Legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 7 giugno 2004, n. 6

Bollettino ufficiale regionale 22 06 2004 n. 25

Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini in qualità di consumatori e di utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

2. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti;

b) tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti e i relativi interessi economici e giuridici, favorendo la correttezza dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;

c) promuovere l'associazionismo fra i consumatori e gli utenti per la tutela dei loro diritti;

d) promuovere ed attuare una politica di informazione, formazione ed educazione dei consumatori e degli utenti in funzione di un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione.

Art. 2

(Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di commercio, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4;

c) da un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo delegato;

e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela della salute, o suo delegato;

f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di produzione agro-alimentare, o suo delegato;

g) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

3. Contestualmente alla designazione dei propri rappresentanti, gli enti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), individuano i relativi membri supplenti.

4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è, comunque, rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il presidente ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Il Comitato approva il regolamento per il suo funzionamento entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

8. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio, di seguito denominata struttura competente.

9. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti, segnalati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, sulla base dei rispettivi curricula, iscritti in apposito elenco istituito presso il Comitato medesimo. L'elenco è aggiornato con cadenza triennale.

Art. 3

(Compiti del Comitato)

1. Al Comitato spetta:

a) esprimere parere in merito ad eventuali misure necessarie a garantire la corretta applicazione dei prezzi dei prodotti al consumo e delle tariffe dei servizi;

b) formulare proposte idonee a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e degli utenti;

c) segnalare alle strutture regionali competenti per materia situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti;

d) proporre alla Giunta regionale studi, ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti al consumo;

e) proporre alla Giunta regionale l'attuazione di iniziative volte alla sensibilizzazione degli studenti sulle problematiche del consumo;

f) esprimere parere in merito ai programmi annuali presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 5.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrante l'attività da esso svolta nel corso dell'anno precedente.

Art. 4

(Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. E' istituito presso la struttura competente l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono iscriversi le associazioni di consumatori ed utenti aventi un'effettiva rappresentanza sociale ed organizzativa in Valle d'Aosta, comprese quelle che risultano affiliate o costituenti sezioni di associazioni nazionali comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, da almeno un anno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e possesso di uno statuto che preveda come scopo esclusivo, senza finalità di lucro, la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) numero di iscritti residenti in Valle d'Aosta non inferiore allo 0,5 per mille del totale della popolazione residente nel territorio regionale;

c) disponibilità di almeno una sezione o sede operativa in territorio regionale;

d) svolgimento, da almeno un anno, di un'attività continuativa e documentata nel territorio regionale;

e) non avere i rappresentanti legali dell'associazione subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione di beni e di servizi, in qualsiasi forma costituite, negli stessi settori in cui opera l'associazione;

f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili con indicazione delle quote complessivamente versate dagli iscritti, approvato dai competenti organi statutari conformemente alle norme vigenti in materia.

2. Nel caso di associazioni affiliate o costituenti sezioni di associazioni nazionali comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 della l. 281/1998, i requisiti di cui al comma 1 si intendono riferiti alla relativa associazione nazionale.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni presentano apposita istanza alla struttura competente corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3, il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di iscrizione nell'elenco ovvero ne dispone il diniego.

5. La perdita, comunque accertata, di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 5

(Contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), la Regione può concedere alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4:

a) contributi a fondo perso sulle spese relative alla realizzazione di specifici progetti finalizzati all'informazione e alla formazione del consumatore e dell'utente, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, nonché all'assistenza nelle controversie;

b) contributi a fondo perso sulle spese relative all'attività di sportello in favore dei consumatori e degli utenti.

2. I contributi sono concessi annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato, nella misura massima del 50 per cento delle spese preventivate e ritenute ammissibili.

3. Ai fini della concessione dei contributi, le associazioni interessate presentano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita istanza alla struttura competente corredata di un dettagliato preventivo di spesa e di una relazione illustrante il programma dell'attività in relazione alla quale i contributi sono richiesti, prevista per l'anno successivo.

4. I contributi sono liquidati in acconto, fino ad un massimo del 50 per cento e, a saldo, su presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione illustrante l'attività effettuata nel corso dell'anno cui i medesimi contributi si riferiscono.

Art. 6

(Informazione dei consumatori e degli utenti e programmi di educazione)

1. La Regione promuove l'attuazione di una corretta informazione dei consumatori e degli utenti, anche avvalendosi della collaborazione degli organi di stampa e di informazione radiotelevisiva e di ogni altro mezzo di informazione ritenuto idoneo.

2. La Giunta regionale, su proposta del Comitato e d'intesa con l'autorità scolastica regionale, elabora progetti e definisce iniziative di sensibilizzazione sui diritti dei consumatori e degli utenti e di educazione alimentare e sanitaria, rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7

(Rinvio)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite ulteriori disposizioni applicative concernenti:

a) la disciplina del procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

b) la definizione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, la determinazione delle spese ammissibili e la disciplina dei relativi procedimenti amministrativi.

Art. 8

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e ai fini della concessione, per l'anno 2004, dei contributi di cui all'articolo 5, i soggetti interessati presentano alla struttura competente, entro il 30 settembre 2004, apposita istanza corredata del programma delle iniziative attuate e da attuare nel corso del medesimo anno, completa dei relativi preventivi di spesa o della documentazione comprovante le spese già sostenute.

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è valutato complessivamente in annui euro 75.000,00 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio) e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico - Norme per la tutela del consumatore) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.