbligatoria.

CAPO VII

TASSE ED INDENNIZZI

Art. 39 - Tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.

Art. 40 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica.

Art. 41 - Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente.

CAPO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 42 - Vigilanza venatoria.

Art. 43 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria.

Art. 44 - Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria.

Art. 45 - Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia.

Art. 46 - Sanzioni amministrative e sospensione del tesserino regionale.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Corsi di aggiornamento.

Art. 48 - Comitato regionale per la caccia.

Art. 49 - Riserve di caccia in concessione speciale.

Art. 50 - Disciplina transitoria per l'abi-litazione all'esercizio venatorio.

Art. 51 - Applicazione di norme dello Stato.

Art. 52 - Disposizioni finanziarie.

Art. 53 - Variazioni di bilancio.

Art. 54 - Delega alla Giunta regionale.

Art. 55 - Abrogazione di leggi.

Art. 56 - Dichiarazione d'urgenza.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità della legge)

1. In attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali; essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica, di cui all'art. 2, ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate d'estinzione.

Art. 2

(Definizione di fauna selvatica)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3

(Regime patrimoniale della fauna selvatica)

1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.

2. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, ne assicura e promuove la protezione e ne disciplina la gestione.

Art. 4

(Specie ed animali particolarmente protetti)

1. Sono particolarmente protetti ai fini della presente legge anche sotto il profilo sanzionatorio le seguenti specie o gruppi di specie:

a) mammiferi: gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), lontra (Lutra lutra), lupo (Canis lupus), martora (Martes martes), orso (Ursus arctos), puzzola (Mustela putorius);

b) uccelli: avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), cicogne (Ciconiidae), fenicottero (Phoenicopterus ruber), fistione turco (Netta rufina), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), ghiandaia marina (Coracias garrulus), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), gru (Grus grus), mignattaio (Plegadis falcinellus), occhione (Burhinus oedicnemus), pellicani (Pelecanidae), picchi (Picidae), rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), rapaci notturni (Strigiformes), tarabuso (Botaurus stellaris), volpoca (Tadorna tadorna);

c) tutte le altre specie che leggi nazionali, direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come particolarmente protette o minacciate di estinzione e che si trovino stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale;

d) tutti gli animali affetti da albinismo totale.

CAPO II

PIANIFICAZIONE FAUNISTICA REGIONALE

Art. 5

(Piano regionale faunistico-venatorio)

1. Il piano regionale faunistico-venatorio è proposto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per la gestione venatoria e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il persegui-mento degli obiettivi atti al conseguimento della densità ottimale in relazione al territorio di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi stabilmente o temporanea-mente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.

3. Il piano disciplina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica;

b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;

c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e quelli per l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 7, comma 9;

d) gli impegni finanziari per la realizza-zione degli obbiettivi e delle finalità previsti dalla presente legge;

e) gli indici di densità venatoria;

f) le percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica secondo i criteri di cui all'art. 10 della l. 157/1992;

g) i criteri per la distribuzione dei caccia-tori negli ambiti territoriali di caccia nonché quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella regione;

h) i criteri per l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia e per il loro funzionamento;

i) i criteri per l’introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, rinsanguamento e reintroduzione.

4. Il piano è corredato da:

a) cartografie del territorio regionale indi-canti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria;

b) programmi di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;

c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avi-fauna selvatica migratoria;

d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche.

Art. 6

(Zona Alpi)

1. L'intero territorio della Valle d'Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato Zona faunistica delle Alpi, di cui all'art. 11 della l. 157/1992 e, visto l’art. 3, comma 2, è costituito in riserva regionale per la tutela e la gestione della fauna selvatica, ad eccezione del territorio compreso nel Parco del Gran Paradiso.

Art. 7

(Oasi di protezione e zone di

ripopolamento e cattura)

1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono vietati l'esercizio venatorio, nonché l'addestra-mento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 e all’art. 18, comma 1.

4. L'istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'art. 5, tenuto conto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla prote-zione della fauna selvatica ivi contenuta.

5. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui ai commi 1 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.

6. Avverso la deliberazione di cui al comma 5, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, senza oneri, alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'af-fissione.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori di fondi costituenti almeno il sessanta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, decidendo anche in merito alle opposizioni presentate.

8. Le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per una durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza con le modalità previste dal comma 4.

9. La Giunta regionale, su proposta dell'As-sessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può revocare, sentita la Consulta faunistica regionale, purché non nel corso della stagione venatoria, l'istituzione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura nelle quali si siano rilevati una scadente redditività o gravi danni alle colture agricole ed al popolamento boschivo provocati dalla fauna selvatica.

Art. 8

(Zone e periodi per l'addestramento,

l'allenamento e le gare dei cani da caccia)

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:

a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;

b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati.

2. La Giunta regionale, in attuazione del piano territoriale regionale faunistico-venatorio, di cui all'art. 5, istituisce le aree in cui sono permessi durante l'anno l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia.

3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui ai commi 1 e 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.

