Legge regionale 23 giugno 1983, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 23 06 1983

Bollettino ufficiale 22 7 1983 n. 19

Sostituzione del quarto e quinto comma dell’articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 concernente la disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

Art. UNICO

Il quarto e quinto comma dell’articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 sono così sostituiti:

"Viaggiano gratuitamente i portatori di handicaps con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all’80 percento, i non vedenti, i sordomuti e i rispettivi accompagnatori.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione.

La Giunta regionale può autorizzare l’applicazione di tariffe agevolate per le persone anziane".

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.