Legge regionale 29 gennaio 1980, n. 6 - Testo storico

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Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 29 gennaio 1980, n. 6 - Testo storico

Bollettino ufficiale 30 1 1980 n. 1

Provvedimenti per le infermerie di Cogne e di La Thuile.

Art. 1

Le infermerie di Cogne e di La Thuile, già di proprietà della Società Nazionale " Cogne " e già classificate infermerie per acuti, sono convertite in centri distrettuali di servizi sociali e sanitari.

Art. 2

La gestione dei centri è delegata ai comuni di Cogne e di La Thuile in attesa che essa sia assunta degli organi del distretto socio - sanitario competente.

Apposite convenzioni tra Regione, comuni interessati e Società Nazionale " Cogne " regolano i rapporti reciproci, anche per ciò che concerne l'assorbimento del personale addetto alle infermerie, attualmente dipendente dalla predetta Società.

Sino alla riforma dell'assistenza ovvero all'emanazione di organiche leggi regionali in materia, la Regione garantisce la copertura totale delle spese per il personale assorbito dalla Società Nazionale Cogne.

Art. 3

La Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni ai Comuni di Cogne e di La Thuile per il ripiano dei disavanzi della gestione delle infermerie relativa agli anni 1978 e 1979.

Art. 4

Al fine di permettere ai Comuni di Cogne e di La Thuile di attivare nel 1980 i servizi di cui alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, il termine di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge stessa è stabilito al 31 gennaio 1980.

Art. 5

Al finanziamento delle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e di cui all'articolo 3 si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati annualmente per l'applicazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47.

Art. 6

È autorizzata, limitatamente all'anno 1979, la spesa di lire 100 milioni per la sistemazione straordinaria degli stabili e degli impianti delle infermerie di Cogne e di La Thuile.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazione in aumento

Titolo II

Sezione III - Categoria II Cap. 8721 di nuova istituzione:

" Spese per la sistemazione straordinaria degli stabili e degli impianti delle infermerie di Cogne e di La Thuile " L. 100.000.000

- Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento " (Spese in conto capitale - allegato F - punto 17 - alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3) L. 100.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ® 2003