4. Avverso la deliberazione di cui al comma 3, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari, dei titolari di diritti reali di godimento o dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno il sessanta per cento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante dalla mancata opposizione, delibera l'istituzione dell'area.

6. Le zone di cui ai commi 1 e 2 sono istituite per una durata di cinque anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo.

7. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile, può autorizzare lo svolgimento di gare di cani da ferma all'interno di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

8. L'effettuazione delle gare dei cani da caccia nelle zone di cui al comma 7 non è consentita nel periodo compreso dal 15 aprile al 31 luglio.

Art. 9

(Aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)

1. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, ai fini di impresa agricola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbat-timento di fauna selvatica di allevamento secondo le modalità stabilite nelle singole autorizzazioni.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi della l. 97/1994, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire aziende faunistico-venatorie o autorizzarne l'istituzione, su richiesta degli interessati, senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico; in tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di ripopolamento e di abbattimento; in ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto di ogni anno.

3. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie, le aziende faunistico-venatorie ed i centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono istituiti dalla Giunta regionale in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi del-l'art. 5 e sono soggetti a tassa di conces-sione regionale i cui importi sono fissati dal Consiglio regionale.

Art. 10

(Fondi preclusi all'attività

venatoria. Fondi chiusi)

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio ve-natorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regionale fau-nistico-venatorio di cui all'art. 5, al Presidente della Giunta regionale richiesta scritta motivata che è esaminata dalla Giunta stessa entro sessanta giorni.

2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o per salvaguardare colture agricole specializzate o, ancora, quando l'attività venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

3. Il divieto è reso noto mediante l'appo-sizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

4. Nei fondi di cui al presente articolo è vie-tato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

5. Parimenti l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiu-sura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario, del titolare di diritti reali di godimento o del conduttore alla Regione, precisando l'estensione del fondo ed allegando mappa catastale con indicazione dei relativi confini. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regio-ne, destinata a protezione della fauna selvatica.

8. L'esercizio venatorio è vietato inoltre sui terreni in attualità di coltivazione intendendosi con tale termine gli orti, le colture erbacee e cerealicole, dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e naturali non sfalciati, i frutteti sino a raccolto effettuato, i vigneti, nonché i terreni di recente rimboschimento.

Art. 11

(Ambiti territoriali di caccia)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta, con esclusione delle zone previste all'art. 7, è provvisoriamente costituito in un unico ambito territoriale di caccia.

2. La Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, istituisce ambiti territoriali di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio-pressione venatoria-popolazione faunistica secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. h).

CAPO III

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 12

(Gestione della fauna selvatica)

1. Le funzioni tecnico-amministrative di con-trollo, gestione e tutela della fauna selvati- ca sono svolte sull'intero territorio regiona-le dall'Assessorato dell'agricoltura, foresta-zione e risorse naturali, tramite l'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13, istituito nell'ambito del Servizio foresta-zione e risorse naturali che si avvale an-che degli organi di cui agli art. 14 e 15.

2. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi della colla-borazione di tecnici esterni, di istituti pubblici e privati, specializzati nel settore faunistico e in quello venatorio nonché di cacciatori esperti, qualificati attraverso appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione.

3. Gli eventuali prelievi ed abbattimenti al-l'interno dei parchi regionali naturali pre-visti dall'art. 18 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), in assenza del piano di gestione territoriale del parco, devono essere approvati con decreto dell'Assessore all'agricoltura, forestazione

e risorse naturali, su richiesta dell’ente gestore, sentito il parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti e at-tuati con il controllo dell'Ufficio per la fauna selvatica.

Art. 13

(Ufficio per la fauna selvatica)

1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agri-coltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.

2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone di:

a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;

b) un coadiutore tecnico (ruolo del perso-nale tecnico - sesto livello);

c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico quinto livello);

d) tre componenti del Corpo forestale val-dostano, aventi specifica preparazione in materia.

3. Il personale di cui al comma 2 è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).

Art. 14

(Consulta faunistica regionale)

1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo e propositivo.

2. La Consulta faunistica regionale è così composta:

a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un consigliere regionale suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'a-gricoltura, forestazione e risorse natu-rali, o suo sostituto;

c) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricol-tura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

d) il dirigente del Servizio tutela dell'am-biente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;

e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, o suo sostituto;

f) un esperto in gestione faunistica, designato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in Scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale scelti fra i coltivatori diretti;

i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o prote-zionistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) maggiormente rappresen-tative a livello regionale;

l) tre rappresentanti designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della l. 157/1992 e maggiormente rappresentative a livello regionale in ragione di un rappresentante per associazione;

m)il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 15;

n) un rappresentante designato dalla Asso-ciazione dei Sindaci della Valle d'Aosta;

o) un rappresentante designato dalle Comunità montane.

3. La Consulta faunistica regionale è convocata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed esprime parere su:

a) la proposta del calendario venatorio;

b) l'istituzione e la chiusura di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica;

c) l'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopo-lamento;

d) ogni altro aspetto della presente legge che richieda l'acquisizione del parere di cui al presente comma.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dell'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'art. 13.

