Legge regionale 26 maggio 1993, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Criteri e incentivi regionali per l’adozione da parte dei Comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta tutela il diritto dei cittadini ad una regolazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi pubblici e privati che assicurino la massima fruibilità dei servizi stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con le attività lavorative, con il diritto di prestare e ricevere cura e con le aspettative di miglioramento della qualità di vita.

Art. 2

(Compiti della regione)

1. La Regione Valle d’Aosta in base alla finalità esposte nell’articolo 1, in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e tenendo anche conto dei criteri indicati nell’articolo 3 della presente legge.

a) adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza;

b) definisce i principi per l’articolazione degli orari della Unità Sanitaria Locale, dei trasporti pubblici locali, dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali.

2. La Regione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione di quanto previsto al comma 1.

Art. 3

(Criteri per l’articolazione degli orari)

1. I Comuni devono adottare il piano di coordinamento degli orari secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti, per adeguare gli orari dei servizi pubblici e privati in modo da renderli accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro attività lavorativa e, in particolare, devono attenersi ai seguenti criteri:

a) gli orari degli uffici e dei servizi diretti al pubblico non devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative e non devono essere identici in tutti i giorni della settimana;

b) gli orari dei servizi alla persona non devono essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva la possibilità di una articolazione che tenga conto delle caratteristiche produttive prevalenti nel territorio;

c) per i servizi pubblici devono essere altresì definite nuove modalità di organizzazione che facilitino la loro utilizzazione e semplifichino le modalità di accesso, avuto riguardo anche alle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale semplificazione deve essere attuata anche attraverso l’uso di tecnologie informatiche e l’istituzione di uffici di informazione ed orientamento, accessibili al pubblico, che coprano l’intera gamma dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione;

d) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilità urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità ed, in particolare, la mobilità dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane, gli spostamenti d’urgenza, la mobilità di persone con bambini;

e) gli orari dei servizi privati commerciali, turistici, ricreativi e professionali devono essere coordinati, in accordo con le organizzazioni di categoria e sindacali, al fine di renderli più facilmente accessibili. In particolare, gli orari delle attività commerciali devono essere regolati in modo tale da non far coincidere i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attività.

Art. 4

(Ruolo delle comunità montane)

1. Le comunità Montane coordinano l’attività dei Comuni per l’adozione dei piani di coordinamento degli orari affinché gli stessi piani siano coerenti ai principi indicati al precedente articolo 3 e armonici tra loro nell’ambito della stessa Comunità Montana.

Art. 5

(Consultazione degli utenti)

1. I Comuni in fase di predisposizione del piano contemplato dall’articolo 3, tengono conto secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti, delle osservazioni e delle proposte formulate dalle organizzazioni rappresentative degli utenti dei servizi promuovendo anche opportune iniziative di informazione e di consultazione della popolazione, con particolare riguardo alle organizzazioni delle donne.

2. I piani urbanistici comunali ed i piani commerciali tengono conto del piano di coordinamento degli orari di cui all’articolo 3 per quanto influente sull’organizzazione funzionale e spaziale della città.

Art. 6

(Consulta permanente sugli orari)

1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano di coordinamento degli orari e dell’organizzazione dei servizi pubblici e privati, i Comuni possono istituire una consulta permanente sugli orari assicurando un’adeguata rappresentanza delle organizzazioni delle donne, dei comitati per le pari opportunità, dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. La consulta esprime pareri sulla proposta di piano di coordinamento degli orari, nonché sul relativo studio di fattibilità, svolge un’azione di coordinamento permanente tra i soggetti coinvolti nella determinazione degli orari, propone sperimentazione e modificazione degli orari.

Art. 7

(Attribuzione di funzioni)

1. Al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato dell’Industria, Commercio e Artigianato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) attività di documentazione, informazione ed orientamento presso i Comuni singoli o associati;

b) esame delle domande di contributo presentate dai Comuni;

c) attività di verifica sull’applicazione della presente legge, anche sulla base delle relazioni finali annuali predisposte dai Comuni in conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3;

d) predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che la Giunta è tenuta a presentare al Consiglio regionale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 8

(Contributi per l’adozione e la divulgazione del piano di coordinamento degli orari)

1. La regione Valle d’Aosta concede contributi ai Comuni singoli o associati per incentivare l'adozione e la divulgazione dei piani di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.

2. A tal fine sono ammissibili a contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura massima del sessanta per cento delle spese sostenute, le seguenti attività: a) attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi nel territorio comunale propedeutiche alla definizione dei piani di coordinamento degli orari di lavoro, della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici amministrativi, sociali, culturali e dei servizi commerciali ed altre attività collegate, fino a un massimo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni);

b) attuazione di iniziative volte alla diffusione di informazioni al pubblico riguardanti gli orari e l’organizzazione dei servizi pubblici e privati, fino a un massimo di lire 10.000.000 (diecimilioni).

Art. 9

(Domande di contributo finanziario)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 8, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devono presentare domanda alla Regione corredata da:

a) il programma delle iniziative tra quelle previste all’articolo 7, lettera a) e b) e di relativi tempi di realizzazione;

b) il preventivo delle spese.

Art. 10

(Concessione, erogazione e revoca dei contributi)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni da l termine di cui all’articolo 9, concede contributi:

a) per le attività di cui all’articolo 8, lettera a), in rapporto alla popolazione residente nei Comuni interessati, nonché in rapporto all’entità delle ricerche, ed alle altre attività collegate, necessarie per conseguire detti obiettivi;

b) per le attività di cui all’articolo 8, lettera b), in rapporto agli obiettivi perseguiti dal piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati approvato dal Comune ed in rapporto alla popolazione residente.

2. I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile; la restante quota è erogata sulla base di rendicontazione delle spese sostenute.

3. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono revocati qualora le iniziative per le quali sono stati concessi non siano realizzate entro un anno dalla data di ultimazione prevista dai Comuni.

4. I Comuni che usufruiscono del contributo di cui all’articolo 8 sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una relazione finale di verifica sugli interventi effettuati in materia di coordinamento degli orari.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in complessive lire 200.000.000 per l’anno 1993, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1993:

- riduzione di lire 200.000.000 dal capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di investimento " a valere nell’accantonamento di cui all’allegato 8 del bilancio di previsione - Interventi nel settore agricolo( Cod D. 6.1.4.);

- istituzione del capitolo 20505( Prog. reg.le 2.1.1.01. - Codificazione 1.1.1.5.2.2.8.33.2.) " Contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari " con lo stanziamento di lire 200.000.000.

2. Alla determinazione degli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (" Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ").

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo devono essere presentate entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.