Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 12 12 1986

Bollettino ufficiale 22 12 1986 n. 0031 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 24 12 1986 N. 0001

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura.

TITOLO I

Modificazioni, integrazioni e abrogazioni

Art. 1

(Criteri generali e condizioni)

1. Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è così modificato:

"1) Gli interventi previsti dalla presente legge devono, in ogni caso, essere conformi alle direttive ed ai regolamenti della Comunità Economica Europea ed in particolare al Regolamento 797/ 85 del 12 marzo 1985 e possono essere integrativi di provvidenze disposte, per gli stessi scopi, da norme statali o comunitarie."

2. Il quinto comma è così modificato:

"5) I beneficiari dei contributi in conto capitale, per le opere appaltate mediante trattativa privata, dovranno esibire, prima dell’aggiudicazione definitiva, gli atti recanti le modalità di aggiudicazione e, successivamente, i contratti di appalto nonché le copie autenticate delle relative fatture."

Art. 2

(Alpeggi e fabbricati rurali)

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti commi terzo, quarto e quinto:

" 3) In alternativa a quanto previsto dai precedenti commi 1) e 2), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 42 percento della spesa ritenuta ammissibile. Qualora si tratti di alpeggi e mayens, in considerazione del fatto che queste opere sono considerate fondamentali per la tutela ed il miglioramento dell’ambiente, il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile. "

" 4) Per la costruzione e ricostruzione di fabbricati rurali al servizio di alpeggi e mayens di proprietà di consorzi, cooperative, consorterie. Comuni ed altre forme associative legalmente costituite e per la realizzazione di strutture al servizio di consorzi di miglioramento fondiario, di consorterie e associazioni di produttori agricoli, compreso l’acquisto delle aree fabbricabili, il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 75 percento della spesa ritenuta ammissibile. "

" 5) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale esistente, possono essere concesse, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali, anche ad uso abitativo, le provvidenze previste dal precedente articolo 4, prescindendo dall’entità dell’azienda agricola, qualora il richiedente svolga, anche parzialmente, attività agricola e sia proprietario da almeno 10 anni del fabbricato interessato o ne sia venuto in possesso per eredità. "

Art. 3

(Viabilità rurale, irrigazione e acquedotti)

1. L’articolo 7 è così sostituito:

" 1) È autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di proprietari di aziende agricole, singoli od associati, di consorzi di miglioramento fondiario e di consorterie per la costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali, interpoderali e vicinali, di monorotaie, teleferiche e fili a sbalzo che sostituiscano la viabilità rurale, di acquedotti rurali, di canali irrigui, di impianti di irrigazione e di fertirrigazione.

2) Le strade vicinali e gli acquedotti devono essere di interesse prevalentemente agricolo.

3) Il contributo regionale sulla spesa ammessa è concesso nelle seguenti misure:

a) 50 percento per opere eseguite da proprietari di aziende agricole, singoli od associati;

b) 95 percento per opere il cui importo sia pari o inferiore a lire 150.000.000, eseguite da consorzi di miglioramento fondiario o consorterie.

4) Le opere di importo superiore a L¿ 150.000.000, qualora siano di rilevante importanza ai fini dell’esercizio dell’agricoltura, potranno essere eseguite dalla Regione, con spesa a totale carico del bilancio regionale.

5) Sono altresì a totale carico del bilancio regionale gli interventi che interessano canali irrigui aventi anche le funzioni di raccolta e scolo delle acque reflue e che favoriscano il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico, nonché gli interventi necessari per il ripristino e la riapertura della viabilità rurale in seguito ad eventi calamitosi naturali.

6) Nei comprensori costituiti da alpeggi e mayens privi di adeguata viabilità, possono essere concessi a favore degli imprenditori agricoli contributi nella misura del 95 percento delle spese dimostrate per l’utilizzazione di elicotteri per il trasporto di prodotti agricoli e mezzi tecnici di produzione, nonché di quanto utile per il razionale sfruttamento degli alpeggi e dei mayens.

7) È autorizzata a favore dei consorzi di miglioramento fondiario, col consenso dei Comuni interessati, l’esportazione di aree per la costruzione di strade interpoderali, monorotaie, teleferiche, fili a sbalzo e di opere irrigue ".

Art. 4

(Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 8 è aggiunto il seguente secondo comma:

" 2) Qualora gli interventi siano effettuati da consorzi di miglioramento fondiario, cooperative od altre forme associative, il contributo è elevato al 70 percento della spesa ammessa ".