5. La Consulta regionale faunistica, preso atto delle designazioni, è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale; i suoi poteri sono prorogati sino al suo rinnovo.

6. La Consulta regionale faunistica è legalmente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e l'esito delle votazioni è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.

8. Ai membri della Consulta faunistica regionale non dipendenti dall'Ammini-strazione regionale compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

Art. 15

(Comitato regionale per la gestione venatoria)

1. E' istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:

a) un presidente eletto direttamente dai cacciatori residenti in Valle d'Aosta;

b) nove rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle nove circoscrizioni venatorie, di cui all'art. 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente ;

c) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'a-gricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

d) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltu-ra, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della l. 157/1992, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappre-sentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

f) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche o protezioni-stiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della l. 349/1986, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappre-sentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;

h) un rappresentante designato dalle Comunità montane.

2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con deliberazione della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.

3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

4. Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria sono assolte da personale dipendente dal Comitato stesso.

5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Ammini-strazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

6. I compiti del Comitato regionale di gestione venatoria sono:

a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale, di cui all'art. 33 ;

b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori, di cui all'art. 17, e le procedure per l'elezione dei rappre-sentanti delle circoscrizioni venatorie;

c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);

d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base degli indici di densità e dei criteri di cui all'art. 5;

e) individuare i cacciatori da destinare negli ambiti territoriali di caccia sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. g);

f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricol-tura, forestazione e risorse naturali;

g) svolgere altre funzioni ed incarichi eventualmente affidatigli dalla Regione in materia faunistico-venatoria.

7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante:

a) il settanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b).

Art. 16

(Collegio dei revisori dei conti)

1. E' istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui due nominati dal Comitato regionale per la gestione venatoria ed uno nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti sovraintende alla corretta gestione dell'attività amministrativa contabile del Comitato per la gestione venatoria e dura in carica cinque anni.

3. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere riconfermati; ad essi compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

Art. 17

(Circoscrizioni venatorie e

sezioni comunali cacciatori)

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'art. 15, comma 1, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:

a) circoscrizione venatoria n. 1, compren-dente il territorio dei Comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;

b) circoscrizione venatoria n. 2, compren-dente il territorio dei Comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve, Valsa-varenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne;

c) circoscrizione venatoria n. 3, compren-dente il territorio dei Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz;

d) circoscrizione venatoria n. 4, compren-dente il territorio dei Comuni di Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fénis;

e) circoscrizione venatoria n. 5, compren-dente il territorio del Comune di Aosta;

f) circoscrizione venatoria n. 6, compren-dente il territorio dei Comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verra-yes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;

g) circoscrizione venatoria n. 7, com-prendente il territorio dei Comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;

h) circoscrizione venatoria n. 8, compren-dente il territorio dei Comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;

i) circoscrizione venatoria n. 9, compren-dente il territorio dei Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.

2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori.

3. Le sezioni comunali cacciatori sono costituite da un numero minimo di nove cacciatori residenti nel comune.

4. Qualora il numero dei cacciatori non raggiunga il limite di nove, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di Comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario.

5. In un Comune non può essere costituita più di una sezione.

6. Compete alle sezioni comunali cacciatori:

a) eleggere i rappresentanti di circoscri-zione, secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale di gestione venatoria;

b) proporre al Comitato regionale di gestione venatoria eventuali provve-dimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico regionale.

7. Il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori è stabilito, con apposito regolamento, dal Comitato regionale di gestione venatoria, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza il regolamento è disposto dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

CAPO IV

ATTIVITÀ AVENTI AD OGGETTO LA FAUNA SELVATICA

Art. 18

(Controllo della fauna selvatica)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di segnalazioni, rilevazioni o censimenti dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie animali provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro-forestali o al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre, verificata l'inefficacia di metodi ecologici di controllo, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la cattura o l'abbattimento di esemplari delle specie di cui all'art. 30, con mezzi selettivi, anche nelle zone vietate alla caccia, ad esclusione dei parchi naturali regionali, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati, anche al di fuori del periodo venatorio.

2. Nelle riserve naturali di cui alla l.r. 30/1991 il controllo della fauna selvatica di cui al comma 1 è subordinato al parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

3. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti del Corpo forestale valdostano, con l'eventuale collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati dai danni purché in possesso di porto d'armi per l'esercizio venatorio, e dei cacciatori di cui all’art. 12, comma 2.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari delle specie da catturare o da abbattere, il periodo e i mezzi.

5. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, i bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale devono essere soggetti a controllo, seppure saltuario. E’ fatto divieto di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'art. 8.

6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata dall'art. 28, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione).

7. La Giunta regionale, su proposta dell'As-sessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta faunistica regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì consentire l'abbattimento di animali di specie non comprese nel comma 1, per i motivi di cui allo stesso comma o per la salvaguardia dei biotopi od il mantenimento della diversità delle specie.

