Legge regionale 3 marzo 1983, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 03 03 1983

Bollettino ufficiale 22 3 1983 n. 4

Profilassi e cura delle malattie degli animali.

Art. 1

(Finalità Obiettivi)

La Regione Valle d’Aosta, nell’ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge regionale 11 maggio 1981 n. 24, al fine di promuovere e favorire la profilassi e la cura delle malattie degli animali, nonché un razionale e qualificato impiego del farmaco per uso veterinario, predispone un apposito elenco di farmaci e prodotti immunizzanti, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale - fatte salve le competenze dello Stato in materia di zooprofilassi - concede agli allevatori residenti in Valle d’Aosta uno sconto nell’acquisto dei farmaci e prodotti immunizzanti inclusi in tale elenco, mediante assunzione a proprio carico del 50 percento del relativo prezzo di vendita al pubblico, fatti comunque salvi eventuali accordi tra la Regione e le imprese produttrici dei medicinali.

Art. 2

(Commissione formazione elenco)

Per la predisposizione, gestione ed aggiornamento dell’elenco di cui al precedente articolo è costituita una apposita commissione tecnica, coordinata dall’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, formata da esperti in materie attinenti l’impiego dei farmaci e prodotti ad uso veterinario, l’assistenza veterinaria, la biologia, nonché da un veterinario e da un farmacista designati dai rispettivi Ordini professionali della Regione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.

La Commissione si riunisce con periodicità almeno semestrale ed opera secondo un regolamento predisposto dall’Assessorato della sanità ed assistenza sociale, sentita la Commissione medesima.

Ai lavori della Commissione possono partecipare con voto consultivo esperti in materie particolari, secondo le procedure previste dal regolamento.

Art. 3

(Prelievo dei medicinali in elenco)

Al fine di usufruire dei benefici economici di cui al precedente articolo 1, il prelievo dei medicinali inclusi nell’elenco è effettuabile in base a prescrizione redatta in unica copia - su apposito modulario predisposto dalla Regione - presso le farmacie pubbliche e private convenzionate della Valle d’Aosta.

Il modulario deve recare la dicitura " USL - Servizio di igiene ed assistenza veterinaria " ed utilizzato esclusivamente dai veterinari residenti ed operanti nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

L’uso del modulario è limitato esclusivamente ai medicinali inclusi in elenco, salvo eventuali altri utilizzi previamente disposti dalla Regione. Per la consegna dei medicinali inclusi in elenco e la regolamentazione dei rapporti conseguenti con le farmacie, si applicano - previa intesa con l’ordine dei farmacisti della Regione - le modalità e le norme stabilite negli accordi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili con la presente legge.

Il prelievo dei medicinali, in conformità a quanto prescritto dal veterinario, è effettuato con pagamento diretto da parte del richiedente del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, quale risulta dalla relativa fustella.

Art. 4

(Farmaci pronto intervento e primo impiego)

Per l’espletamento di terapie di pronto intervento e di primo trattamento, i veterinari residenti

e operanti nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta possono acquistare direttamente nelle farmacie - nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente legge - alcune confezioni di medicinali fra quelli inclusi in elenco e di più corrente uso nelle terapie suddette.

Nel caso di espletamento delle suddette terapie, l’allevatore interessato deve rimborsare direttamente al veterinario l’onere sostenuto per l’acquisto dei medicinali impiegati.

Con periodicità mensile, il veterinario che ha espletato le terapie di cui al presente articolo, trasmette al servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell’USL una distinta particolareggiata dei farmaci usati, redatta su apposito modulo predisposto dall’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 5

(Medicinali non erogabili)

Salvo quanto previsto dalla presente legge, nessun rimborso o contributo può essere corrisposto per altri farmaci impiegati per uso veterinario o non erogabili ai sensi di provvedimenti statali o della Regione.

Art. 6

(Oneri, prestazioni veterinarie)

Fatti salvi i compensi spettanti ai veterinari per l’effettuazione dei trattamenti immunizzanti obbligatori previsti da disposizioni statali, le prestazioni veterinarie per trattamenti immunizzanti disposti dalla Regione sono a carico della stessa secondo tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentito l’ordine professionale dei veterinari della Regione.

Art. 7

(Norma finanziaria)

Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 250.000.000.

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sul Capitolo 33710, di nuova istituzione, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 e per gli anni successivi.

Art. 8

(Norma finanziaria)

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede, per l’anno 1983:

- quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) - Settore III - Sicurezza Sociale della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983;

- quanto a lire 200.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " - Settore II - Sviluppo economico della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983. Per gli anni 1984 e 1985 al relativo onere si fa fronte con le disponibilità del settore 2.2.2. " Sviluppo economico " programma 2.2.2. - Zootecnia ".

Per gli anni successivi l’onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 9

(Norma finanziaria)

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 50.000.000

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 33710 Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali L. 250.000.000

Art. 10

(Norma finale)

Lo stanziamento di lire 5 miliardi, iscritto al settore 2 - Sviluppo economico dell’allegato n. 8 alla legge regionale di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983 relativo a " Interventi per la bonifica sanitaria del bestiame " è destinato per lire 200.000.000 alla copertura della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.