Legge regionale 9 agosto 1989, n. 63 - Testo storico

Legge regionale n. 63 del 09 08 1989

Bollettino ufficiale 22 8 1989 n. 37

Normativa in materia di contrattazione collettiva

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano, in armonia con la Costituzione, con lo Statuto e con i principi di riforma economico - sociale contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 " Legge quadro sul pubblico impiego ", l’organizzazione del lavoro e il rapporto d’impiego del personale dipendente dall’Amministrazione regionale, compreso il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano e il personale non docente appartenente alle istituzioni scolastiche ed educative della Regione nonché il personale dipendente dagli enti pubblici regionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29.

Art. 2

Disciplina di legge

1. Sono regolate, in ogni caso, con legge regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

a) gli organi, gli uffici, le modalità di preposizione ai medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale, l’aggiornamento ed il perfezionamento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione per qualifiche funzionali e per profili professionali;

f) le garanzie del personale in ordine all’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero;

i) l’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti e le condizioni e modalità atte a garantire la chiarezza, la trasparenza e la pubblicità dell’azione amministrativa;

Art. 3

Disciplina in base ad accordi

1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto da precedente articolo 2, sono disciplinati, in ogni caso, con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge i seguenti aspetti dell’organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

a) il regime retributivo ed i trattamenti accessori ed integrativi, compresi quelli di missione e trasferimento nonché eventuali acconti;

b) i criteri per l’organizzazione del lavoro nell’ambito della disciplina fissata ai sensi del precedente articolo 2, lettera a);

c) l’identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l’efficienza degli uffici;

e) l’orario di lavoro, la sua durata ed articolazione nonché i relativi procedimenti di rispetto;

f) il lavoro straordinario;

g) i criteri per l’attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l’aggiornamento e il perfezionamento;

h) le procedure relative all’attuazione delle garanzie del personale anche in ordine a quanto previsto dagli artt. 23, primo comma, e 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

i) i criteri per l’attuazione della mobilità del personale;

j) la disciplina del diritto allo studio.

Art. 4

Accordi sindacali e composizione delle delegazioni

1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge la delegazione dell’Amministrazione regionale è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che la presiede, e da altri due assessori designati dalla Giunta regionale.

2. La delegazione di parte pubblica può avvalersi, su richiesta del Presidente della Giunta, della collaborazione dei competenti dirigenti regionali.

3. La delegazione sindacale è composta da un rappresentante per ogni organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/ o regionale e da un rappresentante per ogni Confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/ o regionale.

4. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall’inizio delle trattative.

5. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dalla ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente della Giunta regionale le loro osservazioni.

6. Raggiunta l’intesa sull’ipotesi di accordo, la Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 8, esaminate anche le osservazioni di cui al precedente quinto comma, ne autorizza la sottoscrizione ed entro i successivi sessanta giorni presenta il relativo disegno di legge recettivo dell’accordo medesimo al Consiglio regionale.

7. In caso di determinazione negativa, le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo sulla quale delibera nuovamente la Giunta regionale.

8. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione provvedono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, all’applicazione della legge regionale recettiva dell’accordo entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 5

Contenuto degli accordi

1. Negli accordi di cui al precedente articolo 4, deve essere individuato il personale cui si riferisce il trattamento e quantificate le relative spese compresi gli oneri riflessi.

2. Possono essere previste, con i procedimenti e gli accordi di cui al precedente articolo 4, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

3. È fatto divieto agli enti dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 1, di concedere trattamenti integrativi non previsti dalla legge regionale recettiva dell’accordo e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

4. Le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 4, devono aver adottato, come condizione per la partecipazione alle procedure ivi previste, codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano l’obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni e modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

5. I codici di autoregolazione devono essere allegati agli accordi.

Art. 6

Efficacia temporale degli accordi

1. Gli accordi stipulati ai sensi della presente legge hanno durata triennale.

2. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all’entrata in vigore di nuove normative, ferme restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

Art. 7

Accordi sindacali articolati

Nell’ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l’organizzazione del lavoro, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l’attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, l’aggiornamento e il perfezionamento, di cui all’articolo 3, sono consentiti accordi articolati. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 5.

Art. 8

Copertura finanziaria

1. La spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio deve essere indicata nel bilancio pluriennale, determinando la quota relativa a ciascuna degli anni considerati.

2. L’onere derivante dalla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del precedente primo comma.

3. In sede di contrattazione non possono essere assunti impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato a norma del precedente secondo comma, se non previa modifica della legge finanziaria.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.