Art. 19

(Catture a scopo di ripopolamento)

1. La Giunta regionale su proposta dell'Asses-sore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può disporre per le specie autoctone, cacciabili e non, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, salvo che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, catture a scopo di ripopolamento.

Art. 20

(Cattura e utilizzazione di

esemplari di fauna selvatica)

1. E' vietato catturare e detenere, anche per brevi periodi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché, alterare o asportare uova, nidi e piccoli nati se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tal caso, se

ne dia preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio, che adotterà i provvedimenti del caso.

2. E' vietato molestare, in qualsiasi modo, gli animali selvatici, con particolare riferi-mento al periodo riproduttivo di ogni singola specie.

3. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione di motivata richiesta scritta, personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei musei di scienze e storia naturali e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare per attività di marcatura, di studio e di ricerca scientifica, mammiferi ed uccelli, nonché a prelevare per gli stessi motivi uova, nidi e piccoli nati.

Art. 21

(Attività di inanellamento)

1. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione regionale, rila-sciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con proprio decreto, secondo le modalità previste dall'art. 4 della l. 157/1992, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di farne denuncia al personale della stazione forestale od al Comune competenti per territorio.

3. Il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazio-ne e risorse naturali ed i Comuni provvederanno in seguito agli obblighi previsti dalla l. 157/1992.

Art. 22

(Catture a fini di richiamo)

1. La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.

Art. 23

(Introduzione di fauna selvatica

a scopo di ripopolamento)

1. L'introduzione di fauna selvatica viva è subordinata all'autorizzazione dell'Asses-sore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; essa può avvenire solo a scopo di ripopolamento, rinsanguamento o reintroduzione.

2. L'introduzione di selvaggina viva dall'estero deve effettuarsi secondo le disposizioni previste dall'art. 20 della l. 157/1992.

3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario della competente autorità veterinaria.

4 E' vietato introdurre e liberare nel territorio regionale animali estranei alla fauna selvatica indigena, al di fuori di specifici piani regionali di introduzione di specie animali per le quali sia stato conseguito il parere favorevole della Consulta faunistica regionale e dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, fatta salva l’introduzione di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Art. 24

(Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale)

1. L'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla richiesta scritta; nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento all'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

3. Per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.

4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

5. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell'anno solare.

6. Gli allevamenti dei cani da caccia sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 10 della l.r. 14/1994.

Art. 25

(Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica)

1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne denuncia alla stazione forestale competente per territorio.

2. Qualora, a giudizio del Servizio forestazione e risorse naturali dell'As-sessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, gli esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non rivestano particolare interesse scientifico, potranno essere lasciati in detenzione alle persone che li hanno rinvenuti, previa domanda scritta, da parte delle stesse, all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, che rilascia apposita autoriz-zazione entro i successivi sessanta giorni.

3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.

Art. 26

(Attività di tassidermia ed imbalsamazione)

1. Le attività di tassidermia ed imbalsa-mazione, fatte salve le norme che disciplinano le attività commerciali o artigianali, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Sono consentite la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica presente sul territorio della Comunità economica europea;

b) alla fauna esotica o comunque prove-niente da territori extra-comunitari purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) alla fauna domestica.

3. Sono inoltre consentite la tassidermia e l'imbalsamazione degli animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati.

4. I tassidermisti autorizzati devono segna-lare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.

5. I tassidermisti devono tenere sempre aggiornato un registro di carico e scarico con i nominativi dei clienti, la data di consegna e la descrizione dell'animale affidato in preparazione ed esibirlo, a richiesta, agli agenti incaricati della sorveglianza che potranno altresì compiere, ai sensi della normativa vigente, ispezioni nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, o a deposito degli animali preparati o da preparare.

6. In caso di animale in preparazione tassidermica di provenienza esterna al territorio regionale e non appartenente alle specie cacciabili nella regione occorre apposita dichiarazione di provenienza.

7. Il mancato rispetto di una delle dispo-sizioni contenute nel presente articolo implica la violazione delle norme di cui all'art. 32 nonché la revoca dell'auto-rizzazione di cui al comma 1.

Art. 27

(Detenzione di trofei e

preparazioni tassidermiche)

1. E' consentita la detenzione di preparazioni tassidermiche e di trofei, delle specie di mammiferi e uccelli di cui all'art. 26, secondo le seguenti modalità:

a) per le specie oggetto di caccia ai sensi della presente legge, il detentore del trofeo deve munirsi di apposita certificazione rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta scritta, attestante la provenienza e l'anno in cui è avvenuto l'abbattimento e nella quale è indicato un numero d'identificazione che dovrà essere applicato in modo inamovibile sul trofeo stesso, a mezzo di un apposito contrassegno fornito dall'Amministrazione regionale;

b) per le specie non oggetto di prelievo venatorio ai sensi della presente legge, nessun trofeo può essere detenuto se non munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta scritta; l'autorizzazione riporta un numero che trova il suo corrispondente in un contrassegno da applicare al trofeo in modo inamovibile;

c) le spoglie ed i trofei detenuti prima della entrata in vigore della presente legge devono essere dichiarati all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascia gratuitamente entro tre mesi successivi un certificato attestante

la dichiarazione ed un numero di identificazione da applicare in modo inamovibile sul trofeo.

