Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 - Testo storico

Legge regionale n. 60 del 22 12 1980

Bollettino ufficiale 23 12 1980 n. 13

Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Art. 1

La Regione, nel pieno ed integrale riconoscimento della funzione sociale e solidaristica della donazione del sangue umano, in armonia con la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e nella prospettiva del piano sanitario regionale, riorganizza l’attività di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale promuovendo altresì il riordino dei compiti di conservazione e distribuzione.

La donazione è atto libero, volontario, anonimo e non può avere fini di lucro.

Art. 2

Le operazioni di raccolta del sangue umano per uso trasfusionale sono effettuate secondo gli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base in cui si articola l’unità sanitaria locale, nella struttura ambulatoriale di ciascun distretto la quale, a tal fine, funziona altresì quale punto fisso di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale e dispone delle attrezzature adeguate ai compiti da svolgere ai sensi della presente legge.

Per l’ambito del distretto sanitario di base in cui è compresa la città di Aosta le operazioni di raccolta del sangue umano possono essere effettuate nei locali in cui ha sede il servizio trasfusionale dell’unità sanitaria locale, compatibilmente con la disponibilità dei locali e l’esercizio dei compiti del servizio medesimo.

Le operazioni di raccolta, in rapporto al fabbisogno determinato ed alle esigenze di distribuzione nella Regione o concordate a livello interregionale, devono assicurare la raccolta di tutto il sangue umano disponibile.

Art. 3

L’unità sanitaria locale, in conformità alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e sulla base delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, provvede attraverso i propri servizi ai compiti di selezione dei donatori e di accertamento della loro idoneità a donare, nonché a stabilire le modalità per la raccolta ed il trasferimento del sangue umano raccolto al servizio trasfusionale dell’ospedale di Aosta. Gli esami periodici o di idoneità previsti per i donatori dalle vigenti disposizioni sono gratuiti.

Fino all’effettivo trasferimento all’unità sanitaria locale delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’esercizio dei compiti di cui al precedente comma, nonché all’organizzazione e coordinamento delle attività di raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale nell’ambito dei distretti sanitari di base si provvede secondo disposizioni dell’assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 7.

Art. 4

Le operazioni di prelievo e raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale devono essere svolte da almeno un medico ed un operatore professionale infermieristico operanti nell’ambito del distretto sanitario interessato, ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 gennaio 1980, n. 2.

Il medico è responsabile della corretta applicazione delle disposizioni che regolano la raccolta stessa ed è altresì responsabile dell’identificazione del donatore nonché del giudizio di idoneità alla donazione.

Fino all’approvazione della pianta organica del personale dell’unità sanitaria locale, le operazioni di prelevamento e raccolta del sangue umano ad uso trasfusionale ai sensi della presente legge, possono essere effettuate da personale medico convenzionato a norma degli accordi collettivi nazionali vigenti, ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

La Regione, nel quadro della organizzazione dei servizi dell’unità sanitaria locale e degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, provvede alla trasformazione del centro trasfusionale dell’ospedale di Aosta in servizio trasfusionale e di immunoematologia ed al riordino dei relativi compiti.

Art. 6

Nell’ambito dei principi e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione favorisce l’attività delle associazioni di cui all’articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e la loro organizzazione in corrispondenza agli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base in cui si articola l’unità sanitaria locale.

A tal fine, la Regione corrisponde annualmente alle associazioni donatori presenti in Valle d’Aosta, secondo i distretti sanitari di competenza, contributi determinati dalla Giunta regionale -su proposta dell’assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale - sentita la commissione di cui all’articolo 7, tenuto conto:

a) del numero dei donatori effettivi presenti in ciascun distretto sanitario di base;

b) dell’attività istituzionale svolta e del numero delle donazioni effettuate.

I contributi sono corrisposti in una unica soluzione, entro il primo trimestre successivo a quello dell’anno considerato.

Art. 7

Presso l’assessorato della sanità ed assistenza sociale è istituita la commissione regionale tecnico -consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

La commissione è nominata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

a) dall’assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o da un suo delegato che la presiede;

b) dal dirigente o altro funzionario della programmazione sanitaria regionale;

c) dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale;

d) dal primario del servizio trasfusionale dell’unità sanitaria locale;

e) da un medico preferibilmente specializzato in ematologia ed in materia trasfusionale designato dalle associazioni di donatori aventi i requisiti di cui all’articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592, presente in Valle d’Aosta;

f) dal presidente e da tre rappresentanti designati dall’associazione donatori operanti in Valle d’Aosta, avente il maggior numero di donatori ed i requisiti di cui all’articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale dell’assessorato della sanità ed assistenza sociale.

La commissione dura in carica per il periodo di validità di ciascun piano sanitario regionale.

Art. 8

La commissione di cui al precedente articolo, nell’ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, esprime pareri e formula proposte in merito:

a) alla programmazione delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano in rapporto agli obiettivi del piano sanitario regionale ed alle esigenze dei servizi dell’unità sanitaria locale;

b) alle modalità di prelievo e raccolta del sangue umano, con particolare riferimento all’afflusso dei donatori nel punto fisso di raccolta di ciascun distretto ed al soddisfacimento delle situazioni di emergenza;

c) al coordinamento delle attività di cui alla presente legge fra i distretti sanitari di base ed il servizio trasfusionale dell’unità sanitaria locale; d) alla distribuzione del sangue umano raccolto ad uso trasfusionale ed alla sua migliore utilizzazione, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo o la assegnazione dell’eventuale esubero determinatosi;

e) all’attribuzione dei contributi di cui al precedente articolo 6;

f) al riordino del centro trasfusionale di Aosta.

La commissione, nel quadro delle finalità di cui alla presente legge, formula proposte ed esprime il parere in merito alle convenzioni di cui all’articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9

Alla copertura finanziaria delle spese per la applicazione della presente legge si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione, ai sensi dell’articolo 51, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d’Aosta.