Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 - Testo vigente

Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61

Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale.

(B.U. 18 dicembre 1976, n. 13 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

La denominazione ufficiale dei Comuni della Regione Valle d'Aosta è la seguente:

1) Allein

2) Antey-Saint-André

3) Arnad

4) Arvier

5) Avise

6) Ayas

7) Aymavilles

8) Bard

9) Bionaz

10) Brissogne

11) Brusson

12) Challand-Saint-Anselme

13) Challand-Saint-Victor

14) Chambave

15) Chamois

16) Champdepraz

17) Champorcher

18) Charvensod

19) Châtillon

20) Cogne

21) Courmayeur

22) Donnas

23) Doues

24) Emarèse

25) Etroubles

26) Fénis

27) Fontainemore

28) Gaby

29) Gignod

30) Gressan

31) Gressoney-La-Trinité

32) Gressoney-Saint-Jean

33) Hône

34) Introd

35) Issime

36) Issogne

37) Jovençan

38) La Magdeleine

39) La Salle

40) La Thuile

41) Lillianes

42) Montjovet

43) Morgex

44) Nus

45) Ollomont

46) Oyace

47) Perloz

48) Pollein

49) Pontboset

50) Pontey

51) Pont-Saint-Martin

52) Pré-Saint-Didier

53) Quart

54) Rhêmes-Notre-Dame

55) Rhêmes-Saint-Georges

56) Roisan

57) Saint-Christophe

58) Saint-Denis

59) Saint-Marcel

60) Saint-Nicolas

61) Saint-Oyen

62) Saint-Pierre

63) Saint-Rhémy-en-Bosses (1)

64) Saint-Vincent

65) Sarre

66) Torgnon

67) Valgrisenche

68) Valpelline

69) Valsavarenche

70) Valtournenche

71) Verrayes

72) Verrès

73) Villeneuve

Per il comune capoluogo della Regione sono considerati ufficiali sia la denominazione in lingua italiana "Aosta" che quella in lingua francese "Aoste".

Art. 1bis

(2)

1. Le denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni e altre località sono stabilite dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione per la toponomastica locale di cui all'articolo 1sexies, di seguito denominata Commissione, del parere del Consiglio comunale del Comune interessato e del parere favorevole della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Regione adotta il decreto di cui al comma 1 su richiesta del Comune interessato o di propria iniziativa.

Art. 1ter

(3)

1. A nessuna area di circolazione comunale di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni delle aree di circolazione comunali di cui al comma 1 sono autorizzate, su richiesta del Consiglio comunale del Comune interessato, dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione.

3. Le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata dal Comune e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 per persone particolarmente benemerite.

Art. 1quater

(4)

1. A nessun bene immobile o parte di esso - edificio, struttura o spazio - di proprietà degli enti locali, della Regione o degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. (4a)

2. Le denominazioni dei beni immobili di cui al comma 1 sono autorizzate dal Presidente della Regione con proprio decreto, su richiesta dell'organo assembleare dell'ente locale o dell'organo competente della Regione o dell'ente interessato, previa acquisizione del parere della Commissione. (4b)

3. Le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Nessun monumento, lapide o ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Tale disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri e a quelli dedicati nelle chiese ad ecclesiastici o benefattori.

5. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 per persone particolarmente benemerite.

Art. 1quinquies

(5)

1. A nessun edificio scolastico, aula scolastica o altro locale interno può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni degli edifici e dei locali di cui al comma 1 sono autorizzate dal Sovraintendente agli studi con proprio decreto, previa acquisizione del parere della Commissione e del Consiglio comunale del Comune nel cui territorio l'istituzione scolastica ha sede.

3. Le richieste di autorizzazione, presentate dall'organo scolastico competente, sentito il collegio docenti, devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 per persone particolarmente benemerite.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di fusione di più scuole, nell'ipotesi in cui l'organo scolastico competente intenda promuovere una nuova denominazione. Qualora sia mantenuta una delle denominazioni già autorizzate, il Sovraintendente agli studi emana il decreto di autorizzazione senza acquisire i pareri di cui al comma 2.

