Legge regionale 8 agosto 1989, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 08 08 1989

Bollettino ufficiale 22 8 1989 n. 37

Collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra. Rifinanziamento della LR 13 dicembre 1984 n. 68.

Art. 1

1. La legge regionale 13 dicembre 1984 n. 68, e successive modificazioni, concernente la realizzazione del collegamento ferroviario per il trasporto di persone Cogne - Charemoz, è rifinanziata di complessive lire 10.000.000.000 per gli interventi indicati nel successivo articolo 2 della presente legge.

Art. 2

1. Gli interventi oggetti della presente legge sono quelli previsti dalla LR 13 dicembre 1984, n. 68, e successive modificazioni; quelli necessari alla realizzazione del prolungamento della ferrovia - tramvia da Charemoz a Plan Pra, in Comune di Gressan, onde permettere la connessione del servizio di trasporto pubblico con la telecabina Aosta - Pila; nonché quelli relativi alla realizzazione e fornitura del materiale rotabile e di altri materiali e servizi connessi con l’esercizio della ferrovia - tramvia stessa.

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti amministrativi necessari all’attuazione dell’intervento di cui all’articolo precedente e, in particolare, a conferire gli incarichi per studi e progettazioni, ad espletare le gare di appalto o di licitazione, ad effettuare trattative ed aggiudicare forniture e lavori relativi.

Art. 4

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 10.000.000.000, di cui Lire 4.600.000.000 a carico dell’anno 1989 e Lire 5.400.000.000 a carico dell’anno 1990, graverà sul capitolo 38095 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sul corrispondente capitolo per il successivo esercizio.

2. Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione per lire 4.600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso;

- per l’anno 1990 mediante utilizzo per Lire 5.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma " 3 - 2 altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1989/1991.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 4.600.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38095 la cui denominazione viene così modificata:

" Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario-tramviario Cogne - Charemoz - Plan Pra ". L. 4.600.000.000

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.