Art. 5

(Produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Alla fine del primo comma dell’articolo 11 sono aggiunte le seguenti parole:

" consorzi, consorterie ed altre forme associative, legalmente costituiti ".

Art. 6

(Elettrificazione rurale)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 12 è inserito il seguente comma 1) bis:

" 1 bis Gli stessi contributi possono essere concessi per l’acquisto di generatori destinati a fornire energia elettrica agli alpeggi e mayens privi di elettrificazione. "

2. Il comma 4) dell’articolo 12 è così sostituito:

" Per l’esecuzione di opere di elettrificazione rurale interessanti interi comprensori valgono le norme vigenti in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione dell’energia elettrica nonché, in quanto applicabili, le modalità e le disposizioni previste dall’articolo 19, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni ".

Art. 7

(Beneficiari premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali)

L’articolo 14 è così 1986 sostituito:

" 1) Il premio di cui all’articolo precedente non è concedibile a conduttori di aziende che beneficino della indennità compensativa prevista da provvedimenti comunitari, statali e regionali ".

Art. 8

(Beneficiari contributi per impianti ed attrezzature)

1. Alla fine del primo comma dell’articolo 18 sono aggiunte le seguenti parole:

" e, per gli interventi di cui al punto 3) del primo comma dell’articolo 17, le società costituite da agricoltori conduttori diretti di aziende singole ".

Art. 9

(Contributi nelle spese di gestione e di costituzione)

1. Il primo comma dell’articolo 22 è così modificato:

" 1) È autorizzata la concessione di contributi annui, nella misura del 60 percento delle spese di gestione delle organizzazioni collettive di cui all’articolo 18, per operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, con esclusione delle società costituite da agricoltori conduttori diretti di aziende agricole ".

2. Il terzo comma è così modificato:

" 3) È altresì autorizzata la concessione di contributi nella misura del 60 percento delle spese, con esclusione di quelle relative al personale, per la costituzione e la gestione dei consorzi di miglioramento fondiario ".

3. Dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi quinto e sesto:

" 5) Possono essere concessi anticipi sugli interventi previsti nei precedenti commi del presente articolo, nella misura del 50 percento sulla base dei bilanci consuntivi dell’anno precedente.

6) Ai fini di ottenere gli anticipi di cui al precedente quinto comma le organizzazioni collettive di cui all’articolo 18 dovranno presentare un bilancio preventivo che riassuma l’andamento gestionale dell’anno finanziario per il quale si richiede l’anticipo ".

Art. 10

(Garanzie fidejussorie)

1. Il secondo comma dell’articolo 23 è così modificato:

" 2) Per facilitare il ricorso al credito agrario di esercizio è autorizzata dal Consiglio Regionale la concessione della fidejussione della Regione a garanzia di prestiti contratti dalle organizzazioni collettive di cui all’articolo 18, limitatamente alle somme annualmente necessarie e non oltre il limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire 20 miliardi ".

Art. 11

(Interventi nel settore caseario)

1. L’articolo 37 è abrogato.

Art. 12

(Contributi in caso di calamità naturali)

1. Alla fine del secondo comma dell’articolo 43 sono aggiunte le seguenti parole:

" fatta salva la possibilità da parte dei richiedenti di avvalersi di quanto previsto dagli articoli 6 e 17 della presente legge ".

TITOLO II

Norme transitorie

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le richieste già presentate ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 ed i cui importi, all’entrata in vigore della presente legge, sono già stati autorizzati con deliberazione della Giunta regionale, continuano a beneficiare del contributo previsto al terzo comma dello stesso articolo, anche per importi superiori a L. 150.000.000.

TITOLO III

Norme finanziarie

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere di annue lire 20.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge relativamente a quanto disposto per il limite massimo dei finanziamenti garantiti in base al secondo comma dell’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, graverà sul capitolo n. 51000 del bilancio per l’anno in corso.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’esercizio 1986 mediante riduzione per lire 20.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 32650;

- per gli esercizi 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 40.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

Art. 15

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spese

Variazione in diminuzione

Cap. 32650 " Contributi per interventi nell’utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani secondo disposizioni di leggi regionali o deliberazioni di Consiglio abrogate dalla LR 6 luglio 1984, n. 30 " L. 20.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative " LR 1° aprile 1975 n. 7 L. 20.000.000

Art. 16

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.