Art. 1sexies

(6)

1. È istituita la Commissione per la toponomastica locale quale organo di consulenza e assistenza tecnico-scientifica.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale. Essa è composta da almeno tre e non più di sei membri scelti tra i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di etnologia e linguistica, di toponomastica, di documentazione antica, di storia e cultura dell'ambiente valdostano e di enti locali o tra esperti esterni nelle stesse materie.

3. La Commissione è integrata, ove necessario, dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate. Nelle riunioni di interesse degli enti locali, la Commissione è altresì integrata da un esperto nominato dall'ente locale interessato.

4. La Commissione è riunita validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. I componenti della Commissione, esclusi i dirigenti regionali e l'esperto nominato dall'ente locale interessato, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un gettone di presenza da stabilire con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 1septies

(7)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) propone alla Giunta regionale i criteri per la grafia delle denominazioni, tenuto conto, per il francoprovenzale, delle specificità locali ;

b) esprime i pareri di cui alla presente legge;

c) propone al Presidente della Regione la denominazione ufficiale di villaggi, frazioni ed altre località;

d) fornisce all'Amministrazione regionale e agli enti locali consulenza nelle materie di cui alla presente legge.

Art. 1octies

(8)

1. La grafia ufficiale dei toponimi deve ispirarsi, nelle sue linee generali, alla tradizione ortografica affermatasi in Valle d'Aosta nel corso dei secoli e desumibile dalle fonti di archivio, nonché alla tradizione orale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della Commissione, definisce i criteri per la grafia delle denominazioni.

Art. 1novies

(9)

1. Le denominazioni disciplinate dalla presente legge sono riprodotte nei cartelli stradali nell'esatta grafia definita ai sensi degli articoli 1bis, 1ter, 1quater e 1quinquies.

2. I Comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), sentita la Commissione e in conformità ai criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 1octies, possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle nelle varianti locali, titsch e töitschu. (9a)

3. Gli altri Comuni possono stabilire di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle in francoprovenzale, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la denominazione in lingua locale è collocata entro lo stesso pannello, direttamente sotto quella ufficiale, con gli stessi caratteri e le stesse dimensioni ma, al fine di poterla distinguere chiaramente, tra parentesi.

5. La segnaletica bilingue deve essere conforme a quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 2

(10)

Art. 3

(11)

1. I decreti di cui agli articoli 1bis, 1ter, 1quater e l'atto di cui all'articolo 1quinquies sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo dell'ente interessato.

Art. 4

(12)

(1) Denominazione così sostituita dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1991, n. 27. Nella formulazione originaria, la denominazione era la seguente: "63) Saint-Rhémy".

(2) Articolo inserito dall'art 1, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

(3) Articolo inserito dall'art 2, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

(4) Articolo inserito dall'art 3, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

(4a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 1quater recitava.

"1. A nessun edificio pubblico di proprietà degli enti locali, della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.".

(4b) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 1quater recitava.

"2. Le denominazioni degli edifici di cui al comma 1 sono autorizzate dal Presidente della Regione con proprio decreto, su richiesta dell'organo assembleare dell'ente locale o dell'organo competente della Regione o dell'ente interessato, previa acquisizione del parere della Commissione.".

(5) Articolo inserito dall'art 4, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

(6) Articolo inserito dall'art 5, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

(7) Articolo inserito dall'art 6, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

(8) Articolo inserito dall'art 7, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

(9) Articolo inserito dall'art 8, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4.

(9a) Nel Bollettino ufficiale è riportato erroneamente "alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47", anziché "della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47".

(10) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4. Nella formulazione originaria l'art. 2 recitava:

"Le denominazioni ufficiali dei villaggi, frazioni, luoghi e località sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentiti i Consigli comunali interessati e la Commissione consiliare permanente Affari Generali e Finanze.

La Giunta regionale può avvalersi del parere di esperti e costituire una Commissione per la toponomastica locale.".

(11) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4. Nella formulazione originaria l'art. 3 recitava:

"Il decreto del Presidente della Giunta regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per 30 giorni consecutivi, all'albo del comune interessato.".

(12) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), della L.R. 28 febbraio 2011, n. 4. Nella formulazione originaria l'art. 4 recitava:

"La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.".