Legge regionale 21 agosto 1990, n. 63 - Testo storico

Legge regionale n. 63 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 4 9 1990 n. 36

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente: ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d’Aosta, come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39.

Art. 1

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 18 comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente " Ordinamento delle guide e aspiranti guide in Valle d’Aosta ", come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, è autorizzata la maggiore spesa annua complessiva di lire 125.000.000; il cui onere graverà, rispettivamente, quanto a lire 20.000.000 sul capitolo 37310 il cui ammontare è fissato in lire 65.000.000 e quanto a lire 105.000.000 sul capitolo 37400 il cui ammontare è fissato in lire 285.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1990, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.

Art. 2

1. Alla copertura dell’onere di cui al precedente articolo si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante riduzione di lire 125.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1990 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) ", a valere sul seguente intervento iscritto all’allegato 8 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990:

" Aumento della spesa di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento delle guide e dei portatori alpini ".

b) per gli esercizi 1991- 1992 mediante utilizzo, per lire 250.000.000, delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.2.12 " Interventi promozionali per il turismo ".

c) per gli anni successivi, l’onere derivante dall’applicazione della presente legge, sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " L. 125.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37310 " Contributi all’Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell’Unione stessa "

LR 11 agosto 1975, n. 39 articolo 18 lettera d)

LR 31 maggio 1983, n. 39 artt. 10 e 12

LR 8 giugno 1987, n. 46

L. 20.000.000

Cap. 37400 " Contributi all’Unione valdostana guide di alta montagna per l’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento per guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna "

LR 11 agosto 1975, n. 39 articolo 18 lettera a) e c)

LR 8 maggio 1979, n. 29 articolo 15

LR 22 marzo 1983, n. 12 articolo 2

LR 31 maggio 1983, n. 39 articolo 12

LR 21 dicembre 1984, n. 70 articolo 15

LR 8 giugno 1987, n. 46

LR 10 maggio 1988, n. 32

L. 105.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.