Legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 03 03 1992

Bollettino ufficiale 10 3 1992 n. 11

Istituzione del Museo Minerario regionale.

Art. 1

(Istituzione)

1. È istituito, con sede in Aosta, il Museo Minerario regionale.

2- Il Museo ha personalità giuridica ed è posto sotto tutela e vigilanza della Giunta regionale.

3. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo saranno stabilite dallo Statuto che verrà approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Tutte le modifiche allo Statuto stesso saranno approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

5. A norma di Statuto saranno costituiti un Consiglio direttivo, che avrà compiti di amministrazione del Museo, un Collegio dei revisori dei conti e un Comitato scientifico.

Art. 2

(Vigilanza)

1. I bilanci preventivi del Museo, sono comunicati alla Giunta regionale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarsi in caso di violazione di legge, ovvero promuoverne in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta regionale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio direttivo e nominare in sua vece un Commissario, il quale dovrà provvedere all’ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite dallo Statuto sociale.

Art. 3

(Fondi per il funzionamento)

1. Al funzionamento del Museo si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della regione nonché con i contributi di Enti e di privati.

Art. 4

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 3 è valutato, a partire dall’anno 1992, in lire 80.000.000 annuali e graverà sull’istituendo capitolo 44910 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di lire 80.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’apposito accantonamento( cod. F. 2.1.) previsto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 e pluriennale 1992/ 1994.

3. A decorrere dal 1993 eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie saranno apportate con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:

Parte spesa

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti L. 80.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.4.09.

Codificazione 2.1.1.6.2.2.06.06.04.

Cap. 44910 (di nuova istituzione)

" Contributo per il funzionamento del Museo Minerario regionale Legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 " Lire 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.