2. I musei scientifici non sono soggetti alle norme del comma 1, ma devono comunque tenere un registro aggiornato con le dotazioni degli animali presenti, a disposizione per eventuali controlli.

CAPO V

MODALITA' DELL'ESERCIZIO VENATORIO

Art. 28

(Esercizio di caccia)

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 29 e con l'eventuale ausilio di cani appositamente addestrati.

2. E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. L'esercizio della caccia può essere praticato in varie forme ognuna delle quali viene disciplinata, in maniera diversa per quel che riguarda le specie cacciabili, le modalità ed i tempi di caccia, dal calendario venatorio di cui all'art. 31, nel rispetto della presente legge.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

5. Per la ricerca di animali feriti durante l’esercizio venatorio possono essere utilizzati, previo avviso alla stazione forestale competente per territorio, cani da traccia su pista da sangue, appositamente addestrati ed abilitati attraverso prove ufficiali dell’Associazione cani da caccia, affiliata all’Ente nazionale della cinofilia italiana ENCI, iscritti in apposito elenco istituito presso l’Assessorato dell’agri-coltura, forestazione e risorse naturali.

Art. 29

(Mezzi di caccia)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

a) con una o due canne ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;

b) con una canna ad anima liscia, a ripetizione manuale o semiautomatica, con caricatore adattato in modo da non contenere più di un colpo, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;

c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro uguale o superiore a millimetri 5,6 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40;

d) con due o tre canne di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro uguale o superiore a millimetri 5,6 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.

2. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 30

(Specie cacciabili e

periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica delle specie sottoelencate:

a) mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), cinghiale (Sus scrofa), lepre variabile (Lepus timidus), lepre europea (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), volpe (Vulpes vulpes);

b) uccelli: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), cesena (Turdus pilaris), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corvus cornix), cornacchia nera (Corvus corvus coronae), corvo (Corvus frugilegus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano (Phasianus colchicus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), pernice bianca (Lagopus mutus), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tortora (Streptopelia turtur).

2. I periodi di attività venatoria in relazione alle specie di cui al comma 1 sono stabiliti dal calendario venatorio, di cui all'art. 31, e sono contenuti entro il 1° settembre ed il 31 gennaio.

3. Possono essere previste deroghe al periodo di cui al comma 2, unicamente nel caso di caccia selettiva, per qualità, sesso e struttura delle popolazioni, agli ungulati, previo parere favorevole dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Art. 31

(Calendario venatorio)

1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, approva il calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio indica:

a) le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo;

b) i periodi, le giornate e gli orari di caccia;

c) il numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per ogni singola specie e per ogni cacciatore;

d) le norme inerenti all'uso dei cani in pe-riodo venatorio, con particolare riguardo al numero massimo per cacciatore ed al-le zone dove tale pratica può essere vie-tata, al fine di proteggere la selvaggina;

e) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.

Art. 32

(Divieti)

1. Ai fini della presente legge, è vietato:

a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al Capo IV; commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli, appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;

c) trasportare all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia;

d) sparare a distanza minore di 150 metri in caso di utilizzo di munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di utilizzo di munizione intera, in direzione di:

1) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro;

2) vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;

3) funivie, filovie ed altri trasporti in sospensione;

4) aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

e) esercitare l'esercizio venatorio con mezzi diversi da quelli consentiti dall'art. 29;

f) praticare qualsiasi forma di uccellagione;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone, fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinata dal calendario venatorio;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili, o usare mezzi aerei per il trasporto di mezzi di caccia;

i) usare richiami vivi o richiami artificiali di qualsiasi tipo;

l) usare la munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

m) abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce sparate;

n) usare e detenere trappole, esche o bocconi avvelenati;

o) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, ovvero dotate di sistema di puntamento a raggi laser o che permettono la visione notturna ;

p) utilizzare durante l'esercizio venatorio apparecchi radio ricetrasmittenti e/o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;

q) praticare l'esercizio venatorio:

1) ove esistono opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;

2) ove esistono monumenti nazionali;

3) nei parchi nazionali e regionali, nelle foreste demaniali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, fatte salve le norme previste dalla l.r. 30/1991;

4) nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18;

5) sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio;

6) nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine agricole operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;

7) nei fondi di cui all'art. 10;

8) nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi;

r) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo di tipo ludico su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e), della l. 157/1992.

2. La Giunta regionale, su richiesta degli assessorati competenti, sentita la Consulta regionale faunistica, può temporanea-mente vietare l'esercizio venatorio nei luoghi che sono interessati da intenso fenomeno turistico, o da colture agricole altamente specializzate; tali zone sono adeguatamente tabellate a cura dell'Am-ministrazione regionale.

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA CACCIA:

AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

Art. 33

(Tesserino regionale)

1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione dev'essere in possesso del relativo tesserino "Carnet de chasse" predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

2. Il rilascio del tesserino è subordinato:

a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità;

b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'art. 39;

c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 38;

d) all'aver optato, ai sensi dell'art. 12 della l. 157/1992, per la forma di caccia vagante in zona Alpi.

3. Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia e nei casi previsti dall'art. 46.

4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale di gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria.

5. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino:

a) i giorni di caccia prescelti per l'esercizio venatorio;

b) la data delle singole giornate in cui si effettua l'attività venatoria, all'atto del loro inizio;

c) i capi di selvaggina, non appena abbattuti.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori di altre Regioni, che intendano praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato al rispetto degli indici di densità venatoria e dei criteri previsti dall'art. 5, comma 3, lett. e) e g).

Art. 34

(Abilitazione venatoria)

1. L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca; la Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, avvalendosi anche della collaborazione delle associa-zioni venatorie riconosciute.

2. Per sostenere l'esame di abilitazione vena-toria, il candidato deve presentare doman-da scritta all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali allegando:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità all'eserci-zio venatorio.

3. Nel corso della prima stagione di caccia effettuata dopo il rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie; durante l'esercizio venatorio i due cacciatori non possono cacciare separatamente.

4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria al compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 35

(Commissione d'esame)

1. La commissione d'esame per il consegui-mento dell'abilitazione venatoria e per l'accertamento previsti dall'art. 34, comma 2, è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

2. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. La commissione è composta da:

a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'a-gricoltura, forestazione e risorse natu-rali, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di presidente; in caso di impedimento, il dirigente del Servizio fo-restazione e risorse naturali può essere sostituito dal vice-dirigente competente;

b) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, o suo sostituto;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione o suo sostituto;

d) un medico esperto in norme di pronto soccorso o suo sostituto.

4. Le funzioni di segretario rogante sono svolte dal segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria.

5. Ai componenti la commissione d'esame, indicati dal comma 3, lett. b), c), e d), compete, per ogni riunione preliminare e per ogni giornata d'esame, un gettone di presenza ed il rimborso, se dovuto, delle spese di trasferta, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.

6. Non possono essere nominati componenti della commissione i dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.

Art. 36

(Prova d'esame)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre frequentare il corso di preparazione, organizzato dall'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali, comprendente lezioni teoriche sulla biologia e sulla gestione della fauna selvatica ed uscite pratiche in occasione di censimenti o altre attività di controllo della fauna selvatica.

2. Per realizzare il corso di cui al comma 1 l'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.

3. Per il superamento dell'esame di abilitazione occorre mostrare di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'art. 37, secondo le modalità che verranno stabilite con

apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'abilitazione è concessa se il candidato ottiene un giudizio favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'art. 34, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del precedente esame.

Art. 37

(Programma d'esame)

1. Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'art. 36 riguardano le seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

Art. 38

(Assicurazione obbligatoria)

1. Per poter praticare l'esercizio venatorio è necessario aver stipulato una polizza assi-curativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività vena-toria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO VII

TASSE ED INDENNIZZI

Art. 39

(Tassa di concessione regionale

per l'esercizio venatorio)

1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta, oltre alla tassa di concessione governativa, la tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni.

2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del novanta per cento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia.

3. Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.

4. La tassa di concessione regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o se l'esercizio venatorio viene effettuato esclusivamente all'esterno del territorio regionale.

5. Il pagamento della tassa di concessione regionale dev'essere effettuato su conto corrente postale, intestato alla Ammini-strazione della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento.

6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:

a) il dieci per cento, quale concorso per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge;

b) il settanta per cento, per il funzio-namento del Comitato regionale per la gestione venatoria;

c) il dieci per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'art. 40;

d) il dieci per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli secondo criteri che salva-guardino la fauna selvatica e contri-buiscano al mantenimento dell'ambiente naturale; tale contributo è erogato ai proprietari o conduttori secondo le modalità di cui all'art. 41.

7. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo 00255 da istituirsi nella parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1995 e seguenti con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio venatorio".

Art. 40

(Risarcimento dei danni prodotti

dalla fauna selvatica)

1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo è istituito un fondo destinato al risarcimento per gli agricoltori, costituito ai sensi dell'art. 39, comma 6, lett. c).

2. Il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, od il conduttore, ai fini del risarcimento, sono tenuti a denunciare tempestivamente i danni alla stazione forestale competente per territorio, che procede, entro trenta giorni successivi all'accertamento ed alla valutazione dell'ammontare effettivo del danno economicamente subito, in collaborazione con i competenti uffici dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agri-coltura, forestazione e risorse naturali,

secondo criteri che verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

(Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente)

1. Per il contributo dovuto ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento od ai conduttori per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente è istituito apposito fondo regionale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, lett. d).

2. Per ciascun anno finanziario hanno diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 1, la cui entità e le modalità di erogazione verranno definite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari, od i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi che:

a) adottano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente naturale, quali colture biologiche, lotta biologica e lotta integrata;

b) utilizzano accorgimenti per la salva-guardia dei riproduttori durante le operazioni colturali;

c) effettuano semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina.

