Legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 06 09 1991

Bollettino ufficiale 24 9 1991 n. 43

Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione

(Indice omesso)

CAPO I

Principi

Art. 1

(Finalità )

1. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Regione Valle d’Aosta opera, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, seguendo criteri di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

Art. 2

(Il procedimento amministrativo)

1. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. L’amministrazione regionale dispone solo degli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell’istruttoria.

2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo nel termine stabilito mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

3. La Giunta regionale stabilisce per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma tre sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

(Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma due. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto all’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

CAPO II

Responsabile del procedimento

Art. 4

(Individuazione del responsabile)

1. Ove non sia già direttamente stabilito dalla legge regionale o dal regolamento regionale, la Giunta regionale individua per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza della Regione l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale nel caso in cui la sua approvazione non rientri nelle competenze degli organi della Regione ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 recante attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta, o di altre leggi regionali e statali.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma uno sono rese pubbliche mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

Art. 5

(Assegnazione dell’istruttoria)

1. Il dirigente di ciascun servizio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché dell’adozione del provvedimento finale nei casi indicati al comma uno dell’articolo 4.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma uno, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente di servizio determinato a norma del comma uno dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 4. Il servizio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono indicati in ogni atto notificato al destinatario, unitamente al termine e all’autorità competente per ricorrere contro di esso.

Art. 6

(Compiti del responsabile)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti istruttori all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l’adozione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti per l’adozione del provvedimento finale agli organi della Regione competenti ai sensi della legge regionale 66/ 79 o di altre leggi regionali e statali.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 7

(Comunicazioni)

1. L’avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma uno resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma uno, provvedimenti cautelari.

Art. 8

(Contenuto e forma delle comunicazioni)

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’oggetto del procedimento promosso;

b) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma due mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9

(Facoltà di intervento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10

(Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 11

(Accordi con gli interessati)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione regionale recede unilateralmente dall’accordo con provvedimento motivato, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 12

(Controlli alla concessione di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione a mezzo di legge o di regolamento regionale dei criteri e delle modalità a cui deve attenersi l’amministrazione regionale.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma uno deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma uno.

3. La concessione dei vantaggi economici per attività d’impresa di cui al comma uno, nel caso di società che abbiano un fatturato superiore a due miliardi, è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese del soggetto richiedente da parte di un revisore iscritto all’albo dei dottori commercialisti. Tale certificazione non vincola l’amministrazione.

Art. 13

(Caso di inapplicabilità )

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

CAPO IV

Semplificazione dell’azione amministrativa

Art. 14

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all’amministrazione precedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma tre non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 15

(Intese)

1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, la Regione Valle d’Aosta ricerca intese con le amministrazioni statali e degli enti locali, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 16

(Pareri)

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo della Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbi rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente all’acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi uno e due non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilità, dovuta alla natura dell’affare, di rispettare il termine generale di cui al comma uno, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell’organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo può essere comunicato anche telegraficamente o con mezzi telematici.

Art. 17

(Attività consultiva alternativa)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma uno non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma quattro dell’articolo 16.

Art. 18

(Verifica d’ufficio dei requisiti di legge)

1. Con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i casi in cui l’esercizio di un’attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio della attività stessa da parte dell’interessato all’amministrazione competente. In tali casi spetta all’amministrazione competente verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma uno vengono indicati i casi in cui all’attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell’atto di assenso dell’amministrazione dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l’esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell’atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico - artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

4. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 19

(Silenzio assenso)

1. Con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di un autorizzazione licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, del medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione competente può annullare l’atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 20

(Attestazioni false e mendaci)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 18 e 19 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 18 e 19 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

CAPO V

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 21

(Diritto di accesso)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

Art. 22

(Ambito di applicazione)

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 21 si esercita nei confronti dell’amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e dei concessionari di pubblici servizi.

Art. 23

(Esclusione)

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento.

Art. 24

(Modalità di esecuzione)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

4. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quattro è dato ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi dei commi cinque e sei, dell’articolo 25, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. La Commissione consiliare permanente " Istituzioni e Autonomia " è incaricata della vigilanza sull’attuazione della presente legge, affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione.

7. La stessa Commissione è incaricata di redigere, sentiti i dirigenti dei vari servizi dell’amministrazione regionale, una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività dell’amministrazione. Tale relazione è trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 25

(Segreto d’ufficio)

1. Gli impiegati regionali devono mantenere il segreto d’ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle loro proprie attribuzioni, gli impiegati preposti ad un ufficio rilasciano copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento.

CAPO VI

Autocertificazione e dichiarazioni

Art. 26

(Dichiarazione sostitutiva)

1. I soggetti a cui è richiesta la certificazione di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita di figli, decesso del coniuge, ascendente o discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione e possesso di titoli di studio possono provvedervi con dichiarazione anche contestuale all’istanza, purché sottoscritta dall’interessato.

2. La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma uno sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione rilasciata dalle competenti autorità e deve essere autenticata dal funzionario competente e ricevere la documentazione o da uno dei soggetti indicati dall’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazioni di firme).

Art. 27

(Recepimento della dichiarazione)

1. Il funzionario incaricato di ricevere la documentazione attesta che la sottoscrizione da parte dell’interessato è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell’identità personale di chi sottoscrive.

2. Devono altresì essere indicate le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell’autenticazione, il nome e cognome e la qualifica del funzionario.

3. Il funzionario appone in calce al documento la propria firma e il timbro dell’ufficio ricevente.

Art. 28

(Equivalenza ad atto di notorietà )

1. L’atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità di cui l’interessato è a diretta conoscenza può essere sostituito da dichiarazione resa personalmente e sottoscritta in presenza del funzionario competente a riceverla che provvede all’autenticazione della stessa secondo le modalità indicate nell’articolo 27.

Art. 29

(Presentazione di certificati)

1. L’amministrazione regionale richiede l’effettiva esibizione di atti e certificati relativi a fatti, stati o qualità personali quando l’atto favorevole che deve essere emanato nei confronti dell’interessato consiste nell’ammissione in servizio presso la pubblica amministrazione o nell’eventualità che siano disposti specifici accertamenti da parte degli organi competenti.

2. La buona condotta, l’assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti sono accertati d’ufficio, presso gli uffici competenti, dall’amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Art. 30

(Limitazioni)

1. L’amministrazione regionale non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa è tenuta a certificare.

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità richiesti sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 31

(Responsabilità )

1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 32

(Esonero da responsabilità )

1. L’amministrazione regionale ed i suoi funzionari non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti emanati ai sensi degli accordi precedenti, quando l’emanazione sia avvenuta in conseguenza di dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Art. 33

(Disposizioni organizzative)

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a predisporre, per ciascuno dei servizi presso i quali si rende necessaria la presentazione di documenti, atti o certificati, appositi moduli di dichiarazione sostitutiva o di autocertificazione redatti nelle due lingue ufficiali della Regione.

2. Nello stesso termine la Giunta regionale adotta le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini.

Art. 34

(Testimoni)

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni osservate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto ai servizi dell’amministrazione regionale e imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità in concessione dell’amministrazione regionale di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personale, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

CAPO VII

Identificazione del dipendente

Art. 35

(Obbligo di identificazione)

1. I funzionari e dipendenti della Regione aventi diretto contatto con il pubblico sono tenuti ad esporre un cartello da tavolo con il nome e la qualifica dell’impiegato che lo occupa, ovvero un cartellino di riconoscimento personale ben visibile.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporrà il necessario materiale idoneo all’identificazione dei funzionari.

Art. 36

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.