Legge regionale 8 agosto 1989, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 08 08 1989

Bollettino ufficiale 22 8 1989 n. 37

Interventi per lo sviluppo dell’attività di autotrasporto merci in conto terzi.

Art. 1

(Finalità )

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’attività di autotrasporto merci in conto terzi, attraverso interventi a favore delle imprese, iscritte all’albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, che attuino gli investimenti specificati nel successivo articolo 2.

Art. 2

(Investimenti ammessi a contributo)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese, aventi sede legale, fiscale e produttiva in Valle d’Aosta, che esercitano l’attività di cui all’articolo 1, contributi per i seguenti investimenti:

a) acquisto di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, idonei all’attività di autotrasporto delle merci;

b) acquisto di macchinari ed attrezzature per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci;

c) acquisizione di aree, esecuzione delle opere di urbanizzazione e realizzazione o acquisto di fabbricati da adibirsi a sede dell’attività produttiva e/ o deposito dei mezzi indicati al punto a), con i relativi impianti fissi;

d) acquisto di scorte, nella misura massima del 20 percento della spesa ritenuta ammissibile a contributo per l’acquisizione dei fattori produttivi di cui ai punti a) e b).

2. Gli investimenti di cui al primo comma vengono valutati nella misura strettamente indispensabile e devono essere commisurati alle effettive necessità aziendali.

Art. 3

(Carattere dei contributi)

1. Possono essere concessi, per gli interventi di cui al primo comma dell’articolo 2, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. La misura del contributo può essere elevata al 35 percento della spesa ammissibile qualora gli investimenti previsti dai punti b) e c) siano effettuati dai consorzi o dalle società consortili di cui all’articolo 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240, costituiti da non meno di cinque imprese.

3. Nel caso in cui gli interventi previsti dal punto c) siano effettuati dai consorzi o dalle società consortili indicati nel comma precedente possono essere concessi inoltre contributi in conto interessi per mutui della durata massima di 15 anni contratti con Istituti di credito, sino al 40 percento della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in misura tale che il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, posto a carico dell’operatore, risulti pari al 60 percento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del Tesoro per il settore industriale, in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

5. Le iniziative attuate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale limitatamente all’importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari.

Art. 4

(Procedure)

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, che provvede altresì alla loro revoca per la violazione di cui all’articolo 7.

2. Le domande devono essere presentate all’Assessorato dell’Industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, che provvede all’espletamento dell’istruttoria.

3. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria saranno determinate con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti.

4. Il richiedente i benefici previsti dalla presente legge dovrà sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, separatamente dall’azienda, per il periodo di 5 anni nel caso di investimenti ai sensi dei punti a) e b) del primo comma dell’articolo 2 e per il periodo di 15 anni per gli investimenti di cui al punto c) del primo comma del medesimo articolo.

5. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all’Assessorato dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti.

Art. 5

(Convenzioni con istituti di credito)

1. La Giunta regionale, per l’erogazione dei contributi in conto interessi, è autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti di credito.

2. Nelle convenzioni dovranno essere fissati i tassi, la procedura e i tempi per la presentazione delle domande, le modalità per la stipulazione dei contratti di mutuo per l’erogazione delle somme mutuate, nonché le disposizioni per l’estinzione anticipata dei mutui e per la rinuncia e revoca dei benefici.

Art. 6

(Alienazione o mutamento destinazione dei beni)

1. Qualora il beneficiario del contributo intenda alienare o mutare destinazione ai beni finanziati, deve darne immediata comunicazione all’Assessorato dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, a restituire l’intero ammontare del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderate dal tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell’agevolazione.

Art. 7

(Revoca dei contributi)

1. Il mancato rispetto dell’impegno assunto ai sensi del 4 comma dell’articolo 4 comporta la revoca del beneficio concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine 30 giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione di cui al primo comma dell’articolo 7, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 20.000.000.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al capitolo 07700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della Parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 9

(Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 10

(Norme finanziarie)

1. Per l’applicazione della presente legge sono autorizzate le spese suindicate:

articolo 3 comma 1 L. 200 milioni per l’anno 1989. Per gli esercizi futuri gli oneri relativi saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

articolo 3 comma 3 L. 200 milioni quale limite di impegno a decorrere dall’anno 1989 sino all’anno 2004.

Gli oneri relativi graveranno sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

Cap. 38035 "Contributi in conto capitale alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi"

Cap. 38040 "Contributi per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti contratti da imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi - prime rate".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) per l’anno 1989 mediante riduzione di lire 400 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull’intervento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’esercizio 1989 relativo al finanziamento del piano regionale per la sistemazione interrata di linee elettriche e telefoniche; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 100 milioni.

b) per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 400 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 " altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1989/ 1991.

Art. 11

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" L. 400.000.000

in aumento

Cap. 38035 (di nuova istituzione)

programma regionale 2.2.2.14.: interventi nel settore dei trasporti

codificazione 2.1.2.4.3.3.09.18.05 " Contributi in conto capitale alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi" LR 8 agosto 1989, n. 59 L. 200.000.000

Cap. 38040 (di nuova istituzione)

programma regionale 2.2.2.14: interventi nel settore dei trasporti

codificazione 2.1.2.4.3.10.18.05 " Contributi per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti contratti da imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi - prime rate" LR 8 agosto 1989, n. 59 L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.