3. Ai fini dell'ottenimento del contributo il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento od il conduttore del fondo deve presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali un progetto o una documentazione illustranti le metodologie adottate per il raggiungimento dei fini di cui al comma 2.

CAPO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 42

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:

a) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano;

b) alle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute a livello nazionale, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.

3. L'attività delle guardie venatorie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Assessorato stesso in collaborazione con il Comitato per la gestione faunistica, da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 43

(Poteri e compiti degli agenti

di vigilanza venatoria)

1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia l'esibizione della licenza governativa, del contrassegno della polizza di assicurazione, del tesserino regionale, della fauna selvatica abbattuta nonché dei mezzi di caccia stessi.

2. Gli agenti venatori che accertino una violazione amministrativa alle disposizioni sull'attività venatoria, redigono appositi verbali di contestazione e procedono al sequestro della selvaggina abbattuta o catturata e all'eventuale sequestro cautelare delle armi e dei mezzi di caccia, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nonché al ritiro del tesserino regionale nei casi previsti dall'art. 46.

3. Le armi ed i mezzi di caccia sequestrati ai sensi del comma 2 saranno restituiti al legittimo proprietario, previa dimo-strazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative, salvo eventuali provvedi-menti dell'autorità giudiziaria.

4. Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica morta, l'Amministrazione regio-nale tramite il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agri-coltura, forestazione e risorse naturali, provvede alla sua vendita; la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione, alla quale sarà successivamente restituita qualora si accerti che l'illecito non sussiste; se, al contrario, sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente postale n. 11019114 intestato alla Regione, ed introitato al capitolo 7800 che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nella parte entrata del bilancio della Regione; le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione e di ripopolamento della fauna selvatica.

5. Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.

6. In caso di violazioni alle disposizioni sull'attività venatoria aventi rilevanza penale, si procede ai sensi della vigente legislazione statale in materia.

7. Agli agenti di cui al presente articolo, ad eccezione delle guardie volontarie, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le proprie funzioni; la mancata osservanza di quanto disposto implica la violazione per esercizio di caccia in zona non consentita.

8. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 44

(Attestato di idoneità per l'attività

di guardia venatoria volontaria)

1. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, assegnata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dal Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, foresta-zione e risorse naturali, ed al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di apposito esame.

2. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 1, la Regione può avvalersi anche delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute.

3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è quella di cui all'art. 35, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni venatorie, agricole e ambientaliste di cui all'art. 14.

4. Il programma e le modalità dell'esame di cui al comma 1 verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le guardie venatorie volontarie nominate tali alla data di entrata in vigore della presente legge devono sostenere un colloquio con la commissione di cui al comma 3 per verificare la conoscenza della nuova normativa inerente alla protezione della fauna omeoterma ed al prelievo venatorio.

6. A seguito dell'ottenimento del decreto di nomina, ogni guardia volontaria venatoria è dotata, a cura dell'Amministrazione regionale, di un tesserino di riconoscimento che dev'essere esibito durante le operazioni di servizio.

7. La guardia venatoria volontaria che incorre in infrazioni in qualità di cacciatore o commette degli illeciti in qualità di guardia è sottoposto al ritiro immediato del tesserino di riconoscimento oltre che alle sanzioni previste dalla presente legge e dalla restante normativa in vigore.

Art. 45

(Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia)

1. Le infrazioni alla presente legge ed al calendario venatorio previste dall'art. 30 della l. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

2. I provvedimenti, le relative procedure e le modalità di adozione concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia sono disposti a norma dell'art. 32 della l. 157/1992.

Art. 46

(Sanzioni amministrative e sospensione

del tesserino regionale)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 31, comma 1, della l. 157/1992 le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) addestramento ed allenamento di cani da caccia in periodi o zone non consentiti: da lire 200.000 a lire 1.200.000; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti: da lire 300.000 a lire 1.800.000;

b) addestramento od allenamento di cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle aziende faunistico-vena-torie, nei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale senza il consenso del titolare della concessione: da lire 50.000 a lire 300.000;

c) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di specie di mammiferi ed uccelli diverse da quelle allevate: da lire 500.000 a lire 3.000.000;

d) cattura e detenzione anche per brevi periodi di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché asporto od alterazione di uova, nidi e piccoli nati, se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, senza darne preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio: da lire 100.000 a lire 600.000;

e) l'introduzione sul territorio regionale di fauna selvatica al di fuori delle modalità previste dall'art. 23: da lire 500.000 a lire 3.000.000;

f) l'allevamento di fauna selvatica senza autorizzazione a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale, prevista dall'art. 24: lire 150.000 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni all'art. 24: da lire 150.000 a lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

g) mancata denuncia entro ventiquattro ore alla stazione forestale competente per territorio da parte di chi in qualsiasi tempo rinvenga od abbatta per caso fortuito o forza maggiore o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa: da lire 50.000 a lire 300.000;

h) l'esercizio dell'attività venatoria nelle giornate non prescelte o per le quali il calendario venatorio non consente tale attività: da lire 400.000 a lire 2.400.000;

i) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da lire 400.000 a lire 2.400.000;

l) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia o smontate: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

m) caccia a rastrello in più di tre persone fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinato dal calendario venatorio: da lire 400.000 a lire 2.400.000;

n) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da lire 50.000 a lire 300.000;

o) vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi di gestione: da lire 500.000 a lire 3.000.000;

p) esercizio venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio: da lire 200.000 a lire 1.200.000;

q) detenzione di tesserino contraffatto o riportante cancellature od annotazioni sovvrapposte o comunque manomesso: da lire 100.000 a lire 600.000;

r) esercizio venatorio nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cac-ciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie: da lire 50.000 a lire 300.000;

s) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle: da lire 100.000 a lire 600.000.

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa: da lire 50.000 a lire 300.000.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti o negli atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti ed ordinanze emesse dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa, qualora non espressa-mente sanzionate dalla presente legge: da lire 100.000 a lire 600.000.

4. Per le violazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), h), i), l), m), o), p), q), r), oltre alla san-zione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio pari a cinque gior-nate di effettivo esercizio venatorio, come definito dall’art. 18, comma 5, della l. 157/1992, per ogni 100.000 lire di sanzione amministrativa.

5. I proventi di cui al comma 1 saranno introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

(Corsi di aggiornamento)

1. Ai sensi dell'art. 22 della l. 157/1992 l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali promuove corsi di aggiornamento in materia faunistica ed in particolar modo sulle nuove disposizioni delle normative vigenti.

2. Per realizzare i corsi di cui al comma 1, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.

Art. 48

(Comitato regionale per la caccia)

1. Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla l.r. 28/1973, a decorrere dal 1° gennaio 1995 è soppresso ed è sostituito dal Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 15.

2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Comitato regionale per la caccia ed i beni del Comitato regionale per la caccia sono trasferiti a titolo gratuito al Comitato regionale per la gestione venatoria.

3. Il Comitato regionale per la caccia rimane in vigore sino alla costituzione del nuovo Comitato regionale per la gestione venatoria.

4. Il personale dipendente del Comitato regionale per la caccia prima del 31 dicembre 1993 è inserito nella pianta organica del Comitato regionale per la gestione venatoria.

Art. 49

(Riserve di caccia in concessione speciale)

1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'art. 21 della l.r. 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.

2. Alla loro scadenza la Giunta regionale sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette di cui alla l.r. 30/1991, e gli enti locali interessati, deciderà in merito alla loro destinazione.

3. Le riserve di caccia in concessione speciale sono soggette alle limitazioni della pre-sente legge.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o di quelle di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa.

5. Il personale di vigilanza in servizio presso le riserve di caccia in concessione speciale alla data di scadenza delle relative concessioni può essere assunto, su richiesta dello stesso, presso il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Asses-sorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di addetto forestale specializzato, con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti).

Art. 50

(Disciplina transitoria per

l'abilitazione all'esercizio venatorio)

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio potrà essere sostenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 36.

Art. 51

(Applicazione di norme dello Stato)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste dalla l. 157/1992.

Art. 52

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli art. 36, comma 1, 40, comma 1, e 44, comma 1, e per le spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica di cui alla presente legge sono valutati in lire 600.000.000 per l'esercizio 1994 e in lire 425.000.000 annui a decorrere dall'eser-cizio 1995 e gravano sul capitolo 40455 da istituirsi nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per gli im-porti ivi indicati degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 del bilancio annuale della regione per l'esercizio 1994 e pluriennale 1994/1996 a valere sugli accantonamenti rispettivamente agli allegati 8 e 1 dei bilanci stessi per "Iniziative per la tutela della fauna selvatica (D.1.9.)".

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 39, comma 6, lett. a), b), c), d), saranno iscritti con legge di bilancio a decorrere dall'esercizio 1995 in relazione alle previsioni sul capitolo 0255 della parte entrata e graveranno sui capitoli 42000, 40455 di cui al comma 1 e sui seguenti ulteriori capitoli da istituirsi nella parte spesa con le seguenti denominazioni:

a) "Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria pari al settanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, com-ma 6, lett. b) della legge regionale ";

b) "Contributo alle aziende agricole per il concorso alla produzione faunistica".

Art. 53

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:

a) in diminuzione

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 600.000.000

b) in aumento

programma regionale: 2.2.1.10

codificazione: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14

cap. 40455 (di nuova istituzione)

"Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria"

lire 600.000.000.

Art. 54

(Delega alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a prov-vedere con proprie deliberazioni alle varia-zioni di bilancio derivanti dallo scosta-mento degli accertamenti dell'ammontare del gettito della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui all'art. 39, rispetto agli stanziamenti iscritti in sede di previsione di bilancio.

Art. 55

(Abrogazione di leggi)

1. Le leggi regionali 28/1973, 10 dicembre 1974, n. 47, 16 giugno 1978, n. 27, 18 novembre 1985, n. 71 (Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola della fauna selvatica), nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 56

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta